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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.10.2019 14.2019.188

10. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,157 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Decreto di sequestro. Reclamo. Contestazione dell’importo delle spese processuali

Volltext

Incarto n. 14.2019.188

Lugano 10 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 25 settembre 2019 dalla

RE 1 IT- (patrocinata dalla MLaw PA 1 , __________)  

contro  

CO 1  (Gabon)  

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che in accoglimento dell’istanza presentata il 25 settembre 2019 dalla RE 1, con decreto del medesimo giorno il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di procedere, nei confronti della società CO 1, al sequestro di tutti gli averi patrimoniali depositati presso la succursale luganese della banca __________, di cui la convenuta è titolare o avente diritto economico, a concorrenza di fr. 836'138.35 oltre agli interessi dell’8% dal 15 dicembre 2018;

                                         che il Pretore ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 2'000.–;

                                         che la sequestrante, con il reclamo in esame, chiede di ridurre la tassa di giustizia a fr. 500.–, facendo valere che per un valore litigioso compreso, come nel caso concreto, tra fr. 100'000.– e fr. 1'000'000.– l’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) stabilisce la tassa di giustizia tra fr. 70.– e fr. 1'000.–;

                                         che interposto il 7 ottobre 2019 a fronte di una decisione notificata ai patrocinatori della RE 1 il 26 settembre 2019 (doc. D ed E acclusi al reclamo), il reclamo è tempestivo (combinati art. 110, 321 cpv. 2 e 251 lett. a CPC);

                                         che come rettamente rilevato dalla reclamante, la tassa di giustizia andava fissata in base all’art. 48 OTLEF, la procedura di rigetto dell’opposizione essendo d’indole sommaria (DTF 139 III 197 consid. 4.2);

                                         che per un valore litigioso di fr. 836'138.35 la norma prevede una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 70.– e fr. 1'000.–;

                                        che nel fissarne l’importo all’interno della “forchetta” prescritta dal­la legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Denis Tappy, Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges judiciaires en matière de poursuites: champs d’application et problèmes choisis, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il dispendio lavorativo del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF);

                                         che visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’auto­­rità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018 consid. 5.1);

                                         che nella fattispecie, la tassa di fr. 2'000.– determinata dal primo giudice esula dai limiti della tariffa e va quindi ricondotta tra i medesimi (da fr. 70.– a fr. 1'000.–);

                                         che la reclamante postula una riduzione della tassa di giustizia a fr. 500.– senza tuttavia indicare i motivi per cui essa dovrebbe situarsi circa a metà della “forchetta” stabilita dalla legge;

                                         che in particolare non contesta la decisione del Pretore di fissare la tassa nella fascia alta della tariffa (scelta per errore);

                                         che, del resto, tenuto conto del dispendio lavorativo del giudice (comprendente la lettura di un’istanza di 16 pagine, cui erano acclusi 23 documenti), della complessità della causa (riassunta in 6 pagine), del valore litigioso (vicino al massimo della fascia tariffale determinante) e della situazione finanziaria della sequestrante (una società commerciale che conclude contratti milionari), appare corretto stabilire la tassa nella fascia alta della tariffa;

                                         che in parziale riforma della decisione impugnata, le spese processuali di prima sede vanno così fissate in fr. 1'000.–;

                                         che la domanda di effetto sospensivo, a prescindere dall’effettiva esistenza di un danno irreparabile, diventa così senza oggetto;

                                         che si giustifica di rinunciare a prelevare le spese processuali per l’odierno giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), non potendo essere assunte né dall’istante, che risulta parzialmente vincente, né dal presunto debitore in ragione del carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC);

                                         che sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, la CO 1 non può essere costretta a rifondere ripetibili alla reclamante, ma neppure il Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107);

                                         che contrariamente a quanto si evince dall’art. 319 lett. c CPC in caso di reclamo per ritardata giustizia (DTF 139 III 475 consid. 3.3) o dall’art. 121 CPC in caso di reclamo contro il rifiuto o la revoca totale o parziale del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507 consid. 4), lo Stato non può infatti essere considerato parte al (normale) reclamo contro la decisione sulle spese contenuta nel decreto di sequestro (v. sentenza della CEF 14.2019.132 del 16 agosto 2019, consid. 7);

                                         che né il reclamo né il giudizio odierno vanno notificati alla CO 1 visto il carattere unilaterale della procedura di sequestro e il fatto che la riduzione delle spese processuali può avere solo effetti positivi per lei, ricordato che la sequestrante potrà farsele rimborsare in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF), ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza le spese processuali per l’emanazione del decreto di sequestro sono stabilite in fr. 1'000.–.

                                  2.   Non si riscuotono spese processuali per il giudizio odierno.

                                   3.   Notificazione alla PA 1,  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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