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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.10.2019 14.2019.110

15. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,641 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi di costruzione degli impianti comunali di depurazione delle acque. Fatture. Ipoteca legale. Titolo di rigetto. Divieto della reformatio in peius

Volltext

CO 1

Incarti n. 14.2019.110 14.2019.111

Lugano 15 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promosse con istanze 17 gennaio 2019 dal

Comune RE 1,  

contro  

CO 1 e CO 2, __________  

giudicando sui reclami del 31 maggio 2019 presentati dal Comune RE 1 contro le decisioni emesse il 17 maggio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con due precetti esecutivi in via di realizzazione del pegno immobiliare (n. __________ e __________) emessi il 18 dicembre 2018 dall’Uf­ficio d’esecuzione di Mendrisio, il Comune RE 1 ha escus­so sia CO 1 per l’incasso di 1) fr. 1'618.05 oltre agli interessi del 5% dall’11 dicembre 2018, 2) fr. 50.–, 3) fr. 63.65 e 4) fr. 95.–, indicando quali titoli di credito 1) “Contributi di costruzione anno 2017 – periodo 01.01/31.12 garantiti da ipoteca legale DG 5720”, 2) “Tassa diffida”, 3) “Interessi sino al 10.12.2018” e   4) “Altri addebiti (tassa iscrizione ipoteca legale)”, sia la moglie CO 2 per l’incasso di 1) fr. 1'751.35 oltre agli interessi del 5% dall’11 dicembre 2018, 2) fr. 100.–, 3) fr. 69.35 e 4) fr. 190.–, menzionando quali titoli di credito 1) “Contributi di costruzione anno 2017 – Periodo 01.01/31.12 garantiti da ipoteca legale DG 5709-5721”, 2) “Tassa diffida”, 3) “Interessi sino al 10.12.2018” e 4) “Altri addebiti (tassa iscrizione ipoteca legale”).

                                  B.   Avendo CO 1 e CO 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con istanze del 17 gennaio 2019 il Comune RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. I convenuti, nel termine loro impartito per formulare osservazioni, sono rimasti silenti.

                                  C.   Statuendo con due decisioni separate del 17 maggio 2019, il Giudice di pace ha accolto parzialmente le istanze e rigettato in via definitiva l’opposizione di CO 1 per fr. 199.55 oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° marzo 2018 e quella della moglie per fr. 216.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° marzo 2018, ponendo in entrambe le decisioni la tassa di giustizia di fr. 175.– per ⅔ a carico della parte istante e ⅓ a carico della parte convenuta.

                                  D.   Contro le sentenze appena citate il Comune RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 31 maggio 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale delle istanze. Nel termine loro impartito, i reclamanti non hanno formulato osservazioni ai reclami.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­sizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                1.2   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 31 maggio 2019 contro le sentenze notificate al Comune RE 1 il 20 maggio, in concreto i reclami sono tempestivi.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal RE 1 in sede di reclamo è inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace rileva che le fatture di fr. 1'618.05 (per il marito) e di complessivi fr. 1'751.35 (per la moglie) relative ai contributi di costruzione per opere di canalizzazione 2017 prodotte dal Comune RE 1 contestualmente alle istanze costituiscono indubbiamente validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. Tuttavia, egli ritiene che l’art. 106 della legge cantonale d’applicazione della legge federale contro l’inqui­namento delle acque dell’8 ottobre 1971 (LALIA, RL 833.100) non consentiva al Comune RE 1 di esigere il pagamento dei contributi in questione in un’unica soluzione, ma solo in dieci rate annuali comprensive d’interessi previste dall’art. 106 LALIA, motivo per cui ha rigettato le opposizioni limitatamente alla prima rata annua, di fr. 199.55 per quanto attiene a CO 1 e di fr. 216.– per quanto riguarda la moglie.

                                         Relativamente alle fatture e i relativi richiami che concernono le tasse d’iscrizione delle ipoteche legali, il Giudice di pace conside­ra che, sebbene costituiscano indubbiamente validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, esse non dimostrano l’esistenza a favore del Comune di pegni immobiliari, la cui iscrizione a registro fondiario non è stata comprovata. Onde la reiezione delle istanze riguardo a queste pretese.

