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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.2020 14.2019.206

10. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,577 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Exequatur (a titolo principale) di una sentenza di Hong Kong e rigetto definitivo dell’opposizione. Competenza indiretta dell’autorità estera. Costituzione incondizionata in giudizio

Volltext

Incarto n. 14.2019.206

Lugano 10 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2018.2747 (exequatur e rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 maggio 2018 dalla

CO 1 HK-__________ (patrocinata dall’ PA 1 )  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 4 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa 16 ottobre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 53'576.80 oltre agli interessi del 8% dal 21 febbraio 2017 e di fr. 2'450.50 oltre agli interessi del 5% dal 10 novembre 2017, indicando quali titoli di credito la “Sentenza District Court de Hong Kong 10 novembre 2017, Eur 45'000.– + spese (conversione 17.04.2018)” rispettivamente i “Frais de procedure (conversion de HKD 20'000.– le 17.04.2018”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 22 maggio 2018 la CO 1 ha chiesto sia l’exequatur della decisione estera sia il rigetto definitivo dell’opposizione alla Pretura del Distretto di Luga­no, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11 ottobre 2018, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta producendo un allegato di risposta scritto che è stato integrato nel verbale d’udienza. Con replica dell’8 novembre 2018 l’istante ha ribadito il suo punto di vista. A una seconda udienza tenutasi l’11 marzo 2019, la convenuta ha prodotto una duplica scritta, poi integrata nel verbale d’udienza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 16 ottobre 2019, il Pretore ha accolto sia l’istanza di exequatur sia l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore dell’i­­stante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione di entrambe le istanze. Il 5 novembre 2019 il presidente della Camera ha accolto la richiesta d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2019, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG) nelle rispettive materie, o meglio, in concreto, della Seconda Camera civile (II CCA) giacché la causa in esame ha quale oggetto un contratto relativo alla consegna di quattro bus, mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Nel caso in esame, l’istante ha chiesto in prima sede sia l’exequa­­tur della decisione della “District Court of the Hong Kong Special Administrative Region” (di seguito anche: Corte di Hong Kong), sia il rigetto definitivo dell’opposizione. La prima domanda aveva carattere indipendente, dal momento che è stata oggetto di una conclusione specifica ed è stata trattata come tale dal Pretore che nella sua decisione, con due dispositivi separati, ha prima dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza in causa e poi rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta.

                                1.2   In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura così come della sicurezza del diritto, i presidenti della II CCA e della CEF hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla scrivente Camera in applicazione analogica del­l’art. 127 CPC (v. sentenza della CEF 14.2012.79 del 10 luglio 2012, RtiD 2013 I 868 n. 68c consid. 1.2), posto che ambedue i dispositivi sono impugnabili con un reclamo ordinario (a differenza dei casi in cui si applica la Convenzione di Lugano).

                                1.3   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 novembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 23 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo, la scadenza di sabato 2 novembre essendo stata riportata a lunedì 4 novembre 2019 in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                1.4   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.5   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi val-gono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

                             1.5.1   Nelle osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene che, alla luce dell’art. 320 CPC, entrambe le censure sollevate con il reclamo – contestazione dell’accettazione tacita del foro di Hong Kong ed eccezione di compensazione – siano irricevibili in quanto la RE 1 non avrebbe indicato “quale sarebbe la norma che il Pretore avrebbe disatteso”.

                             1.5.2   In realtà, per adempiere i requisiti di motivazione un reclamo non deve necessariamente menzionare le norme legali violate, giacché il giudice applica d’ufficio il diritto (art. 57 CPC). È sufficiente che il reclamante si confronti con la motivazione della sentenza impugnata indicando in cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice.

                             1.5.3   Ora, relativamente alla prima censura la RE 1 risulta essersi sufficientemente confrontata con la motivazione del Pretore laddove ha contestato l’affermazione contenuta nella senten­za secondo cui “parrebbe che la parte convenuta si sia effettivamen­te costituita in giudizio”, giudicandola “sommaria” e “giuridicamente poco accettabile” poiché non è supportata da alcun documento o prova ed è priva di qualsiasi oggettiva evidenza. Ne consegue che tale censura è ricevibile.

