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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.2019 14.2019.179

24. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,096 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contributi a un fondo di previdenza professionale. Decorrenza degli interessi di mora. Nuova conclusione in sede di reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2019.179

Lugano 24 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.673 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 2 settembre 2019 dalla

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 24 settembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 settembre 2019 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 giugno 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 34'209.95 oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019, indicando quale titolo di credito i “contributi 2018 – Fattura finale 28.01.2019”;

                                         che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 settembre 2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;

                                         che nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza;

                                         che statuendo con decisione del 18 settembre 2019, il Pretore aggiunto supplente ha parzialmente accolto l’istanza, limitatamente a fr. 34'209.95 oltre agli interessi del 5% dal 28 febbraio 2019 (anziché dal 29 gennaio 2019), ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 300.– complessivi e un’indennità di fr. 20.– a favore della parte istante a titolo di spese necessarie;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 settembre 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza, compresi gli interessi del 5% dal 29 gennaio;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato il 24 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 19 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);

                                         che nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha considerato che l’annuncio della massa salariale del 2018 e il relativo riconoscimento del totale di fr. 104'209.97 dovuto per il 2018 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione (fr. 34'209.95 pari al contributo dovuto sulla parte della massa salariale che eccede fr. 1'000'000.–);

                                         che il primo giudice ha invece ritenuto che gli interessi di mora decorrono soltanto dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura del 29 gennaio 2019 agli atti (recte: dal giorno successivo), ovvero dal 28 febbraio 2019, come previsto dall’art. 9 cpv. 4 del “Regolamento FAR” prodotto dall’istante;

                                         che nel reclamo la RE 1 rileva di aver erroneamente indicato nell’istanza che gli interessi di mora decorrono a partire dalla scadenza della fattura;

                                         che in realtà, a suo dire, gli stessi devono essere calcolati a partire dalla data della fatturazione, come risulta dall’art. 41bis cpv. 1 lett. a-d OAVS, ripreso all’art. 9 cpv. 4 lett. c del “Regolamento FAR”;

                                         che la reclamante ammette però di aver scritto nell’istanza per errore che gli interessi di mora del 5% sono addebitati “a partire dalla scadenza della fattura” e che il convenuto li deve pagare da tale scadenza;

                                         che di conseguenza quanto assegnato dal Pretore aggiunto supplente corrisponde a quanto richiesto dall’istante;

                                         che nuove conclusioni in sede di reclamo sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che la reclamante deve sopportare le conseguenze del proprio errore;

                                         che siccome la decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3), il pronunciato non priva la reclamante del diritto di presentare eventualmente una nuova istan­za onde estendere il rigetto dell’opposizione agli interessi di mora del 5% su fr. 34'209.95 maturati dal 29 gennaio al 27 febbraio 2019, pari a fr. 137.80;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone problemi di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come visto di fr. 137.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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