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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.01.2020 14.2019.161

9. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,914 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Difficoltà linguistiche. Attestato di carenza beni. Contratto di compravendita di un’automobile d’occasione. Difetti. Compensazione

Volltext

Incarto n. 14.2019.161

Lugano 9 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.108 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 27 maggio 2019 da

CO 1,  (AG) (rappresentato da RA 1, )  

contro

RE 1,  

giudicando sul reclamo del 29 agosto 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 agosto 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'059.65, indicando quale titolo di credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 5'059.65 del 05.12.2017, Kaufvertrag für Occasions-Fahrzeuge (Fiat Punto 1.9 JDT Schwarz), von 11.04.2016”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 maggio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura del Distretto di Blenio. Nel termine impartito, poi prorogato, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 luglio 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione del 20 agosto 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 agosto 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 3 settembre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione del gratuito patrocinio presentata con l’impugna­­zione. Il ricorso interposto da RE 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 21 ottobre 2019 (inc. 5D_189/2019). Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 agosto 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 21 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal reclamante – relativa alle due fatture del 17 maggio e del 21 agosto 2019 – è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.    Nella decisione impugnata il Pretore ha constatato che l’attestato di carenza beni emesso il 5 dicembre 2017 per fr. 5'059.65 prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Ha d’altronde ritenuto che le eccezioni di merito sollevate dal convenuto esulano dal potere cognitivo del giudice del rigetto rilevando che in ogni caso non sono state rese verosimili poiché sono rimaste allo stadio di semplici allegazioni di parte. Il primo giudice ha quindi rigettato l’opposizione in via provvisoria ancorché l’istante avesse postulato erroneamente il rigetto definitivo dell’opposizione, non ritenendosi vincolato da tale domanda.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene di non comprendere le motivazioni esposte nella decisione, spiegando di essere di madrelingua tedesca, e chiede, al fine di ovviare a tale difficoltà, il patrocinio gratuito. Rimprovera poi al Pretore di non aver preso in considerazione “diverse presupposizioni” e ribadisce di essere stato ingannato con malizia dalla controparte che gli avrebbe consegnato consapevolmente un’automobile “in stato miserabile” la cui riparazione gli è costata quasi tre mila franchi nelle ultime settimane. A sostegno di quest’ultima allegazione, il convenuto produce due fatture del 17 maggio e del 21 agosto 2019, tuttavia irricevibili (v. sopra consid. 1.2).

                                   5.   Giusta l’art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficia­le del Cantone, ossia, per quanto riguarda il Ticino, in italiano (art. 8 della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]), requisito che lo stesso reclamante ritiene “comprensibile”. Se davvero non capiva la sentenza pretorile, gli spettava farsi assistere da una persona di madrelingua italiana. Egli ha invece scelto di presentare il reclamo personalmente e di chiedere il gratuito patrocinio solo con il ricorso, esponendosi al rischio, poi realizzatosi, di vedersi respingere la richiesta (decisione 3 settembre 2019 del Presidente della Camera, diventata definitiva con la sentenza del Tribunale federale 5D_189/2019 del 21 ottobre 2019). Non si verifica, nelle circostanze descritte, alcuna violazione del suo diritto di essere sentito dal profilo linguistico.

                                   6.   Del resto, quanto il reclamante dice di non capire non è tanto la lingua italiana quanto il fatto che le norme giuridiche citate dal Pretore non gli sembrano corrispondere a quanto da lui eccepito nelle sue osservazioni all’istanza.

                                6.1   Sta di fatto che le prime due pagine della sentenza riguardano la questione del titolo di rigetto (giusta gli art. 82 cpv. 1 e 149 cpv. 3 LEF), che il primo giudice doveva esaminare d’ufficio (v. sotto consid. 7) anche se RE 1 non aveva mosso specifici appunti al riguardo. Sulle censure da lui formulate nelle osservazioni all’i­stanza, invece, il Pretore si è limitato a rilevare, nel terzultimo capoverso, di non poterle esaminare trattandosi di questioni di merito e ad ogni modo di non ritenerle verosimili, siccome sono restate allo stadio di affermazioni di parte.