                                   4.   Nei reclami il Comune RE 1 sostiene che le fatture relative ai contributi di costruzione sono passate in giudicato per le somme indicate quale rata unica e che pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto limitarsi a rigettare definitivamente le opposizioni dei convenuti senza addentrarsi in questioni di merito, che avrebbero sem­mai dovute essere sollevate dai convenuti stessi nella procedura di fissazione dei contributi.

                                   5.   Il Comune non ha contestato invece il motivo di reiezione delle istanze relativamente alle tasse d’iscrizione delle ipoteche legali, pur chiedendo che le stesse venissero integralmente accolte. Non motivati, i reclami sono irricevibili su questo punto (sopra consid. 1.3).

                                   6.   Circa i contributi di costruzione, occorre ricordare che in ogni stadio di causa, quindi anche in sede di reclamo, il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                         Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno, il giudice verifica d’altronde, sempre d’ufficio, se vi è un titolo attestante non solo il credito posto in esecuzione, ma anche l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Il tipo di titolo di rigetto (provvisorio o definitivo) non deve necessariamente essere lo stes­so per il credito e per il pegno (Staehelin, op. cit. loc. cit.; Vock/ Aepli-Wirz, in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 32 ad art. 82 LEF), ma se manca un titolo per l’uno o l’altro l’i­stanza dev’essere integralmente respinta (DTF 134 III 75 consid. 3).

                                6.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin, op. cit., n. 110 ad art. 80).

                                  a)   Nella fattispecie, a conforto delle proprie domande, il Comune RE 1 ha prodotto le fatture n. 2017.0069435 di fr. 1'618.05 nella prima causa (SO.15/2019, doc. C) e n. 2017.0069151 e 2017.0069437 di complessivi fr. 1'751.35 (SO.16/2019, doc. C ed E) concernenti il contributo unico di costruzione 2017. Le fatture in questione non indicano che le stesse siano da considerare co­me decisioni amministrative e non menzionano alcun rimedio giuridico.

                                  b)   Ora, semplici fatture, prive d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono essere parificate a decisioni amministrative, siccome non vengono designate come tali nell’atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (sentenza della CEF 14.2016. 270 del 22 febbraio 2017 consid, 6.2/a e i rinvii, in particolare alla 14.2003.95 del 20 febbraio 2004 e a Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80). È in particolare il caso delle fatture in esame. In effetti, in virtù degli art. 101 segg. LALIA, i contributi di costruzione per l’e­se­cuzione degli impianti comunali di depurazione delle acque e per la partecipazione a quella degli impianti consortili sono stabiliti mediante un prospetto dei (singoli) contributi, pubblicato presso la Cancelleria comunale e notificato al contribuente per la parte che lo concerne, con l’indicazione dei mezzi e dei termini del reclamo (art. 102 LALIA). Soltanto il prospetto accerta l’obbligo contributivo del proprietario o del titolare di diritti reali limitati con carattere vincolante e costituisce pertanto una decisione amministrativa. Invece le polizze di versamento del contributo o di rate dello stesso non rappresentano decisioni poiché sono semplicemente il primo passo dell’autorità per incassare (non per accertare) quanto spetta al Comune (sentenza della CEF 14.2015.225 del 27 gennaio 2016 consid. 6.2, massimata in RtiD 2016 II 651 n. 41c, che rinvia alla decisione del Tribunale cantonale amministrativo n. 52.1997.258 del 28 gennaio 1998, in RDAT 1998 II 4 consid. 2.3).

                                  c)   In mancanza di un titolo di rigetto definitivo – ovvero del prospetto – il Giudice di pace non era quindi giuridicamente abilitato ad accogliere le istanze, neppure parzialmente. Le dichiarazioni allegate alle istanze di rigetto secondo cui “la fattura corrispondente ai Contributi di costruzione anno 2017 è stata regolarmente intimata e cresciuta in giudicato” (doc. G in SO.15/2019 e doc. M in SO.16/2019) non sono a questo riguardo sufficienti, sia perché una fattura non è una decisione e dunque non può passare in giudicato, sia perché il titolo di rigetto deve sempre essere prodotto visto il carattere documentale della procedura di rigetto (sopra consid. 2 e sentenza della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018 consid. 6.2/a). Nella misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno pertanto respinti, ancorché per un altro motivo di quello addotto dal Giudice di pace.

