Incarto n. 14.2018.178
Lugano 26 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 luglio 2018 dalla
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 ottobre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 17'140.50 oltre agli interessi del 5% dal 12 giugno 2018, indicando quale titolo di credito le “Prestazioni fornite dallo studio dentistico”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 luglio 2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, riducendo a fr. 16'890.50 la propria pretesa in considerazione dell’acconto di fr. 250.– ricevuto nel frattempo. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 7 settembre 2018, cui l’istante ha replicato spontaneamente il 20 settembre 2018, confermando la sua domanda, in particolare sulla scorta di uno scritto trasmessole il 28 agosto 2018 dalla patrocinatrice dell’escusso, che a suo parere costituisce un “ulteriore riconoscimento di debito”.
C. Statuendo con decisione del 26 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2018 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’annullamento del secondo dispositivo della decisione impugnata nel senso di non assegnare ripetibili alla controparte. Con decreto del 16 novembre 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 13 dicembre 2018, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 novembre 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 29 ottobre, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che i preventivi sottoscritti da RE 1 non possono costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, e questo sia a fronte delle contestazioni sollevate da quest’ultimo con le osservazioni all’istanza, sia poiché le prestazioni indicate sugli stessi divergono da quelle in seguito fatturate, ciò che la procedente ha d’altronde ammesso con la replica, spiegando che nel frattempo sono intervenute delle modifiche e che erano state eseguite prestazioni fuori preventivo. Nondimeno il Pretore ha intravisto un valido riconoscimento di debito nello scritto del 28 agosto 2018 prodotto dall’istante con la replica, col quale la patrocinatrice dell’escusso, premesso che “il signor RE 1 ha sempre inteso saldare quanto dovuto”, ha sottoposto alla procedente la richiesta del suo mandante di poter continuare a saldare il debito residuo a rate “in modo da poter se del caso richiedere la sospensione della procedura giudiziaria”. Per il primo giudice il riferimento alla procedura esecutiva promossa dall’istante è chiaro e l’importo della pretesa riconosciuta facilmente determinabile, motivo per cui ha accolto l’istanza.
4. Nel reclamo RE 1 contesta che lo scritto del 28 agosto 2018 possa costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, dal momento ch’esso non indica alcuna somma di denaro determinata o facilmente determinabile. In particolare, egli ritiene che l’espressione “quanto dovuto” non indichi una somma definita, né si riferisca a una fattura o a un’esecuzione specifica, bensì unicamente a un importo cui l’istante avrebbe diritto solo se fosse comprovato. In assenza di un riconoscimento di debito – stante l’incongruenza, peraltro ammessa dalla controparte, tra le prestazioni preventivate e quelle poi fatturate – per il reclamante l’istanza non poteva essere accolta.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo stante che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.1 Per quanto attiene al secondo titolo di rigetto dell’opposizione invocato dalla CO 1 con la replica spontanea e avallato dal Pretore – lo scritto 28 agosto 2018 dell’avv. PA 1 (doc. H) –, ci si potrebbe anzitutto interrogare sulla tempestività della sua produzione, e quindi sulla sua ammissibilità, ricordato che secondo la giurisprudenza le parti non possono confidare sulla possibilità di un secondo scambio di scritti (non previsto dall’art. 253 CPC) e devono pertanto presentare tutti i loro argomenti e mezzi di prova, con l’istanza trattandosi dell’escutente (sentenza del Tribunale federale 5A_82/2015 del 16 giugno 2015, consid. 4.2.1; sentenza della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017 consid. 5.3 con un rinvio, massimata in RtiD 2018 I 771 n. 43c; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 90 ad art. 84 LEF). La questione può tuttavia essere lasciata indecisa nella fattispecie – come quella di un’applicazione analogica dell’art. 229 CPC alla procedura sommaria, sulla quale la dottrina è divisa (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 15 ad art. 229 CPC) – perché il reclamante non ha contestato la ricevibilità del documento in questione né in prima né in seconda sede (v. sopra consid. 1.2).
