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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.09.2019 14.2019.149

26. September 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,526 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Reclamo contro la reiezione di un’istanza di sequestro. Verosimiglianza del domicilio del debitore all’estero e dell’esistenza di un riconoscimento di debito

Volltext

Incarto n. 14.2019.149

Lugano 26 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (sequestro) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 12 luglio 2019 da

 RE 1  

contro  

 CO 1  

giudicando sul reclamo del 23 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 luglio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 12 luglio 2019 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro di dieci quote del valore di fr. 1'000.– ciascuna dell’PINT1 1 di __________ e del salario mensile percepito dal debitore in veste di procuratore indipendente presso la medesima, fino a concorrenza di fr. 3'159.70 “oltre agli interessi del 5% e agli accessori”. Quale titolo del credito, l’istante ha indicato l’“atto di riconoscimento di debito del 30.05.2018”.

                                  B.   Statuendo con decisione del 17 luglio 2019 il Giudice di pace ha respinto l’istanza, senza prelevare spese processuali.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 luglio 2019 per ottenerne l’an­­nullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Per preservare l’effetto sorpresa, il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). La via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 luglio 2019 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 19 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato al convenuto.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’i­­stanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza di sequestro dopo aver constatato che RE 1 non aveva reso verosimile né il luogo in cui sono depositate le quote azionarie ch’egli intende sequestrare né il domicilio all’estero del debitore, precisando che quest’ultima prova sarebbe potuta essere addotta con la produzione della dichiarazione dell’Ufficio federale della migrazione di Berna-Wabern.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene che il capitale di una Sagl (nel caso concreto la società __________ Sagl) è rappresentato dalle quote sottoscritte dai soci iscritti a registro di commercio – dal quale risulta che CO 1 ne è socio in ragione del 50% del capitale sociale – e che il giudice di prime cure ha confuso le quote di una simile società con le azioni di una società anonima (SA), le quali per loro natura sono rappresentate da titoli azionari. Gli rimprovera inoltre di non aver considerato i documenti da lui prodotti con l’istanza, in particolare le comunicazioni e i richiami di pagamento trasmessi al debitore, che a suo dire dimostrerebbero l’adempimento dei presupposti per la concessione del sequestro. Per quanto concerne il presupposto del domicilio del debitore al­l’estero, egli non si è espresso, limitandosi ad allegare all’inizio del reclamo che CO 1 dispone di un permesso per frontalieri (G) con “rientro giornaliero”.

                                   5.   Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), il Giudice di pace ne ha esplicitamente ritenute due mancanti, respingendo l’istanza sia per l’assenza d’in­­dicazione del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare, sia per la mancata prova – intesa a livello di verosimiglianza – dell’effet­­tivo domicilio del debitore all’estero.

                                 5.1   Orbene, RE 1 non ha reso verosimile la causa di sequestro invocata, ovvero che CO 1 sia domiciliato al­l’e­stero e che il credito vantato nei suoi confronti si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). A sostegno della sua allegazione secondo cui CO 1 disporrebbe di un permesso per frontalieri (G) con “rientro giornaliero” non ha invocato alcun indizio oggettivo, cioè non l’ha resa verosimile (sopra consid. 2).

                                          Ne deriva d’altronde anche un’incertezza sulla localizzazione dei beni da sequestrare, e quindi sul foro del sequestro (giusta l’art. 271 cpv. 1 LEF). Non è infatti dato di sapere se il foro è al domicilio di CO 1, ove esso si trovi in Svizzera, oppure alla sede del­l’PINT1 1, ove egli sia domiciliato all’estero (DTF 128 III 474 consid. 3.1, 137 III 627 consid. 3.1, 140 III 515 consid. 3.2).

                                 5.2   Anche l’esistenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF non può considerarsi verosimile. Il documento su cui RE 1 fonda il proprio credito di fr. 3'159.70 (doc. A) non indica chi è la sua controparte, non precisa chi sia il debitore e chi sia il creditore delle somme segnate e invero non riporta in modo leggibile cosa sarebbe stato da fare entro il 31 luglio 2018 circa il premio LAINF e l’indennità malattia menzionati.

                                          Di riflesso anche il credito vantato dall’istante non si può dire verosimile.

                                 5.3   Ne segue che il reclamo dev’essere respinto. Il pronunciato non priva comunque RE 1 del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro accludendovi tutti i documenti idonei a rendere verosimile la propria pretesa e la causa del sequestro.

                                    6.   Per garantire l’effetto sorpresa, la decisione odierna non viene notificata ad CO 1 (sopra consid. 1.2).

                                   7.   Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, stante il carattere unilaterale della procedura.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'159.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione ad RE 1,  .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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