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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.01.2019 14.2018.217

23. Januar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,652 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante e ritiro della domanda. Solvibilità

Volltext

Incarto n. 14.2018.217

Lugano 23 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.4315 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 agosto 2018 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 dicembre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 30 agosto 2018, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Luga­no, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 100'124.20 oltre a spese e interessi.

                                  B.   All’udienza di discussione del 7 novembre 2018 è comparsa la sola parte istante, che ha confermato la propria domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione del 13 dicembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 14 dicembre 2018 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le pretese dell’istante, la quale di conseguenza ha ritirato l’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                        Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 dicembre (doc. B accluso al reclamo), in concreto il reclamo è sen­z’altro tempestivo, siccome il termine di ricorso è scaduto il terzo giorno utile dopo le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2018: art. 56 n. 2 LEF), ossia venerdì 4 gennaio 2019 (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49).

                                   2.   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

                                         Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso tutta una serie di documenti relativi a fatti successivi alla dichiarazione del fallimento. Essi sono dunque ricevibili ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare l’esisten­­za di uno dei presupposti stabiliti all’art. 174 cpv. 2 LEF, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4).

                                   3.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. Stante il rinvio dell’art. 194 al­l’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF, il fallimento va annullato se, come nella fattispecie (doc. F accluso al reclamo), il debitore prova con documenti che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (purché sia prima della scadenza del termine di reclamo: DTF 136 III 295 consid. 3.2).

                                   4.   Come già menzionato (sopra consid. 2), essendo il ritiro della domanda successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

                                4.1   Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale fe­derale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                4.2   Dall’estratto esecutivo prodotto dalla reclamante (al 27 dicembre 2018) risultavano in corso nei suoi confronti 77 esecuzioni per oltre fr. 500'000.– (doc. V accluso al reclamo). Nel frattempo essa ha però estinto le quattro esecuzioni giunte allo stadio della com­minatoria di fallimento. 31 esecuzioni per quasi fr. 300'000.– non hanno ancora superato lo stadio preliminare (28 sono sospese da opposizione), 2 per circa fr. 24'000.– sono giunte al pignoramento e 15 per circa fr. 35'000.– sono in fase di realizzazione, 11 delle quali sono però al beneficio di una dilazione a norma dell’art. 123 LEF, che pare rispettata (v. doc. Q). Non sono stati rilasciati attestati di carenza beni a suo carico. La situazione contabile della reclamante appare d’altronde positiva: aveva conseguito nel 2018 (al 30 novembre) un utile di fr. 435'967.– e vantava crediti per forniture e prestazioni di fr. 577'744.– secondo il conto economico e bilancio firmato dal revisore __________ (doc. M).

                                         Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della recla­mante non sia minacciata a breve, anche se il moltiplicarsi delle opposizioni ai precetti esecutivi costituisce un segno piuttosto negativo. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile, fermo restando che se prossimamente la Camera dovesse essere adita nel contesto di un nuovo fallimento essa non potrà dimostrare la stessa indulgenza che nel caso qui in esame. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

                                   5.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio del­la procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Spettava infatti solo a costei organizzarsi diligentemente in modo da pagare tempestivamente il proprio debito e sostituire la propria amministratrice unica durante il suo periodo d’incapacità lavorativa (per­altro solo parziale dal 18 luglio 2018, doc. R). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 dicembre 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–        ; –       ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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