5.2 L’escusso che chiede al procedente una dilazione o una rateazione senza contestare il proprio debito né subordinarne il riconoscimento all’accoglimento della sua richiesta è presunto riconoscerlo nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Veuillet in : Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 37 ad art. 82 LEF con rinvii ; Florence Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, SJ 2008 II 29 ad f ; cfr. pure sentenza della CEF 14.2016.291 del 15 maggio 2017, consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I 771 n. 42c).
a) Nel caso in rassegna, quindi, la richiesta dell’escusso di “poter saldare l’importo residuo ratealmente […] entro il prossimo 5 settembre in modo da poter se del caso richiedere la sospensione della procedura giudiziaria”, formulata dalla sua patrocinatrice nello scritto del 28 agosto 2018 senz’alcuna riserva in merito al debito, costituisce di per sé un valido riconoscimento di debito.
b) Non si disconosce, invero, che l’importo riconosciuto non figura in quello scritto. E il fatto che RE 1, secondo quanto scritto dalla sua patrocinatrice, “ha sempre inteso saldare quanto dovuto”, non può in sé, come sostenuto nelle osservazioni al reclamo, essere interpretato in modo univoco come un riconoscimento del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non è infatti dato di sapere se il riconoscimento di “quanto dovuto” si riferisce alla somma ritenuta dovuta dall’istante o dall’escusso.
aa) Tuttavia, nell’interpretare il documento prodotto quale titolo di rigetto secondo il principio dell’affidamento si devono considerare tutti gli elementi contenuti nel documento stesso (sopra consid. 6). Ora, nel noto scritto alla CO 1 l’avv. PA 1 esordisce chiarendo di scrivere “in nome e per conto del signor RE 1 in relazione alla richiesta di pagamento del saldo delle vostre note d’onorario, per cui avete avviato una procedura esecutiva e giudiziaria nei suoi confronti” e in conclusione chiede all’istante di dare riscontro alla richiesta del suo mandante intesa a “poter saldare l’importo residuo ratealmente […] entro il prossimo 5 settembre in modo da poter se del caso richiedere la sospensione della procedura giudiziaria”. Che l’istante abbia promosso nei confronti di RE 1 altre esecuzioni e altre cause giudiziarie dell’esecuzione e della causa oggetto del reclamo nemmeno il reclamante lo sostiene. D’altronde, al momento della redazione dello scritto del 28 agosto 2018 egli era a conoscenza dell’istanza della CO 1, notificatagli il 20 agosto (osservazioni del 7 settembre 2018, act. III, pag. 2 in alto).
bb) Nelle predette circostanze la sua intenzione di saldare “quanto dovuto” o “l’importo residuo” non può che riferirsi alla somma indicata in quell’istanza (pari a quella posta in esecuzione sotto deduzione di un acconto di fr. 250.– versato nel frattempo). Va infatti ricordato che il riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo già al momento della sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82).
c) In assenza di dubbio sul fatto che il riconoscimento di debito contenuto nello scritto del 28 agosto 2018 rinvii all’istanza del 18 luglio 2018, la sentenza impugnata resiste alla critica e il reclamo va pertanto respinto. All’escusso rimane salva la facoltà di rivolgersi – se del caso – al giudice del merito per far valere le proprie ragioni in procedura ordinaria (sopra consid. 2).
