Incarto n. 14.2018.59
Lugano 18 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 4 luglio 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 aprile 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 1'870.56, di 2) fr. 298.52 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2014 e di 3) fr. 150.–, indicando quali titoli di credito “1) Debitore solidale con __________, Via __________, __________. Fattura n. __________ del 31 dicembre 2013: campionatura aria bonifica amianto stabile mapp. __________ RFD __________”, “2) Interessi calcolati al 10 aprile 2017” e “3) Spese invio n. 3 solleciti”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 luglio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 31 agosto 2017, mentre l’istante le ha tempestivamente contestate con replica del 15 settembre 2017. All’udienza di discussione tenutasi il 12 gennaio 2018 è comparsa la sola istante, che ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione del 18 aprile 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2018 per ottenerne l’annullamento e (implicitamente) la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7 maggio 2018, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 19 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i lavori di risanamento oggetto della fattura prodotta dall’istante erano stati eseguiti ed erano a carico della committenza, mentre il convenuto non aveva portato alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni, le quali non potevano essere prese in considerazione a norma dell’art. 8 CC, motivo per cui ha accolto l’istanza.
4. Nel reclamo RE 1 evidenzia come agli atti non vi sia un solo documento da lui firmato, sicché in assenza di alcun riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF il Giudice di pace, che non ha esaminato la questione, non avrebbe dovuto rigettare l’opposizione. Il reclamante ricorda d’altronde di avere fatto presente al primo giudice di avere concluso con la __________ SA – e non con la CO 1 – un contratto onnicomprensivo per tutti gli aspetti relativi all’amianto.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1 Una semplice fattura, ove non sia sottoscritta dal debitore né allestita da un pubblico ufficiale, non può rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017 consid. 6.3/a, con rinvii). Ne discende che la diffida di pagamento acclusa all’istanza, come peraltro tutti gli altri allegati (email, estratto conto, scritto del 31 ottobre 2013) non possono costituire un riconoscimento di debito nel senso della suddetta norma, poiché non recano la firma manoscritta del convenuto (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO, sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5).
5.2 Sono d’altronde senza rilievo nella procedura in esame gli appunti del Giudice di pace (nella sentenza impugnata) e della CO 1 (nelle osservazioni al reclamo) in merito all’esecuzione dei lavori e all’assunzione dei relativi costi, poiché il giudice del rigetto è competente unicamente per verificare l’esistenza di un titolo esecutivo e non per accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione (sopra consid. 2). Il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata, giuridicamente errata, riformata nel senso della reiezione dell’istanza, ferma restando la facoltà per la CO 1 di sottoporre il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF, sopra consid. 2).
6. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire al reclamante un’indennità d’inconvenienza per la prima sede, in cui non era patrocinato, poiché egli non ha formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per contro, in seconda sede egli ha diritto a ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 1'870.56, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 120.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 150.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).