                                6.2   La motivazione della prima affermazione è così telegrafica da risultare poco comprensibile. Comunque sia, nella sua generalità è errata. Se è vero che il potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel senso ch’egli non deve sostituirsi al giudice del merito, egli è comunque tenuto a esaminare le eccezioni, anche di merito, sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo della semplice verosimiglianza, come stabilito dall’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto consid. 8 e sentenza della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 7.3/a). Ciò vale anche quando l’istante si avvale di un attestato di carenza beni quale titolo di rigetto dell’opposizione (sentenze del Tribunale federale 2C_555/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2016.237 del 30 gennaio 2017 consid. 7.2).

                                6.3   Il Pretore ha invero aggiunto, per inciso (“di transenna”), di ritenere inverosimili le obiezioni di RE 1 siccome fondate su affermazioni di parte, ma la motivazione è insufficiente dal momento ch’egli non si è limitato a mere allegazioni, ma ha anche prodotto ben nove documenti, sui quali il Pretore non ha speso una parola. Ciò potrebbe bastare per giustificare l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione della causa al primo giudice. Tenuto conto del fatto che il reclamante non postula l’annulla­­mento della decisione avversata bensì la reiezione dell’istanza e che la causa è matura per il giudizio, motivi di economia processuale e di celerità inducono la Camera a statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sostituendo la propria motivazione a quella mancante della decisione di prima sede.

                                   7.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, il Pretore ha considerato a ragione che l’attestato di carenza di beni (doc. B) emesso il 5 dicembre 2017 dall’Ufficio esecuzione di Acquarossa per fr. 5'059.65 nei confronti di RE 1 a favore di CO 1 costituisce, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione per l’importo posto in esecuzione.

                                   8.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).

                                         Nel caso specifico, con le osservazioni all’istanza il convenuto ha sollevato l’eccezione di cattivo adempimento del contratto di compravendita, invocando diversi difetti del veicolo venduto (sotto consid. 8.1), e implicitamente ha adombrato motivi di compensazione (consid. 8.2) e dubbi sulla capacità dell’istante a concludere contratti (consid. 8.3).

                                8.1   Per quanto riguarda la prima il convenuto ha sostenuto di esser stato ingannato dal venditore, che gli avrebbe consegnato consapevolmente, l’11 aprile 2016, un’automobile difettosa, aggiungen­do che quest’ultimo si sarebbe per di più spacciato come meccanico sebbene non abbia tale formazione. A sostegno di tale eccezione ha prodotto con le osservazioni all’istanza diverse fatture (doc. 2 – 9). Nel reclamo RE 1 ha ribadito di essere stato ingannato dall’istante, che gli ha consapevolmente consegnato un’automobile “in stato miserabile”, tanto che soltanto nelle ultime settimane egli ha avuto spese di riparazione per quasi fr. 3'000.–.

                                   a)   Giusta l’art. 197 CO, il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). Nel commercio di autovetture d’occa­­sione – ovverosia, di regola, già usate – l’acquirente è tenuto a sopportare l’usura normale del veicolo. L’esistenza di un difetto – tale da ingenerare la responsabilità del venditore – può dunque essere ammessa solo se l’anomalia riscontrata eccede l’usura normale (sentenza del Tribunale federale 4P.271/2004 del 16 marzo 2005, consid. 9 con rinvii). Il compratore deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2 CO). In caso di difetti non riconoscibili con l’esame ordinario il compratore deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv. 3 CO). Le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore per i difetti. Le clausole d’esclusione sono però nulle se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa (art. 199 CO).

