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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.11.2018 14.2018.97

15. November 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,347 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta di culto

Volltext

Incarto n. 14.2018.97

Lugano 15 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 22 gennaio 2018 dalla

CO 1 (rappresentata dal proprio Consiglio Parrocchiale, __________)  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 24 maggio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 maggio 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con raccomandata del 25 febbraio 2016 il Consiglio Parrocchiale RA 1 ha comunicato a RE 1, così come a tutte le altre persone residenti dal 2015 sul territorio del Comune di __________, la sua iscrizione nel Catalogo degli aventi diritto di voto e nel Catalogo tributario parrocchiale 2015, informandolo della sua facoltà di chiedere per scritto l’esenzione dall’imposta e lo stralcio dal catalogo tributario fino al 31 marzo 2016. La comunicazione in questione, qualificata come “intimazione formale” del­l’iscrizione nel Catalogo, e stata dichiarata “cresciuta in giudicato” il 1° aprile 2016. Il 3 agosto 2016 il Consiglio Parrocchiale ha inviato a RE 1 il conguaglio dell’imposta parrocchiale 2015, stabilita in fr. 203.35, cui è seguita – dopo un primo richiamo del­l’8 novembre 2016 – la relativa diffida di pagamento trasmessa per invio raccomandato del 16 maggio 2017.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 agosto 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 223.35 oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2016, indicando quale titolo di credito l’“imposta parrocchiale 2015”.

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 gennaio 2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 febbraio 2018.

                                  D.   Statuendo con decisione del 22 maggio 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senza assegnare indennità.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 maggio 2018 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, nonché l’accollamento della tassa di giustizia di prima sede a carico dell’istante o delle parti in ragione di metà ciascuno. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 maggio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto conside­rato che “l’iscrizione nel catalogo degli aventi diritto di voto e nel catalogo tributario parrocchiale 2015” trasmessa con invio raccomandato del 25 febbraio 2016 all’escusso e a lui notificata il 1° marzo 2016, poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. Pur riconoscendo che l’art. 5 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993 prevede che l’intimazione di una simile decisione al diretto interessato deve avvenire entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento e non – come avvenuto per il convenuto – un anno dopo, il primo giudice ha tuttavia accolto l’istanza dopo aver preso atto che RE 1 non aveva richiesto per iscritto l’e­­senzione dell’imposta entro il termine indicato sulla decisione d’i­­scrizione.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 contesta nuovamente di dover corrispondere l’imposta parrocchiale per l’anno 2015 dal momento che la relativa decisione non gli è pervenuta entro la fine di marzo del primo anno di assoggettamento come previsto dal Regolamento, ma con oltre un anno di ritardo. Chiede pertanto l’an­­nullamento della suddetta iscrizione e dell’imposta pretesa dall’i­­stante, ritenendo che non spettava a lui chiedere l’esenzione di una tassa richiesta “fuori dai tempi previsti dalla legge”. Poiché l’ir­­regolarità della trasmissione della tassa in questione vale a suo dire anche per le imposte di culto future, il reclamante contesta pure quelle relative agli anni 2016 (di fr. 215.80, ricevuta l’11 gen­naio 2018) e 2017 (che prevede di ricevere nel 2019).

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD, 244 cpv. 3 e 275 Legge tributaria [LT, RL 640.100]), ciò che vale anche per le imposte di culto ticinesi (art. 4 del decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992, RL 643.100, in seguito: Decreto).

                                5.2   Impregiudicata la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, RL 191.100) e la natura pubblica dell’imposta di culto (art. 20 cpv. 1 lett. e della stessa legge), per l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di applicazione del Decreto legislativo sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993 (RL 643.110, in seguito: Regolamento), il calcolo dell’imposta di culto dev’essere intimato per iscritto al suo destinatario e indicare almeno l’anno di calcolo, l’ammontare dell’im­­posta cantonale ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare del­l’imposta di culto, la data d’intimazione e i rimedi giuridici. Per giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione, la richiesta di pagamento deve dunque fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento adottato dall’autorità nei confronti del contribuente. Questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve più essere proponibile un rimedio di diritto ordinario (sopra consid. 5.1 e sentenze della CEF 14.2016.171 del 24 gennaio 2017, consid. 7 e 14.2011.81 del 13 luglio 2011, consid. 8).