                             1.5.4   La seconda censura è invece effettivamente irricevibile, siccome la reclamante ripropone l’eccezione di compensazione limitandosi a rinviare a quanto esposto in prima sede, in particolare alle osservazioni all’istanza (pagg. 10 e 15 e segg.), senza criticare i motivi di reiezione addotti dal Pretore. Per i motivi che seguono la questione è invero senza rilievo per l’esito del giudizio odierno.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza del 10 novembre 2017 della “District Court of the Hong Kong Special Administrative Region” prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fossero motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP e che il passaggio in giudicato della sentenza, nonostante l’istante non fosse riuscito a ottenere una dichiarazione formale da parte della Corte di Hong Kong, risultasse dalla “documentazione versata agli atti dall’istante”. La convenuta – ha aggiunto – del resto neppure ha contestato che la decisione estera sia definitiva e il Tribunale federale, proprio in una decisione del 2010 riguardante la medesima Corte di Hong Kong, ha giudicato che l’assenza di un’attestazione formale non osta all’exequatur nella misura in cui il passaggio in giudicato della decisione risulta senza dubbio da altri documenti.

Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione d’incompetenza dell’autorità estera sollevata dalla convenuta, ritenendo che sia dalla sentenza estera stessa, ai termini della quale si evince che la convenuta ha annunciato alla Corte di Hong Kong la sua intenzione di difendersi, sia dall’attestato di notifica dell’atto di citazione “parrebbe” che la parte convenuta si sia costituita in giudizio, come sostenuto dall’istante. Il Pretore ha inoltre reputato priva di pertinenza la giustificazione della convenuta secondo cui avrebbe rinunciato a difendersi per gli alti costi richiesti dai legali di Hong Kong, rilevando che così facendo la stessa si è costituita incondizionatamente in giudizio.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 critica l’affermazione contenuta nel­la decisione pretorile, secondo cui “parrebbe che la parte convenu­ta si sia effettivamente costituita in giudizio”, definendola “sommaria e giuridicamente poco accettabile”, in quanto non supportata da alcun documento o prova e palesemente priva di qualsiasi oggettiva evidenza. Ribadisce di non essersi mai costituita in giudizio pres­so la Corte di Hong Kong, dove la controparte ha “furbescamente” avviato la causa e ottenuto un giudizio e lei favorevole, guardandosi bene dall’adire il foro di Lugano. A suo dire, già solo per questo agire “furbesco” della controparte una società svizzera meriterebbe legittima tutela da parte dei tribunali della sua sede.

                                   5.   Nelle osservazioni al reclamo la CO 1 rileva che per accertare l’incondizionata costituzione in giudizio della convenuta il Pretore si è giustamente basato sulla sentenza stessa e sull’attestato di notifica dell’atto di citazione, dal quale si evince che la RE 1 ha dichiarato la sua volontà di contestare il procedimento intervenendovi attivamente senza avversare la competenza del tribunale di Hong Kong. La CO 1 evidenzia altresì che tale dichiarazione è firmata dallo studio legale di Hong Kong cui la RE 1 aveva conferito mandato di rappresentarla in giudizio.

                                   6.   Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali conclu­se dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). Tra la Svizzera e Hong Kong non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie, per cui le condizioni per il riconoscimento e l’ese­­cuzione di una sentenza di Hong Kong sono stabilite dagli art. 25 e segg. LDIP. In particolare secondo l’art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP (lett. c).

                                6.1   Nel caso di specie è pacifico che la sentenza 10 novembre 2017 della “District Court of the Hong Kong Special Administrative Region” è passata in giudicato e che non sussistono motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP. Rimane quindi da esaminare la sola questione rimasta litigiosa, ovvero quella della competenza (indiretta) della Corte di Hong Kong.

