Incarto n. 14.2018.41
Lugano 29 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 gennaio 2018 dalla
Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 marzo 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 38'079.10 a titolo di risarcimento danni;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 gennaio 2018 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che il 9 febbraio 2018 il Pretore ha impartito al convenuto, all’indirizzo menzionato sul precetto esecutivo (presso __________ a __________), un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza;
che ritornata la raccomandata contenente l’assegnazione del termine siccome non ritirata, il 28 febbraio 2018 è stata spedita nuovamente all’escusso al suo domicilio di __________, secondo le indicazioni della banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop);
che statuendo con decisione dell’8 marzo 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2018 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, dopo completamento dell’istruttoria;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 22 marzo 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che – si duole il reclamante – il Pretore ha statuito, l’8 marzo 2018, prima della scadenza del termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte, iniziato a decorrere il 5 marzo, al momento in cui gli è pervenuta la seconda raccomandata;
che le allegazioni del reclamante trovano riscontro nei due ultimi documenti annessi al reclamo (fotocopia della busta della raccomandata __________ e relativo tracciamento postale);
che il diritto di essere sentito del convenuto è dunque evidentemente stato violato, dal momento che ha avuto a disposizione per esprimersi solo tre giorni anziché i venti assegnatigli;
che tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);
che nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli postula esplicitamente sia l’annullamento della sentenza impugnata sia il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, e la causa non può ritenersi matura per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata;
ch’emanata prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escusso un nuovo termine per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza;
che il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);
che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si attribuiscono invece ripetibili al reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);
che le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova decisione;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 38'079.10, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio sul merito.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).