Incarto n. 14.2019.21
Lugano 18 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 4 dicembre 2018 dalla
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 gennaio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di (1) fr. 463.05, (2) fr. 56.95 e (3) fr. 13.–, indicando quali titoli di credito: “(1) Fattura del 30.03.1999 e attestato carenza di beni del 14.09.00 (prima __________, __________, __________ __________) di cessione: __________, __________ __________; (2) Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO e (3) Spese richiesta d’indirizzo”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 dicembre 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna limitando la propria pretesa a quella principale di fr. 463.05. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 dicembre 2018.
C. Statuendo con decisione del 2 gennaio 2019 (in seguito motivata, su richiesta della RE 1, il 21 gennaio 2019), il Giudice di pace ha accolto l’istanza e respinto (recte: rigettato) in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto “per fr. 463.05 + spese esecutive”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 172.50 senz’assegnare alcuna indennità.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2019 per ottenerne – in via principale – il parziale annullamento nel senso dell’assegnazione di un’indennità per ripetibili di fr. 252.25 e, in via subordinata, il rinvio della causa al Giudice di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Nelle sue osservazioni del 12 marzo 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 febbraio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 23 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo, perché scaduto sabato 2 febbraio, il termine d’impugnazione è stato per legge prorogato a lunedì 4 febbraio 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo omettendo, senza motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nell’istanza.
3. Nel reclamo la RE 1 rimprovera al Giudice di pace tale omissione, ricordando la facoltà concessale di nominare un rappresentante legale per la procedura di rigetto dell’opposizione e di ottenere che i costi di patrocinio siano posti a carico del convenuto. Per un valore litigioso pari a fr. 463.05 nel caso concreto, stanti gli art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) le ripetibili andrebbero fissate in linea di massima tra fr. 9.26 e fr. 64.82. Nonostante la difficoltà della causa in oggetto fosse da considerare medio-bassa, la reclamante ritiene nondimeno che gli importi appena indicati siano sproporzionati rispetto al dispendio di tempo (da essa quantificato in almeno un’ora di lavoro) impiegato dal suo patrocinatore per ricevere le istruzioni, allestire la procura, controllare la catena di cessione della pretesa fatta valere contro il convenuto, analizzare gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Avvalendosi della deroga sancita dall’art. 13 cpv. 1 RTar “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi delle parti lo giustifichino”, la RE 1 reputa di conseguenza ragionevole che le venga assegnata un’indennità per ripetibili di fr. 252.25 inclusiva delle spese e dell’IVA.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 chiede che la decisione del Giudice di pace di non assegnare ripetibili all’istante sia confermata, e ciò considerata l’esiguità dell’importo richiesto e l’assenza di difficoltà nella procedura d’incasso che a suo parere nemmeno necessitava dell’appoggio di un legale. Ribadisce infine la carente situazione finanziaria in cui si trova.
5. Orbene, con l’istanza la RE 1 ha espressamente chiesto la rifusione di ripetibili allegando alla medesima la nota di onorario e spese del proprio patrocinatore relativa all’incarto in questione. Sta di fatto, però, che senza indicare alcun motivo il Giudice di pace non ha assegnato alcuna indennità per ripetibili all’istante nonostante l’avvio della procedura di rigetto fosse da imputare al comportamento del convenuto soccombente, che di principio risponde delle spese di rappresentanza professionale occasionate alla controparte (art. 106 cpv. 1 CPC e v. sotto consid. 6). Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute, siccome la reclamante chiede il rinvio solo in via subordinata e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente, che in caso di desistenza è l’attore (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità per ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.2015.174 del 22 dicembre 2015 consid. 4).
Ne discende che, contrariamente a quanto crede CO 1, le parti possono far capo a un rappresentante legale senza riguardo alla difficoltà del caso o dal suo valore litigioso, e ciò anche nella procedura di rigetto dell’opposizione, non esistendo procedimenti, nel Codice di procedura civile svizzero, in cui l’assistenza di un legale sia vietata (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 68).
7. Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).