                                         Richiamato il divieto di attribuire a una parte meno di quanto abbia riconosciuto la controparte (art. 58 cpv. 1 CPC) – detto in sede di ricorso divieto della reformatio in peius (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 9 ad art. 58 CPC) – le decisioni avversate dal Comune, ma non dai convenuti, non possono essere riformate nel senso di respingere integralmente le istanze.

                                  d)   Ciò posto, rimane sempre la facoltà per il Comune di chiedere di nuovo il rigetto delle opposizioni, anche nelle stesse esecuzioni, producendo tutti i documenti idonei a giustificare le proprie pretese (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c), segnatamente il prospetto con il dettaglio del singolo contributo di costruzione dovuto da ciascuno dei convenuti e la relativa indicazione dei rimedi giuridici.

                                6.2   In mancanza di un titolo di rigetto per i crediti vantati dal Comune, non è necessario in questa sede verificare l’esistenza di un titolo anche per i pegni (ipoteche legali), siccome la (parziale) reiezione delle istanze deve comunque essere confermata (v. sopra consid. 6.1).

                                         A scanso di equivoci, va osservato tuttavia che, contrariamente a quanto appurato dal primo giudice, il Comune ha provato l’esi­stenza delle ipoteche legali sulle quali fonda i propri diritti di pegno producendo con le istanze di rigetto un estratto del registro fondiario relativo alla particella n. __________ RFD __________ (doc. B in SO.15/2019 e SO.16/2019), in cui le stesse figurano. Inoltre, secondo l’art. 76 cpv. 1 dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF, RS 211.432.1) l’attestazione del titolo giuridico per l’iscrizione di un’i­poteca legale consiste negli atti costitutivi dei crediti a garanzia dei quali l’ipoteca dev’essere iscritta. L’art. 31 cpv. 2 del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RLRF, RL 216.10) precisa che i documenti giustificativi devono accertare che la procedura d’imposizione è stata ossequiata, che la richiesta d’iscrizione è avvenuta entro il termine utile (ossia entro un anno dalla decisione definitiva sull’importo del contributo: 107 cpv. 4 LALIA), che al proprietario ne è stata data debita comunicazione e che la decisione circa l’importo a carico di ogni singolo fondo è passata in giudicato. Nel caso dei contributi della LALIA, il titolo d’iscrizione delle ipoteche legali appare così essere lo stesso prospetto, il quale funge da titolo di rigetto dell’opposizione sia per il contributo, sia per il diritto di pegno.

                                6.3   Stante l’esito del giudizio odierno, è parimenti superfluo determinarsi sulla censura sollevata nei reclami. Va però rammentato che il giudice del rigetto è, come tutti, vincolato dalla decisione invocata quale titolo di rigetto, compreso per quanto attiene a eventuali modalità di pagamento stabilite nella stessa. Il suo compito si limita a verificare che la decisione sia esecutiva (e segnatamente che sia stata validamente notificata all’escusso). Può tenere conto unicamente di eventuali fatti successivi (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2), purché siano allegati e dimostrati dall’escusso e rientrino tra le eccezioni esaustivamente enumerate all’art. 81 LEF (sopra consid. 2).

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le parti convenute non avendo presentato osservazioni.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 1'563.50 (fr. 1'618.05 + 50 + 95 ./. 199.55) nella prima causa e di fr. 1'825.35 (fr. 1'751.35 + 100 + 190 ./. 216.–) nella seconda, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa SO.15/2019 contro CO 1 (inc. 14.2019.110) è respinto.

                                  2.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa SO.16/2019 contro CO 2 (inc. 14.2019.111) è respinto.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   4.   Notificazione a:

–  ; –   CO 1,  . –   CO 2, __________, __________.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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