                                6.2   Giusta l’art. 26 LDIP è data la competenza dell’autorità estera tra l’altro se, in caso di controversie patrimoniali, il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio (lett. c). La competenza (indiretta) del tribunale straniero che ha pronunciato la sentenza va esaminata d’ufficio e dev’essere provata dalla parte che chiede il riconoscimento della decisione (sentenza della CEF 14.1996.34 del 24 dicembre 1996, consid. 2/a; Däppen/Mabillard in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 13 ad art. 26 LDIP).

                             6.2.1   Una parte si costituisce incondizionatamente in giudizio quando procede senza riserve – ovvero senza sollevare l’eccezione d’in­competenza – esprimendosi nel merito della controversia e rinunciando in tal modo, con un atteggiamento concludente che dimostra una volontà non equivoca, a un foro legale o prorogato (DTF 123 III 45 consid. 3/b; già citata sentenza della CEF 14.1996.34, consid. 2/b, Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 2 ad art. 18 CPC). Tale è il caso quando nei confronti del tribunale incompetente il convenuto prende senza riserve posi-zione sul merito della lite in un allegato scritto di risposta oppure postula oralmente la reiezione (nel merito) dell’azione (già citata sentenza 14.1996.34, consid. 2/b). Per “costituzione in giudizio” s’in­­tende ogni atto di difesa che mira direttamente alla reiezione della petizione, fermo restando che gli atti preliminari alla difesa, come ad esempio una richiesta di sospensione o di rinvio della procedura, non rientrano in tale nozione (DTF 133 III 297 consid. 5.1).

                                         Allo stesso modo, non vi è alcuna accettazione tacita del foro se il convenuto non compare oppure se compare unicamente o principalmente per eccepire l’incompetenza del tribunale adito, ponendo in evidenza il carattere sussidiario di un’eventuale difesa nel merito. La contestazione non deve per forza essere formulata in modo espresso né riferirsi con termini specifici alla competenza internazionale (Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 2 e 3 ad art. 6 LDIP). Non è quindi necessario che la parte convenuta utilizzi le testuali parole “eccezione d’incompetenza”. Le sue dichiarazioni vanno interpretate alla luce dell’art. 18 CO applicato per analogia (DTF 128 III 59 consid. 2c/aa con rinvii). Il fatto che la parte convenuta abbia rinunciato a impugnare la decisione straniera dinanzi a un’istanza superiore non è sufficiente a far ammettere ch’essa sia entrata senza riserva nel merito (DTF 141 III 210 consid. 4.1 e 111 II 176 consid. 1; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 6).

                             6.2.2   Nel caso di specie, la reclamante qualifica come “sommaria e giuridicamente poco accettabile” la conclusione del Pretore secondo cui “parrebbe che la parte convenuta si sia effettivamente costituita in giudizio” (doc. D pag. 3). A ragione. La competenza (indiretta) del tribunale straniero – e quindi se del caso la costituzione incondizionata del convenuto in giudizio – deve infatti essere provata dalla parte istante (sopra consid. 6.2). Pertanto il giudice dell’exe­quatur può considerare il presupposto adempiuto solo se è dimostrato. Non basta che gli paia possibile o verosimile.

                             6.2.3   Invero, il Pretore ha poi concluso che la competenza dell’autorità di Hong Kong è data giusta l’art. 26 lett. c LDIP dopo aver rilevato che nel rinunciare a contestare in giudizio la giurisdizione estera per gli alti costi richiesti dai legali di Hong Kong la convenuta si sarebbe di fatto costituita in giudizio. In realtà, non si può, in modo giuridicamente valido, dedurre da un comportamento passivo del convenuto la volontà non equivoca di rinunciare al foro legale o prorogato (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 6), specie se si ammette che il convenuto si è astenuto dal contestare in giudizio la giurisdizione del tribunale estero a causa degli elevati costi di patrocinio, salvo premettere ch’egli si era già in precedenza costituito incondizionatamente in giudizio.

                             6.2.4   Al riguardo la CO 1 sostiene nelle proprie osservazioni al reclamo che la conclusione del Pretore non è fondata su semplici supposizioni bensì su una serie di elementi concordanti, o meglio sulla stessa decisione estera e sull’attestato di notifica dell’atto di citazione.