7.1 Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
7.2 Nel caso specifico, tenuto conto del valore di causa, di fr. 463.05, l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento stabilisce l’indennità per ripetibili tra un minimo di fr. 14.– (15% x 20% di fr. 463.05) e un massimo di fr. 80.– (25% x 70% di fr. 463.05) arrotondati. L’indennità di fr. 252.25 pretesa dalla reclamante supera pertanto il limite massimo della forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 b RTar per un valore litigioso come quello in oggetto. La questione centrale da risolvere è così quella di stabilire se, come pretende la RE 1, le ripetibili possono esserle attribuite per l’importo preteso sulla base della deroga prevista dall’art. 13 cpv. 1 RTar.
a) Già in prima sede la procedente aveva rivendicato un’indennità per ripetibili di fr. 252.25, comprensiva di un’ora di lavoro al costo di fr. 230.–/ora, oltre alle spese e l’IVA (v. “nota onorari e spese” del 4 dicembre 2018 acclusa all’istanza). Col reclamo essa ha motivato la sua richiesta di scostarsi dal limite superiore stabilito dalla tariffa indicando quanto svolto dal proprio patrocinatore per il mandato in oggetto. Ora, tenuto conto di almeno un colloquio con la cliente, di un paio di comunicazioni con la stessa, dell’esame della cessione su cui la procedente fonda la propria pretesa e di un’istanza di poche righe, l’impegno profuso dal patrocinatore della RE 1 nell’ambito del mandato tra avvocato e cliente (art. 394 seg. CO) può senz’altro aver richiesto l’ora di lavoro fatta valere da quest’ultima, la cui remunerazione non può essere inferiore a fr. 180.– secondo la tariffa minima, di fr. 180.–/ora, ammessa dal Tribunale federale in media svizzera (DTF 141 I 124 consid. 3.2 e i rinvii). Sussiste dunque una manifesta e irragionevole sproporzione tra l’onorario a tempo e il massimo tariffale di fr. 80.–, ciò che giustifica di derogare a quest’ultimo in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar.
b) Anche quando ci si scosta dai limiti della tariffa, la remunerazione del rappresentante professionale deve nondimeno mantenersi in un ragionevole rapporto sia con la prestazione fornita sia con l’importanza della causa, commisurata al valore litigioso, il giudice disponendo al riguardo di un ampio potere d’apprezzamento (v. Trezzini, op. cit., n. 31 e seg. ad art. 95 CPC). La Camera tiene conto dell’importanza e della difficoltà della causa modulando la tariffa oraria, nel Ticino in media di fr. 280.– (art. 12 RTar, che rinvia per analogia all’art. 11 cpv. 5 e quindi ai criteri appena citati), in funzione del valore litigioso (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 846 n. 54c consid. 10.2), fermo restando che non dev’essere inferiore al minimo di fr. 180.–/ora stabilito dal Tribunale federale (sopra consid. 7.2/a). Va anche considerato l’obiettivo, legittimo, della tariffa di operare una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (già citata sentenza della CEF 14.2015.106, consid. 4.1, con un rinvio alla DTF 130 III 228 consid. 2.3 [in materia di spese giudiziarie]).
c) Nel caso di specie la reclamante postula una remunerazione oraria di fr. 230.– oltre alle spese, pari al 10% (art. 6 cpv. 1 RTar), e all’IVA del 7.7% (art. 14 cpv. 1 RTar), ovvero fr. 252.25 complessivi (in realtà fr. 270.70). Tenuto conto della semplicità della causa e del valore litigioso alquanto modesto (fr. 463.05), occorre attenersi alla tariffa oraria minima, di fr. 180.–, e stabilire in fr. 210.– arrotondati la partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar).
d) In definitiva il reclamo va parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata riformato nel senso dell’assegnazione di fr. 210.– alla RE 1 a titolo di ripetibili di prima sede.
8. Premesso che il valore litigioso in questa sede è di fr. 252.25 (l’indennità richiesta dalla reclamante), la tassa del giudizio odierno, di fr. 80.– (art. 48 OTLEF), segue la parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), così come le ripetibili, stabilite in fr. 210.– come per la prima sede, l’indennità massima prevista dalla tariffa, di fr. 30.– per un valore litigioso di fr. 252.25 (art. 11 cpv. 2 lett. a e b RTar), apparendo manifestamente sproporzionata al dispendio di tempo per la redazione del reclamo, oggettivamente non inferiore a un’ora.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 252.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 172.50, anticipata dalla parte istante, è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 210.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per 1/5 e per i rimanenti 4/5 a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 125.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).