                                  b)   Nel caso specifico, le fatture prodotte da RE 1 non rendono verosimile in sé che le riparazioni si riferiscono a difetti che eccedono l’usura normale per un’automobile Fiat Punto, la quale al momento della compravendita, l’11 aprile 2016, aveva già nove anni e 75'931 km al contatore (doc. A accluso all’istanza). Anzitutto, alcune delle fatture riguardano semplici controlli e lavori di ordinaria manutenzione (doc. 2, 3, 6), come il servizio annuale del 16 ottobre 2017 per i 102'000 km (doc. 4) e la sostituzione delle ruote estive con quelle invernali (doc. 6), mentre lo stato dei pneumatici poteva e doveva essere controllato al momento della consegna, sicché la loro sostituzione, a distanza di uno (doc. 3) e due (doc. 9) anni dalla vendita, non appare un difetto di cui l’istante dovrebbe rispondere. La fattura del 21 novembre 2016 (doc. 6) non indica poi se l’insonorizzazione del cofano è da considerare come la riparazione di un difetto nascosto o come una miglioria. Quanto alla sostituzione dell’alternatore il 6 ottobre 2016 (doc. 2) e del ventilatore il 17 novembre 2017 (doc. 5), così come alle riparazioni delle luci del 16 ottobre 2017 (doc. 4), del portellone elettrico il 17 novembre 2017 (doc. 5) e dei freni il 24 agosto 2018 (doc. 8), le relative fatture non permettono di determinare se la causa è da ricercare in un’usura anormale verificatasi già prima della compravendita oppure all’usura ordinaria per una Fiat Punto di oltre nove anni o a eventi successivi (in un anno e mezzo il reclamante ha percorso oltre 28'000 km, v. doc. 5), di cui il venditore non deve farsi carico.

                                  c)   Per abbondanza, va poi rilevato che il contratto di compravendita (doc. A) conteneva un’esclusione di garanzia per difetti, secondo cui “Das Fahrzeug wird ab Platz wie gesehen oder gefahren gekauft. Jede Garantie oder Gewährleistung wird ausgeschlossen”. Certo, RE 1 si duole di essere stato ingannato dal venditore, che avrebbe saputo dei difetti del veicolo, ma non rende minimamente verosimile tale affermazione. Il fatto, semplicemente allegato, che CO 1 si sia spacciato dolosamente come meccanico non risulta dal contratto di compravendita, che ad ogni modo non contiene alcuna garanzia di manutenzione o di revisione, tranne l’in­dicazione della data dell’ultimo collaudo, il 7 aprile 2016. Infine, non figura agli atti alcuna notifica all’acquirente degli asseriti difetti subito dopo la loro scoperta (v. sopra al consid. 8.1/a), neppure una copia stampata dell’SMS, cui il reclamante si riferisce nelle osservazioni all’istanza. Per questi motivi, la conclusione del Pretore va confermata nel risultato.

                                8.2   Per quanto attiene alla seconda eccezione, incombe all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) di rendere verosimile non solo il suo diritto di far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’im­­porto e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/ 2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

                                  a)   A tal proposito, il convenuto ha fatto valere di vantare un credito di fr. 4'380.05 nei confronti della società PI 1 di cui CO 1 è membro del consiglio d’amministrazione, relativo alla compravendita di un suo Jeep a U__________, l’allora proprietario del garage e fratellastro di sua moglie. A sostegno di tale pretesa, egli ha prodotto in prima sede un foglio di un bloc-notes in cui figurano le seguenti indicazioni: “Jeep verk. 8000.–, rep. 3619.95, bleiben 4380.05”, seguita dalla sigla “UB” (doc. 1).

                                  b)   In tutta evidenza, il convenuto non ha in tal modo minimamente reso verosimile l’eccezione di compensazione, siccome non vi so­no indizi oggettivi su chi sia il firmatario, né dal documento emerge un qualsiasi riconoscimento di debito in favore di RE 1, che non è menzionato nello stesso, per tacere del fatto che non è dato di sapere se il compratore è U__________ personalmente o la ditta individuale i cui attivi e passivi sono stati assunti dalla PI 1. Anche su questo punto il reclamo non può ch’essere respinto.

                                8.3   In terzo e ultimo luogo, il convenuto ha espresso dubbi sulla legittimazione dell’istante a concludere contratti. L’affermazione non è però motivata ed era pertanto inammissibile.

                                   9.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'059.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                             La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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