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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.06.2018 14.2018.6

6. Juni 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,237 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e federali. Decisioni di riparto fra coniugi degli elementi imponibili. Assenza di eccezioni liberatorie

Volltext

Incarti n. 14.2018.6 14.2018.22

Lugano 7 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 14 novembre 2017 rispettivamente da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

 RE 1  

giudicando sui reclami del 2 gennaio e del 16 febbraio 2018 presentati da RE 1 contro le due decisioni emesse rispettivamente il 19 dicembre 2017 e il 29 gennaio 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 ottobre 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'488.55, indicando quale titolo di credito le “imposte federali 2007/2010, quota d’imposta a carico della moglie secondo l’art. 13 LIFD e come ai conteggi di riparto quote coniugi intimati il 23 giugno 2016. CHF 4'242.65, CHF 2'245.90”.

                                  B.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso sempre il 2 ottobre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'302.20, indicando quale titolo di credito le “imposte cantonali 2007/2010/2011, quota d’imposta a carico della moglie secondo l’art. 12 LT e come ai conteggi di riparto quote coniugi intimati il 23 giugno 2016. CHF 6'499.35, CHF 2'707.35, CHF 95.50”.

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 14 novembre 2017 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. __________ e __________). Nel termine impartito nella seconda causa la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 dicembre 2017. Invitato a presentare un’eventuale replica, l’istante ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine assegnatogli. Nella prima causa, invece, le osservazioni che l’escussa pretende di avere spedito lo stesso 4 dicembre non figurano nell’incarto trasmesso a questa Camera (v. sotto consid. 5).

                                  D.   Statuendo con una prima decisione del 19 dicembre 2017 (inc. __________), il Pretore ha accolto l’istanza della Confederazione Svizzera e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– senza assegnare indennità.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 gennaio 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza (inc. 14.2018.6).

                                  F.   Statuendo con una seconda decisione del 29 gennaio 2018 (inc. __________), il Pretore ha altresì accolto l’istanza dello Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.– senza assegnare indennità.

                                  G.   Anche contro tale sentenza RE 1 il 16 febbraio 2018 ha interposto reclamo davanti a questa Camera per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza (inc. 14.2018.22).

                                  H.   Stante l’esito della decisione odierna, né il primo né il secondo reclamo sono stati notificati agli istanti per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   I reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che pongono le medesime questioni giuridiche. Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                1.2   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati l’uno il 2 gennaio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 dicembre 2017 (ossia durante le ferie natalizie, v. art. 56 n. 2 LEF), l’altro il 16 febbraio 2018 contro la sentenza notificata al­l’escussa il 6 febbraio, in concreto entrambi i reclami sono tempestivi.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Sono pertanto irricevibili, poiché presentati per la prima volta coi reclami, l’estratto del modulo 1 relativo alla dichiarazione d’imposta 2010 (doc. M e doc. E) e la lettera di stralcio dai ruoli dei contribuenti trasmessa il 20 novembre 2011 dal Comune di __________ all’escussa (doc. N e doc. F).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha accolto entrambe le istanze dopo aver considerato che i documenti prodotti costituiscono titoli di rigetto definitivo delle opposizioni nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e che l’escussa non ha sollevato alcuna valida eccezione tra quelle previste dall’art. 81 LEF. Ha anzi considerato che il termine impartito alla parte convenuta per presentare osservazioni scritte nella procedura promossa dalla Confederazione Svizzera era trascorso infruttuoso.

                                   4.   Nei suoi reclami RE 1 sostiene che le osservazioni da lei trasmesse il 4 dicembre 2017 nella procedura promossa dalla Confederazione Svizzera erano tempestive, poiché l’ordinanza del Pretore con l’assegnazione del termine di dieci giorni le è stata notificata il 22 novembre 2017. Contesta poi la correttezza dell’importo preteso dagli istanti per le imposte cantonali (2007, 2010 e 2011) e federali (2007 e 2010) poiché, essendosi separata di fatto dal marito nel 2010 – circostanza di cui aveva informato l’Ufficio di tassazione di Mendrisio con lettera del 31 dicembre 2010 – la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta conformemente a quanto previsto dall’art. 12 cpv. 2 LT.

                                   5.   Entrambe le ordinanze del 15 novembre 2017 con cui il Pretore ha assegnato all’escussa un termine di 10 giorni per prendere posizione sulle istanze dello Stato del Canton Ticino e della Confederazione Svizzera sono state trasmesse con un unico invio (doc. I accluso al reclamo), recapitatole il 22 novembre 2017 (doc. L), sicché il termine di 10 giorni, venuto a scadere sabato 2 dicembre, è stato pertanto riportato a lunedì 4 dicembre 2017 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). È possibile che, lo stesso 4 dicembre, RE 1 abbia inviato le proprie osservazioni scritte per entrambe le istanze an­ch’essa in un’unica busta e che quelle riferite all’istanza della Confederazione Svizzera siano state per svista smarrite dalla Pretura (come pure i documenti da A-F acclusi a entrambi gli allegati di osservazioni), ma le ricevute prodotte con il primo reclamo (doc. F e G) non permettono di affermarlo con certezza e non si può escludere che per inavvertenza nella busta RE 1 abbia messo solo le osservazioni alla prima causa. Sia come sia, come si vedrà (sotto, consid. 7), le osservazioni in questione non sono di rilievo per l’esito del giudizio odierno.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                6.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

                                6.2   Nella fattispecie è pacifico – l’escussa non lo contesta – che le cinque decisioni (tutte del 23 giugno 2016) di riparto degli elementi imponibili relative alle imposte cantonali poste a carico di RE 1 per gli anni 2007 (di fr. 6'499.35), 2010 (di fr. 2'707.35) e 2011 (di fr. 95.50) e alle imposte federali dirette per i periodi di assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (di fr. 4'242.65) e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 (di fr. 2'245.90), poiché passate in giudicato – come risulta dal timbro apposto in calce ad ognuna di esse – costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT. La reclamante, d’altronde, non dimostra – e neppure asserisce – di aver inoltrato reclamo contro l’attribuzione delle proprie quote di riparto all’Uf­­ficio circondariale di tassazione entro il termine di trenta giorni come indicato su ogni decisione.

                                        7.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                         Nel caso concreto, in entrambe le procedure RE 1 non si avvale di nessuna delle sopra indicate eccezioni liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere in discussione le modalità di calcolo dei citati riparti a suo carico contenute nelle decisioni prodotte dagli istanti, non ritenendole corrette dal momento che nel frattempo si è separata dal marito, da cui non sarebbe pertanto più vincolata solidalmente per il pagamento delle imposte. Orbene, una simile argomentazione sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie, senza che la stessa debba pronunciarsi sulla sussistenza materiale del credito come tale (sopra consid. 2 e Stae­helin, op. cit. n. 2 ad art. 81). Le contestazioni della reclamante sarebbero dovute semmai essere presentate con un reclamo alla competente autorità di tassazione entro il termine indicato in calce alle decisioni. In assenza d’impugnazione, le decisioni di riparto sono divenute definitive e vincolano sia il primo giudice sia questa Camera. I reclami vanno pertanto respinti.

                                   8.   Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna delle due cause in oggetto (di fr. 9'302.20 nella causa promossa dallo Stato del Canton Ticino e di fr. 6'488.55 in quella della Confederazione Svizzera), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa promossa dallo Stato del Canton Ticino (inc. __________ / 14.2018.22) è respinto.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                  2.   Il reclamo nella causa promossa dalla Confederazione Svizzera (inc. __________ / 14.2018.6) è respinto.

                                          Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).