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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.12.2019 14.2019.160

27. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,561 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Opposizione al sequestro. Stralcio della causa in seguito a transazione stragiudiziale non prodotta dalle parti. Spese processuali. Ripetibili

Volltext

Incarto n. 14.2019.160

Lugano 27 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.3045 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 giugno 2019 da

RE 1, IT- (patrocinata dall’PA 1,  

contro  

CO 1, IT- (patrocinato dall’PA 2, )  

giudicando sul reclamo del 26 agosto 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 agosto 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 5 giugno 2019 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù della causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore all’estero) il sequestro presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino del “dipinto __________”, il tutto fino a concorrenza di fr. 2'233'930.–. Quale titolo del credito, CO 1 ha indicato l’“accordo del 24 novembre 2016 sottoscritto dalle parti denominato determinazione del compenso per l’opera professionale”.

                                  B.   Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 7 giugno 2019, eseguito lo stesso giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano (verbale n. __________), con istan­za del 21 giugno 2019 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Con ordinanza del 25 giugno 2019, il Pretore ha citato le parti a comparire il successivo 7 ottobre. Con lettera del 13 agosto 2019 entrambe le parti hanno comunicato al Pretore di essere “addivenute a un accordo transattivo che prevede la rinuncia sia al sequestro sia alla sua opposizione” e hanno quindi chiesto “congiuntamente lo stralcio del procedimento di opposizione, spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le indennità ripetibili”.

                                  C.   Statuendo con decisione del 14 agosto 2019 il Pretore ha annullato l’udienza del 7 ottobre 2019 e ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– già anticipate dall’op­ponente a suo carico, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 agosto 2019 per ottenere un rimborso di fr. 1'000.– o di un altro importo ragionevole rispetto ai fr. 2'000.– anticipati. Il reclamo – che concerne unicamente le spese processuali poste a carico dell’istante – è privo d’interesse per la controparte, motivo per cui non gli è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 agosto 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 16 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Preso atto della richiesta congiunta di stralcio del procedimento, nel decreto impugnato il Pretore ha annullato l’udienza di discussione del 7 ottobre 2019, stralciato la causa e posto le spese processuali di fr. 2'000.– anticipate dall’opponente a suo carico, compensate le ripetibili.

                                   3.   Nel reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata viola il principio secondo cui “le spese processuali devono essere proporzionate” nonché quello “di recupero dei costi”, di modo che chiede di annullarla e di riformarla nel senso del rimborso a suo favore di fr. 1'000.– o “eventualmente un importo ragionevole”.

                                   4.   In caso di transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza (art. 241 CPC) o sopravvenuta carenza d’og­­getto (art. 242 CPC), non per transazione (sentenza della CEF 14.2016.167 dell’8 maggio 2017 con rinvii; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 11 ad art. 241 CPC). Sulle spese si applica pertanto l’art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l’accordo assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (già citata sentenza della CEF 14.2016.167 con rinvii).

                                4.1   Nella fattispecie le parti non hanno sottoposto al giudice l’accordo da loro concluso per essere messo a verbale, ma hanno precisato che lo stesso prevede la rinuncia sia al sequestro che all’opposi­zione, sicché la causa va stralciata dal ruolo perché è divenuta senza oggetto (art. 242 CPC).

                                4.2   Dalla richiesta congiunta delle parti del 13 agosto 2019 si evince che in merito alle spese esse hanno pattuito di porle a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili. A giusta ragione quindi il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo, accollando le spese processuali all’opponente (v. analogamente sentenza della CEF 14.2018.146 del 5 novembre 2018).

                                4.3   Tuttavia, come giustamente evidenziato dalla reclamante, è sproporzionato porre a suo carico l’intero importo delle spese processuali da lui anticipate di fr. 2'000.–, corrispondenti al massimo della tariffa per il valore litigioso determinante (art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]), tenuto conto che la causa è terminata con il suo stralcio prima dell’udienza di discussione. Ove infatti la causa termini senza decisione di merito, in particolare se diventa senza oggetto, la tassa di giustizia è fissata secondo la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200), in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG).

                                  a)   Ora, nel caso in esame il Pretore si è limitato a un esame sommario dell’istanza, alla fissazione dell’udienza, alla richiesta di anticipazione delle spese, all’emanazione della decisione di stralcio e alla restituzione dei documenti dell’istante. Tali atti non richiedono di certo un dispendio lavorativo di più della metà di quello che il giudice avrebbe dovuto dedicare alla causa se non fosse stata stralciata, siccome egli avrebbe dovuto inoltre, come minimo, tenere l’udienza e redigere la sentenza di merito. Non si giustificava pertanto il prelievo di una tassa eccedente la metà della tassa massima. In accoglimento del reclamo, occorre di conseguenza ridurre l’importo delle spese processuali da porre a carico dell’i­­stante da fr. 2'000.– a fr. 1'000.– così come richiesto dalla reclamante.

                                  b)   È invece irricevibile la richiesta subordinata della reclamante intesa a rimborsarle un “importo ragionevole” stante l’obbligo di quan­tificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3), comprese quelle volte a modificare il dispositivo sulle spese (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011, RSPC 2012, 228, consid. 2.3; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 7 ad art. 110 CPC).

                                   5.   La tassa di giustizia relativa al presente giudizio non potendosi porre a carico della controparte, cui il reclamo non è stato notificato (stante l’assenza di un suo interesse degno di protezione), per motivi di equità si giustifica di rinunciare a riscuoterne una (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo RE 1 non può essere costretto a rifondere ripetibili alla reclamante, ma neppure il Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy op. cit., n. 35 ad art. 107).

                                   6.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                          “2.  Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate (nella misura di fr. 2'000.–) dall’istante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’ec­cedenza di fr. 1'000.– le è restituita”

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 100.– versato dalla reclamante le è restituito.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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