5.3 Stante quanto precede, e in assenza di contestazione da parte dell’istante, è inutile verificare se la documentazione prodotta con l’istanza costituiva un titolo di rigetto dell’opposizione, fermo restando che non lo è una nota d’onorario non firmata dall’escusso, né, in linea di massima, un preventivo orientativo, poiché non dà informazioni sulle prestazioni poi realmente fornite (decisione 7 gennaio 2009 del Tribunale cantonale vallesano in RVJ 2009, 193), a meno che indichi precisamente le prestazioni da fornire e il loro costo, ma in tal caso può giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione (al massimo) per l’importo in esso determinato (o determinabile in base ai documenti ai quali esso rinvia purché l’istante li abbia prodotti) – e mai per la remunerazione di lavori fuori preventivo (sentenza della CEF 14.2017.70 del 23 agosto 2017 consid. 6.3) – solo se l’escusso non eccepisce l’inadempimento o il cattivo adempimento delle prestazioni promesse (art. 82 CO; decisione vallesana precitata) o se li eccepisce in modo insufficientemente circostanziato oppure palesemente insostenibile o tardivo (cosiddetta “Basler Praxis”, cui questa Camera ha aderito recentemente: sentenza 14.2018.102 del 7 febbraio 2019 consid. 6 e i rinvii, in particolare alla decisione 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c).
6. Il reclamante contesta inoltre l’assegnazione e la quantificazione delle ripetibili stabilite dal primo giudice, a suo dire non dovute – giacché l’istanza è stata presentata dalla stessa CO 1 sulla scorta dell’apposito formulario ufficiale – e ad ogni modo eccessive rispetto a quanto poi prodotto in causa per il tramite della sua rappresentante, la PINT1 1. Di tutt’altro parere è invece la CO 1, che nelle sue osservazioni al reclamo ritiene giustificate le ripetibili assegnatele in prima sede, osservando come la PINT1 1 fosse abilitata a rappresentarla in una procedura in cui vige in Ticino il monopolio degli avvocati e fiduciari commercialisti – conformemente a quanto previsto dagli art. 3 lett. c e 6 della Legge sui fiduciari (LFid) – e come l’ammontare delle stesse non appaia sproporzionato sia in relazione al lavoro svolto dalla società sia al valore di causa.
6.1 Giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106 cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza professionale in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati (esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in determinati casi di commissari e agenti giuridici patentati, così come di rappresentati professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro. In linea di massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni, fatturate o no, di altri consulenti giuridici come notai, consulenti indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati. Eccezioni sono ammesse a condizioni restrittive, ma l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza è in ogni caso subordinata alla presentazione di una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenze della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio 2017 consid. 5 e 14.2018.135/136 del 4 febbraio 2019 consid. 6.2, con rinvii, in particolare alla sentenza del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017, RSPC 2018 pagg. 25 seg. n. 2046, consid. 4.5).
6.2 In virtù dell’art. 27 cpv. 1 LEF, nella sua versione modificata entrata in vigore il 1° gennaio 2018, chiunque ha l’esercizio dei diritti civili, comprese le persone giuridiche, è ormai autorizzato a rappresentare, anche professionalmente, altre persone nel procedimento esecutivo. Per il rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art. 251 CPC (FF 2014, 7510 ad 1.2.2; sentenze della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018 e 14.2018.209 del 15 gennaio 2019 consid. 3). Dal 1° gennaio 2018 è di conseguenza decaduto, per la preminenza del diritto federale su quello cantonale (art. 49 cpv. 1 Cost.), il monopolio degli avvocati e dei fiduciari commercialisti iscritti nell’apposito albo (art. 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]), evocato nella sentenza della CEF (14.2014.154 consid. 2) citata dall’istante, emanata il 28 agosto 2014 prima dell’entrata in vigore della novella legislativa.
6.3 Ne discende che i fiduciari commercialisti ticinesi non possono più essere considerati, nelle cause a procedura sommaria previste dalla LEF, come “rappresentanti professionali” a norma dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC, di modo che non hanno più diritto a ripetibili in virtù dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC. Entra in conto solo un’indennità d’inconvenienza alle condizioni restrittive evocate in precedenza (sopra consid. 6.1).
6.4 Nel caso specifico, la CO 1 non ha chiesto l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza né nell’istanza (non ha segnato la relativa opzione nel modulo) né nella replica spontanea e quindi non ha indicato alcuna motivazione. Errata, quindi, la decisione del Pretore di attribuirle ripetibili. Il reclamo va accolto su questo punto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'890.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 290.– e per i restanti fr. 10.– a carico della CO 1, cui RE 1 rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).