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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.04.2018 14.2018.57

25. April 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·855 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Fallimento. Reclamo. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento

Volltext

Incarto n. 14.2018.57

Lugano 25 aprile 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza dell’8 novembre 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 aprile 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’8 novembre 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'527.75 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 21 marzo 2018 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 12 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 13 aprile 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2018 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 aprile 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Nel caso concreto l’amministratore unico della reclamante fa valere che gli ultimi 12 mesi sono stati molto complicati non solo per i ritardi negli incassi ma soprattutto per episodi familiari che lo hanno portato a essere molto spesso all’estero e creato problemi dal profilo delle comunicazioni postali, anche a causa di dissapori con la fiduciaria presso la quale è domiciliata la società. Egli ammette, però, di essere responsabile della situazione e si dice intenzionato a saldare pienamente le pretese dei creditori. Ricorda del resto di avere versato all’istante il 10 aprile 2018 un acconto di fr. 1'000.– e fa presente che, nel corso del mese di maggio, dovrebbe ricevere importanti incassi che gli permetteranno di far fronte ai debiti della società.

                                2.2   Da quanto esposto dalla reclamante si evince ch’essa non ha, prima della pronuncia del fallimento, estinto il credito dell’istante, compresi gli interessi e le spese nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF, né adempiuto alcuno dei presupposti stabiliti all’art. 174 LEF (sopra consid. 2), né prima dell’inoltro del reclamo, né entro la scadenza del termine di reclamo, il 23 aprile 2018 (v. sopra consid. 1), ciò che le sarebbe spettato provare con documenti. E do­po tale scadenza non sarebbe più possibile tenere conto di even­tuali pagamenti (DTF 136 III 295 consid. 3.2), peraltro solo ipotizzati dalla reclamante senza riscontri documentali oggettivi e concreti. Il reclamo va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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