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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.07.2019 14.2019.147

22. Juli 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·640 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Fallimento. Reclamo tardivo

Volltext

Incarto n. 14.2019.147

Lugano 22 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 febbraio 2019 dalla

CO 1 (rappresentata da: __________,__________)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo datato 2 luglio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Roveredo (GR), il 4 febbraio 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 37'916.30 più interessi e spese;

                                         che statuendo con decisione del 18 giugno 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 19 giugno 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo datato 2 luglio 2019, ma spedito solo il successivo 17 luglio, per ottenere l’annullamento del fallimento e la concessione dell’effetto sospensivo;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, la RE 1 non ha ritirato la sentenza speditale in via postale;

                                         che siccome essa non ha ritirato neppure la citazione all’udienza di discussione dell’istanza, non può esserle opposta la finzione della notifica alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni previsto dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;

                                         che la reclamante è però venuta a conoscenza della sentenza al più tardi alla data indicata sul reclamo, ossia il 2 luglio 2019;

                                         che iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine è venuto a scadere il 12 luglio 2019 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                         che consegnato alla posta solo il 17 luglio 2019 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

                                         che con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto;

                                         che per esigenza di semplificazione e celerità processuale, eccezionalmente non si riscuotono spese processuali;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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