                                5.3   Nella fattispecie la CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti di RE 1 sulla decisione del 25 febbraio 2016 – con la quale il Consiglio parrocchiale ha comunicato all’e­­scusso la sua iscrizione nel Catalogo tributario parrocchiale a partire dal 2015 (doc. C accluso all’istanza) – e sul conguaglio del 3 agosto 2016 (doc. E), in cui il calcolo dell’imposta di culto per il 2015 è stato determinato in fr. 203.35 applicando l’aliquota del 4.5% all’imposta sul reddito (di fr. 4'519.20).

                                  a)   Orbene, entrambi i documenti non lasciano dubbi sul loro carattere di decisione pronunciata da un ente di diritto pubblico – la parrocchia (sopra consid. 5.2) – e indicano chiaramente i rimedi giuridici, ovvero gli strumenti giuridici per evitare, da una parte, l’iscrizione – mediante richiesta scritta al Consiglio parrocchiale di esenzione dal pagamento dell’imposta entro un mese dall’in­­timazione della decisione d’iscrizione nel catalogo tributario (conformemente a quanto previsto dall’art. 8 del Decreto e dall’art. 6 cpv. 1 del Regolamento) – e dall’altra per contestare l’imposta di culto stabilita col conguaglio – mediante reclamo (sempre davanti al Consiglio parrocchiale) entro trenta giorni dall’intimazione della stessa (art. 10 cpv. 1 del Regolamento). Ebbene il reclamante non allega – e comunque non dimostra – di avere tempestivamente fatto uso di questi rimedi giuridici, ossia di avere chiesto per iscritto l’esenzione dall’imposta entro il 31 marzo 2016 (doc. C) né soprattutto di avere presentato reclamo contro il conguaglio dell’imposta 2015 (doc. E) entro 30 giorni dalla sua intimazione. La contestazione della diffida del 16 maggio 2017, fatta da RE 1 con email del 23 maggio 2017 (doc. c accluso alle osservazioni all’istanza) è ovviamente tardiva per quanto riguarda il conguaglio del 3 agosto 2016, e ciò vale a maggior ragione per tutti gli scritti successivi, compreso quello 12 luglio 2017 dell’avv. __________ (doc. d). Il conguaglio (e non, come erroneamente considerato dal primo giudice, la decisione d’iscrizione nel catalogo cui è connessa) costituisce di conseguenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo ivi stabilito, ossia fr. 203.35, oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 3 settembre 2016, indicata quale scadenza di pagamento sul con­guaglio (doc. E; art. 3 cpv. 1 del Regolamento e 102 cpv. 2 CO).

                                  b)   Anche per quanto riguarda la tassa di fr. 20.– pretesa con la diffida di pagamento del 16 maggio 2017, notificata al reclamante il successivo 22 maggio (doc. F), egli non l’ha contestata specificatamente nella sua email del 23 maggio 2017 (doc. c), sicché anch’essa va considerata una decisione esecutiva (nel senso degli art. 242 cpv. 3 e 275 LT, cui rinvia l’art. 4 del Decreto), parificabile a un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                         Nel caso concreto, RE 1 non si avvale di alcuna delle sopra indicate eccezioni liberatorie, ma invoca un motivo – la tardiva comunicazione della sua iscrizione nel catalogo dei contribuenti rispetto a quanto stabilito dal Regolamento – che avrebbe potuto e dovuto far valere già nella procedura che ha portato al­l’emissione del conguaglio, facendo tempestivamente uso dei rimedi giuridici a sua disposizione (sopra consid. 5.3/a). Essendo il Consiglio parrocchiale della CO 1 materialmente e funzionalmente competente per emettere le decisioni d’iscrizione nel catalogo tributario e di determinazione dell’impo­­sta (art. 1 del Regolamento), il giudice del rigetto e la Camera sono vincolati dalle stesse non appena sono definitive (sentenza della CEF 14.2016.171 del 24 gennaio 2017, consid. 7.1, con riferimenti), anche se sono errate o discutibili (come nella fattispecie, in cui paiono lecite perplessità sulla compatibilità dell’impo­­sta di culto 2015 con l’art. 5 del Decreto, secondo cui sono assoggettate all’imposta solo le persone iscritte nel catalogo tributario all’inizio dell’anno civile). La censura è quindi irricevibile.

                                   7.   Infine, sono pure irricevibili le contestazioni relative alle imposte di culto per gli anni 2016 e 2017, poiché non sono oggetto della presente procedura esecutiva.

                                   8.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’in­­convenienza all’istante, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 223.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  Consiglio Parrocchiale RA 1, __________.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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