                          6.2.4.1   L’istante, come il Pretore, si basa anzitutto sulla premessa contenuta nella sentenza estera (doc. D), secondo cui la Corte ha ordinato la pronuncia avendo la convenuta comunicato la propria intenzione di difendersi nella causa (“the Defendant having given Notice of Intention to Defend herein and the Court having under Order 14, rule 3 ordered that judgement as hereinafter provided be entered for the Plaintiff against the Defendant”). Sennonché non è chiaro a quale comunicazione il giudice estero faccia riferimento. Verosimilmente si tratta dell’attestato di notifica dell’atto di citazione (v. sotto consid. 6.2.4.2). Ad ogni modo la sentenza non precisa in che modo la convenuta abbia manifestato l’“intenzione di difendersi nella procedura”. Non si può escludere ch’essa abbia inteso contestare in via principale la giurisdizione della Corte, come risulta del resto dalla stessa decisione pretorile. La sentenza estera non permette di chiarire la questione, siccome è formata unicamente da tale generica premessa, immediatamente seguita dal dispositivo. Sta di fatto, in definitiva, che il giudizio della Corte di Hong Kong non costituisce una prova diretta della volontà esplicita o implicita della convenuta di accettarne la giurisdizione.

                          6.2.4.2   L’istante, come il Pretore, invoca in secondo luogo l’attestato di notifica dell’atto di citazione (“acknowledgement of service of writ of summons”, doc. C o M), sottolineando come la convenuta non si sia limitata a confermare l’avvenuta notifica della petizione, ma ab­bia altresì dichiarato la sua volontà di opporsi alla domanda, rispondendo affermativamente alla domanda n. 2 se intendeva contestare il procedimento (.tate whether the Defendant intends to con­test the proceedings”). Così facendo, a mente dell’istante la convenuta sarebbe intervenuta attivamente nella causa senza contestare la competenza della Corte, anzi informandola – tramite lo stu­dio legale cui aveva conferito mandato di rappresentarla in giudizio – di contestare il credito vantato dall’attrice. Tuttavia, non si può non notare che in tal modo la convenuta ha manifestato la propria volontà di opporsi non al credito, bensì solo al procedimento (“proceedings”). Ancora una volta nulla permette di escludere che la contestazione si riferisse in via principale alla questione della giurisdizione, specie perché l’attestato non è un allegato giudiziario, ma soltanto una conferma di ricevimento della petizione.

                                6.3   Riassumendo, la documentazione fornita dalla CO 1, sulla quale grava l’onere della prova (sopra consid. 6.2), non dimostra pienamente che la RE 1 si sia costituita incondizionatamente in giudizio dinanzi alla Corte estera. Il Pretore non poteva accontentarsi al riguardo di una semplice apparenza per dichiarare la decisione esecutiva in Svizzera. Il reclamo merita quindi accoglimento e la sentenza va riformata nel senso della reiezione dell’istanza di exequatur.

                                   7.   Il rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie presuppone una dichiarazione di esecutività (detta anche exequatur; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF e i rinvii). La decisione di exequatur emessa in via principale vincola il giudice del rigetto (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF). Non potendo, nella fattispecie, la senten­za del 10 novembre 2017 della “District Court of the Hong Kong Spe­cial Administrative Region” essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera in mancanza del presupposto della competenza indiretta (v. sopra consid. 6), la stessa non può nemmeno costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il reclamo merita così accoglimento anche su questo punto e la sentenza va riformata nel senso della reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione.

                                   8.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Lo stesso vale in prima sede per le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, avendo la RE 1 agito per il tramite di un patrocinatore. In sede di reclamo non si pone invece problema d’indennità, la RE 1 non essendo stata patrocinata e non avendo formulato una richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 56'027.30, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 a 3 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         “1. La richiesta di exequatur della sentenza del 10 novembre 2017 della sentenza della District Court of the Hong Kong Special Administrative Region inc. 801/2017 è respinta.

                                         2.  L’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione è respinta.

                                         3.  Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà alla convenuta fr. 3'000.– per ripetibili.”

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–  __________–             __________ PA 1, __________ , __________.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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