Incarto n. 14.2019.173
Lugano 10 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.2121 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 aprile 2019 da
CO 1, (patrocinato dall’PA 2, )
contro
RE 1, (patrocinata dall’PA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto di cessione” del 28 aprile 2017 CO 1 in qualità di cedente e la RE 1 in qualità d’acquirente hanno convenuto la compravendita del garage __________ e più precisamente delle attrezzature inventariate e del pacchetto clienti esistente, al prezzo di fr. 80'000.–, di cui fr. 10'000.– da pagare alla liberazione del capitale sociale versato, fr. 10'000.– entro il 30 giugno 2017, fr. 10'000.– entro il 31 luglio 2017 e fr. 50'000.– da versare in venti rate mensili di fr. 2'500.– a partire dal 31 agosto 2017.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2019, indicando quale titolo di credito il “contratto di cessione del 28.4.2017”.
C. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 9 settembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta producendo un allegato di risposta scritta che è stato integrato nel verbale. In replica e duplica orali le parti si sono poi riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 12 settembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 30 settembre 2019 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 settembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 16 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto di cessione del garage prodotto dall’istante costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata dalla convenuta, secondo cui il contratto sarebbe stato da lei rescisso con effetto immediato per errore essenziale e per dolo mediante lettera all’istante del 5 settembre 2017. Il giudice di prime cure ha in effetti constatato che tale rescissione, essendo stata tempestivamente contestata dall’istante, è priva di valore in quanto costituisce un “atto unilaterale emanante da una delle parti”. Ha quindi ritenuto che spetta alla convenuta che si avvale dell’errore e del dolo provare tali circostanze dinanzi al giudice di merito poiché tutte le sue affermazioni sullo stato dei macchinari ceduti e sull’entità della cifra d’affari del garage sono rimaste allo “stadio di puro parlato”.
4. Nel reclamo la RE 1 sostiene che in virtù della “Basler Praxis” non spettava a lei rendere verosimile le proprie eccezioni, bensì all’escutente dimostrare di aver adempiuto i propri obblighi (sotto consid. 6.1), e ritiene la sentenza impugnata contraria al principio “ne bis in idem” in quanto è pendente un’azione di disconoscimento di debito (sotto consid. 6.2).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), anche in assenza di contestazioni come nel caso in esame, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Un contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita esigibile, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.2 e 5A_630/2010 del 1° settembre 2011, consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2016.285 del 21 dicembre 2016, consid. 5; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).
5.2 Nel caso specifico, il contratto di cessione (doc. A) sottoscritto dal reclamante il 28 aprile 2017 costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per il prezzo di vendita di fr. 50'000.– posto in esecuzione. Il rigetto si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° aprile 2019, data indicata dall’escutente in cui è scaduta l’ultima delle venti rate mensili di fr. 2'500.–.
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).
6.1 Nel reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che la decisione pretorile si fonda su un apprezzamento fattuale e giuridico errato, nella misura in cui le fa carico di non aver reso verosimile le proprie eccezioni e allegazioni e stabilisce che CO 1 poteva limitarsi ad allegare il contratto di cessione quale riconoscimento di debito a prescindere dalle contestazioni da lei formulate. A mente sua, in virtù della “Basler Praxis” il giudice di prime cure avrebbe dovuto respingere l’istanza di rigetto in quanto non spettava a lei rendere verosimili le proprie allegazioni, bensì all’istante dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi, ciò che nel caso concreto non ha fatto. Ne consegue che, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, non stava a lei far valere i suoi diritti dinanzi al giudice di merito, bensì all’escutente, sempre alla luce della “Basler Praxis”.
In realtà, sia nel suo scritto del 5 settembre 2017 con cui ha notificato alla controparte la rescissione del contratto (doc. 4) sia in prima e seconda istanza la RE 1 ha eccepito un errore essenziale (art. 23 CO) da parte sua e un dolo (art. 28 CO) da parte dell’escutente, e non il mancato o incorretto adempimento del contratto (art. 82 CO). Essa non contesta del resto che CO 1 le abbia consegnato le attrezzature inventariate e il pacchetto clienti esistente. Non entra quindi in considerazione la cosiddetta “Basler Praxis”, secondo cui incombe all’escutente dimostrare di aver correttamente adempiuto il contratto (nei termini pattuiti) in caso di contestazione dell’escusso (tra altre: sentenza della CEF 14.2019.97 de 24 settembre 2019 consid. 6.2). Spettava invece all’escussa fornire riscontri oggettivi atti a rendere verosimili ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF i vizi della volontà da lei eccepiti (sentenze del Tribunale federale 5A_446/2018 del 25 marzo 2019, consid. 4.2, 5A_896/2017 del 7 febbraio 2018, consid. 5.1.3 e 5A_892/2015 del 16 febbraio 2016, consid. 4.3.1; sentenza della CEF 14.2013.17 del 6 marzo 2013, consid. 5.3 e 5.4). La sentenza impugnata resiste quindi alla critica.
6.2 La reclamante ribadisce d’altronde che l’escutente, avvalendosi del medesimo contratto di cessione, aveva già fatto spiccare precedentemente un precetto esecutivo (n. __________) per l’incasso delle rate di agosto e settembre 2017, di fr. 5'000.– complessivi. Con decisione del 16 maggio 2018, il Giudice di pace del circolo di Taverne ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa per quanto attiene alla rata di agosto di fr. 2'500.–, mentre l’ha mantenuta per i restanti fr. 2'500.– relativi alla rata di settembre vista l’intervenuta rescissione del contratto il 5 settembre 2017. La RE 1 allega di aver quindi introdotto un’azione di disconoscimento di debito dinanzi alla medesima Giudicatura di pace per quanto concerne la rata di agosto. Secondo lei la decisione pretorile è contraria al principio “ne bis in idem” siccome rigetta l’opposizione alla seconda esecuzione per la totalità del saldo di fr. 50'000.– posto in esecuzione, sebbene questo comprenda la rata d’agosto oggetto di una causa tuttora “sub iudice” dinanzi alla Giudicatura di pace.
a) Secondo la giurisprudenza, l’avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile unicamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell’esecuzione o ha il diritto di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2, sentenze della CEF 14.2016.131/132 del 2 dicembre 2016, consid. 6.3 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, consid. 6.3). Nella fattispecie, secondo le stesse allegazioni della reclamante l’azione di disconoscimento di debito inoltrata nel quadro della prima esecuzione è tuttora sub iudice. Ne consegue che il creditore non è ancora in grado di domandare la continuazione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 88 LEF, ciò che potrebbe fare solo dopo la reiezione o il ritiro dell’azione (Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 e 11 ad art. 83 LEF).
b) Non costituisce d’altronde un problema il fatto che, per la rata di settembre, il Giudice di pace abbia respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione alla prima esecuzione, mentre da parte sua il Pretore ha accolto quella relativa alla seconda esecuzione per l’intero saldo di fr. 50'000.–, compresa quindi la rata di settembre. In effetti, le decisioni in materia di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria passano in giudicato tutt’al più nell’esecuzione in corso (se il complesso dei fatti e prove non cambia: cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5), sicché un’istanza respinta può senz’altro essere ripresentata con l’avvio di una nuova esecuzione (sentenza della CEF 14.2014.88 del 16 ottobre 2014, consid. 6.1 con rinvii). Il reclamo si rivela di conseguenza interamente infondato.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).