Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.03.2019 14.2018.166

4. März 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,889 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Data di decorrenza degli interessi di mora. Disdetta per motivi gravi eccepita solo in sede di reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2018.166

Lugano 4 marzo 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2018 da

CO 1, CO 2, (rappresentati da RA 1, )  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 ottobre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 16'800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2017, indicando quale titolo di credito: “Mancato pa­gamento affitti da agosto 2017 a febbraio 2018 (compreso)”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 maggio 2018 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’u­­dienza di discussione tenutasi il 2 ottobre 2018 è comparso unicamente RA 1, che ha confermato, sulla scorta della documentazione già agli atti, quanto richiesto con l’istanza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 2 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senza assegnare alcuna indennità.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2018 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 22 ottobre 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 ottobre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 9 ottobre (v. estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo, inol­trato l’ultimo giorno del temine, è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso in esame, non avendo l’escussa partecipato all’udienza del 2 ottobre 2018 indetta dal primo giudice per discutere sull’i­­stanza inoltrata da CO 1 e CO 2, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili in questa sede, fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 5) e che, nel caso specifico, la disdetta cui la RE 1 fa riferimento nel reclamo è stata prodotta in prima sede dagli istanti (doc. D).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta dagli istanti – in particolare il contratto di locazione sottoscritto dall’escussa il 24 (recte: 26) aprile 2017 – costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa relativa alle pigioni da agosto 2017 a febbraio 2018. Da qui l’accoglimento dell’istanza.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 contesta che il contratto di locazione possa costituire un valido riconoscimento di debito per le pigioni pretese, sostenendo che nulla è dovuto agli istanti poiché la disdetta dello stesso – notificata alla controparte il 21 agosto 2017 a causa dei “gravi difetti” dell’ente locato, mai eliminati nonostante le diverse lamentele – è stata inizialmente accettata dai locatori, che hanno limitato la loro pretesa a tre mesi di pigione oltre a quella di agosto 2017. Afferma inoltre di aver liberato i locali e riconsegnato le chiavi già durante lo stesso mese di agosto 2017.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto, a patto che il locatore abbia effettivamente consegnato la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenuta tale per la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO). Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015, consid. 6.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

                                5.2   Nella fattispecie, non vi è dubbio che il contratto di locazione di durata indeterminata sottoscritto il 26 aprile 2017 da CO 1 (in rappresentanza di sé stesso e di CO 2) in veste di locatore e dalla RE 1 in qualità di conduttrice con effetto dal 1° maggio 2017 (doc. A) costituisce, di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sette mensilità pretese per il periodo da agosto 2017 a febbraio 2018, di fr. 2'400.– mensili ciascuna (pari alla pigione di fr. 1'900.– e alle spese accessorie di fr. 500.–), per un totale di fr. 16'800.–. In quei mesi, infatti, la reclamante risultava ancora vincolata nei confronti dei locatori, giacché il contratto poteva essere rescisso solo osservando un termine di preavviso di 3 mesi e la prima scadenza era stata fissata per il 30 aprile 2018 (doc. A ad 3).

                                5.3   Per quanto riguarda invece gli interessi di mora del 5% richiesti col precetto esecutivo a partire dal 1° agosto 2017 sull’intero importo, va rilevato che gli stessi decorrono, in realtà, per ogni singola pigione, anticipatamente dal primo giorno del relativo mese di computo (v. art. 10.1 del contratto __________, doc. A, pag. 2). Trattandosi di scadenze fisse (art. 102 cpv. 2 CO), quindi, per le pigioni scadute dei mesi da agosto 2017 a febbraio 2018 i relativi interessi non decorrono dal 1° agosto 2017 su fr. 16'800.– così come richiesto dagli escutenti – e confermato dal Pretore – bensì dal primo giorno di ogni mese sull’importo di ogni singola pigione, ovvero, per semplificazione, su fr. 16'800.– dalla data media del periodo considerato, vale a dire dal 1° novembre 2017. In questa limitata misura s’impone una modifica della sentenza impugnata.

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere “immediatamente” verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). È quindi tardiva l’eccezione della reclamante secondo cui il 21 agosto 2017 ha notificato ai locatori “disdetta immediata del contratto di locazione per i gravi difetti dell’ente locato ripetutamente segnalati ai signori RA 1” siccome non l’ha formulata in prima sede (sentenze della CEF 14.2018.127 del 4 febbraio 2019, consid. 6.2/a, e 14.2017.225 del 21 giugno 2018 consid. 7.2).

                                         Ad ogni modo, i locatori hanno reagito prontamente alla disdetta, rispondendo con uno scritto del 24 agosto 2017 (doc. E) in cui hanno contestato a uno a uno i motivi addotti dall’escussa e i termini indicati. Avversata sin dall’inizio, appare verosimile che la disdetta non abbia infirmato la validità del contratto di locazione (CEF 14.2017.160 dell’11 gennaio 2018, consid. 6.2, con rinvii), specie perché le lamentele sollevate dalla reclamante in merito a pretesi “gravi difetti” dell’ente locato, oltre ad essere irricevibili, sono semplici affermazioni di parte senza alcun valore probante. In definitiva la sentenza impugnata resiste alla critica, tranne per quanto attiene agli interessi di mora (sopra, consid. 5.3).

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni. In considerazione dell’esiguità della modifica rispetto a quanto avreb­be dovuto decidere il Pretore (limitata alla questione degli interessi), il dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 16'800.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2017.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2018.166 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.03.2019 14.2018.166 — Swissrulings