Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.06.2018 14.2018.2

6. Juni 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,624 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza civile passata in giudicato. Improponibilità delle censure di merito

Volltext

Incarto n. 14.2018.2

Lugano 6 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO-45-17 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia promossa con istanza 1° dicembre 2017 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 dicembre 2017 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 30 giugno 2017 (inc. EC-04-17; #093), il Giudice di pace supplente del Circolo di Malvaglia ha parzialmente accolto un’istanza di CO 1 condannando CO 1 a pagare fr. 150.– per l’intervento di estirpazione e smaltimento dei vegetali che dal suo terreno sconfinavano su quello della controparte, operato dal giardiniere __________, e fr. 5.– quale contributo per le spese amministrative. Le spese giudiziarie di fr. 50.–, anticipate da CO 1, venivano divise tra le parti in ragione di fr. 25.– ciascuno.

                                  B.   La predetta decisione è stata impugnata da RE 1 alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, la quale, con decisione 16.2017.23 del 31 luglio 2017, ormai passata in giudicato (secondo il timbro del 6 ottobre 2017), ha dichiarato irricevibile il reclamo.

                                  C.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 180.– oltre agli interessi del 5% dal 7 ottobre 2017, indicando quale titolo di credito: “Fr. 155.00 Decisione Giudice di pace Circolo di Malvaglia 30.6.2017 + Fr. 25.00 tassa di giustizia + spese”.

                                  D.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° dicembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 dicembre 2017.

                                  E.   Statuendo con decisione del 23 dicembre 2017, il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’op­­posizione interposta dalla parte convenuta per fr. 180.– oltre alle spese esecutive di fr. 33.30, ponendo a suo carico le spese processuali per fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istan­te.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2017 contestando la decisione concernente i costi d’intervento del giardiniere e chiedendo che il caso venga definitivamente chiuso. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nel caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile giacché il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a contestare nuovamente la decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo, chiedendo che il caso venga definitivamente chiuso. Ora, nonostante giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica, si giustifica di entrare nel merito, dovendo l’impu­­gnativa ad ogni modo venir respinta per i motivi che seguono.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha considerato che la sua precedente decisione del 30 giugno 2017, già passata in giudicato, rappresenta un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha inoltre considerato non pertinenti le osservazioni presentate il 12 dicembre 2017 dall’escus­­so, il quale contestava la decisione concernente la partecipazione ai costi dell’intervento del giardiniere __________. Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce quanto già sostenuto in precedenza. Egli, rifacendosi al preventivo, alla fattura e a una dichiarazione sottoscritta dal giardiniere __________, sostiene che quest’ultimo non abbia effettuato alcun intervento sulla sua proprietà. L’escusso conclude chiedendo che il caso venga definitivamente chiuso.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie la decisione EC-04-17; #093 del 30 giugno 2017 con la quale il Giudice di pace supplente del Circolo di Malvaglia ha condannato RE 1 a pagare a CO 1 fr. 150.– per l’intervento del giardiniere, fr. 5.– per costi amministrativi e fr. 25.– per le spese giudiziarie giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per la somma complessiva di fr. 180.– nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF, siccome il reclamo interposto da RE 1 è stato dichiarato irricevibile dalla Camera civile dei reclami con sentenza 16.2017.23 del 31 luglio 2017, ormai passata in giudicato.

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                         Nel caso specifico, RE 1 sostiene che tanto dall’offer­­ta quanto dalla fattura del giardiniere __________ non risulta alcun intervento effettuato sulla sua proprietà, ciò che sarebbe confermato anche dalla dichiarazione dello stesso __________. Sennonché questa eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF e andava semmai sollevata nella procedura che ha portato alla sentenza di merito del 30 giugno 2017. RE 1 avrebbe dovuto impugnare la prima decisione del Giudice di pace aggiunto con un reclamo motivato presso la Camera civile dei reclami. Non avendolo fatto (v. decisione 16.2017.23 del 31 luglio 2017 della Camera civile dei reclami) e non potendo il reclamante pretendere di poter ovviare dinnanzi a questa Camera alle sue precedenti lacune, a nulla valgono le sue lagnanze, le quali attengono al merito della vicenda in cui è venuto a formarsi il titolo esecutivo. Il reclamo si rivela dunque infondato.

                                   7.   Sulle spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali spese, perché sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni in questa sede.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 180.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2018.2 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.06.2018 14.2018.2 — Swissrulings