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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.01.2019 14.2018.147

31. Januar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,541 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito recante la firma manoscritta dell’escusso

Volltext

Incarto n. 14.2018.147

Lugano 31 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 giugno 2018 dalla

RE 1  

contro  

 CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 10 settembre 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 settembre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 (in seguito RE 1) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 17'260.55 oltre agli interessi del 5% dall’8 novembre 2015, indicando quale titolo di credito: “Saldo fattura dell’ 08.10.2015, prestazioni eseguite quali studio d’architettura”.

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 giugno 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona aggiungendo alla pretesa di fr. 17'260.55 indicata sul precetto esecutivo un’altra di fr. 401.35 oltre agli interessi del 5% dal 15 agosto 2015. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni scritte del 21 agosto 2018.

                                  C.   Statuendo con decisione del 4 settembre 2018, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 160.– e un’indennità di fr. 300.– a favore della parte convenuta.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 settembre 2018 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 settembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 5 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto è pertanto irricevibile, poiché presentata per la prima volta col reclamo, la tabella indicante i costi delle “prestazioni di base” della società di architettura (allegato 1).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato l’assenza, tra i documenti prodotti dall’istante, di un qualsivoglia titolo di rigetto (provvisorio o definitivo) dell’opposi­­zione. Egli ha inoltre osservato come la fattura indicata sul precetto esecutivo sia già stata interamente saldata dal convenuto e ha escluso che l’opposizione potesse essere rigettata per la pretesa di fr. 401.35 aggiunta solo con l’istanza.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 precisa che per le diverse prestazioni effettuate a favore dell’escusso sono state emesse due distinte fatture, l’una il 15 luglio (per fr. 17'661.90) e l’altra l’8 ottobre 2015 (per fr. 17'260.55), e che l’importo già corrisposto da CO 1 è da imputare alla prima, mentre quello posto in esecuzione è riferito alla seconda fattura, rimasta scoperta. Ammette di aver omesso d’indicare sul precetto esecutivo l’importo residuo della prima fattura (di fr. 401.35). Ritiene tuttavia che a fronte di due richiami, di uno “specchietto “ricapitolativo” e di una lettera di spie­gazioni, il convenuto – che d’altronde non ha mai sollevato alcuna obiezione alla documentazione trasmessagli – non può negare di aver ricevuto le due fatture e di averne saldato, peraltro parzialmente, solo una.

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                                5.1   Orbene, come correttamente rilevato dal Pretore, il problema nella fattispecie è che nessuno dei documenti prodotti dalla società istante reca la firma manoscritta, nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO (sentenze della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b), di CO 1 o di un suo rappresentante (art. 32 cpv. 1 CO), né la documentazione riveste d’altronde le caratteristiche di un atto pubblico. In altre parole manca un titolo di rigetto provvisorio.

                                  a)   In effetti, semplici fatture come quelle del 15 luglio 2015 (doc. E) e dell’8 ottobre 2015 (doc. F) prodotte in prima sede dalla RE 1, poiché non sottoscritte da quest’ultimo, non possono costituire secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e ciò a prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).

                                  b)   Per lo stesso motivo, neppure i due richiami del 25 gennaio e del 16 marzo 2016 (doc. B e C), né la lettera dell’11 novembre 2015 (doc. D), possono assurgere a un valido riconoscimento di debito. Occorre infatti ricordare che né la pretesa mancata contestazione delle fatture e dei richiami, né il pagamento parziale di una fattura da parte del debitore sono di rilievo in questa sede, perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto sprovvisto della firma dell’escusso – non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2016.207 del 31 gennaio 2017, consid. 5.2/b, 14.2016.141 del 17 novembre 2016, consid. 5 e 14.2011.226 del 16 febbraio 2012 consid. 3.2).

                                5.2   Ne discende che, in assenza del presupposto essenziale stabilito dall’art. 82 cpv. 1 LEF, il reclamo non può ch’essere respinto e la decisione impugnata confermata. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 17'661.90 (sommando le pretese di fr. 17'260.55 e fr. 401.35), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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