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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.2019 14.2019.150

6. September 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,647 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Volltext

Incarto n. 14.2019.150

Lugano 6 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza promossa il 12 marzo 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 24 luglio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 12 marzo 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'870.30 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 12 giugno 2019 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 27 giugno 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 28 giugno 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in ese­cuzione. Il 26 luglio 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Con scritto del 30 agosto 2019, l’istante ha comunicato che tutti i suoi crediti nei confronti della reclamante sono stati saldati, sicché ha ritirato la domanda di fallimento, chiedendo che tutte le spese ordinarie e straordinarie siano poste a carico dell’escussa.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC), eseguita mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del __________, dopo che la citazione all’udienza, intimata per raccomandata alla sede della società presso il suo amministratore unico, RA 1 (in via __________ a __________), era ritornata alla Pretura con la menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato” ed era stata a sua volta notificata con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del __________. Presentato solo il 24 luglio 2019, il reclamo parrebbe tardivo.

                                1.2   Sennonché non risulta dall’incarto pretorile che la notifica della sentenza impugnata in via edittale sia stata preceduta da ricerche sufficienti, nel senso dell’art. 141 cpv. 1 lett. a CPC, sul luogo di residenza dell’amministratore unico della società. Ricerche che avrebbero verosimilmente fatto emergere che RA 1 risie­de in via __________ a __________ dal 2011. A prescindere dal carattere biasimevole dell’omissione sua di comunicare il nuovo indirizzo all’Ufficio del registro di commercio, la notifica è da considerare nulla (v. Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 4 e 16 ad art. 141 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 141 CPC), la semplice menzione dell’irreperibilità del destinatario all’in­­dirizzo indicato non esimendo il giudice dall’assunzione d’informa­­zioni presso il controllo abitanti o altre autorità oppure tramite il sistema informativo “MovPop” (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 141). In queste condizioni, ricordato che l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica, è giocoforza affidarsi in concreto all’allegazione della reclamante (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2019.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3), secondo cui essa è venuta a conoscenza del fallimento il 19 luglio 2019, per cui il reclamo, interposto il 24 luglio, è da considerare tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 24 luglio 2019 relativa al versamento di fr. 9'010.10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. 1 accluso al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha provato di aver saldato altre sei esecuzioni (doc. 2-7), sicché secondo l’estratto aggiornato del registro delle esecuzioni assunto d’ufficio dalla Camera al momento della concessione dell’effetto sospensivo risultavano in corso solo tre esecuzioni, tutte avviate dall’istante, per poco meno di fr. 46'000.– complessivi. Al riguardo la reclamante aveva allegato di aver concluso con la CO 1 un accordo di pagamento in dieci rate di fr. 4'635.95 già parzialmente adempiuto, sicché nel frattempo il saldo si sarebbe ridotto a fr. 9'917.–, che la reclamante aveva affermato di voler estinguere entro il 15 settembre 2019. E nel frattempo, nelle sue osservazioni al reclamo, l’i­­stante ha confermato l’estinzione totale dei propri crediti.

                                         Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa avanzato una richiesta motivata al riguardo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 giugno 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–   ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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