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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.2019 14.2018.144

25. März 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·6,370 Wörter·~32 min·2

Zusammenfassung

Opposizione al sequestro. Riconoscimento di debito. Errore essenziale. Fideiussione. Responsabilità del coniuge per i debiti dell’altro sui beni ricevuti in seguito a un cambiamento del regime matrimoniale

Volltext

Incarti n. 14.2018.144 14.2018.145

Lugano 25 marzo 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Bozzini

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nelle cause __________ e __________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (opposizione al sequestro), promosse con istanze rispettivamente del 18 aprile e del 4 settembre 2017 da

RE 1, __________  

contro

CO 1, __________ (patrocinata dallo studio legale PA 1, __________)  

giudicando sui reclami del 10 settembre 2018 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 30 agosto 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 14 giugno 2004, l’avv. dott. PI 1, a quel tempo direttore e presidente della società panamense CO 1, ha consegnato all’avv. PI 2, patrocinatrice della beneficiaria economica di quella società, uno scritto del seguente tenore: “Gentile Collega, Le confermo che in occasione dell’odierno incontro presso il suo Studio Le ho consegnato copia di un ordine di bonifica della PI 3, __________, che ho ricevuto per fax il 13 giugno 2004, nonché copia di un mio ordine di bonifico alla PI 6 del 4 giugno 2004. Non ho tuttavia la certezza che il bonifico di PI 3 vada a buon fine. Se il bonifico di cui ho detto sopra non avvenisse, Le confermo di ritenermi responsabile e debitore nei confronti di CO 1, __________, per l’importo di CHF 1'900'848.– (un milione novecentomilaottocentoquarantotto) a far capo dal 18 maggio 2004. […] Infine m’impegno inderogabilmente ad estinguere il debito di CHF 1'900'848.– entro il 28 giugno 2004”.

                                  B.   L’8 luglio 2004 PI 1 e RE 1, uniti in matrimonio dal 29 agosto 1969, hanno convenuto in forma pubblica una convenzione matrimoniale, con cui hanno deliberato di sciogliere il regime della partecipazione agli acquisti e di adottare quello della separazione dei beni con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004, dandosi atto che il valore complessivo a fine del 2003 degli aumenti conseguiti durante il matrimonio era di fr. 6'720'000.– e che a ognuno di loro ne spettava la metà. I coniugi si sono inoltre accordati che la quota della moglie sarebbe stata soluta parzialmente, a concorrenza di fr. 1'280'000.–, mediante assegnazione in proprietà sua della metà del capitale sociale della PI 7 (350 azioni), del credito correntista del marito verso tale società (di fr. 170'000.–), di una quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ (sezione __________) costituente la loro abitazione coniugale e del relativo arredo domestico.

                                  C.   In integrale accoglimento dell’istanza presentata il 3 aprile 2017 dalla CO 1 contro PI 1, con decreto del 5 aprile 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato, fino a concorrenza di fr. 1'900'848.– oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004, il sequestro dei seguenti oggetti:

                                         1)   presso il Ministero Pubblico, via Pretorio 16, Lugano, rispettivamente presso PI 7, c/o __________ SA, via __________, __________, 350 azioni nominative di __________ SA, __________;

                                         2)   presso PI 7, c/o __________ SA, via __________, __________, il credito correntista pari ad almeno CHF 170'000.– ed ogni altro credito di PI 1 nei confronti di PI 7;

                                         3)   ½ della part. n. __________ RFD __________, sezione __________;

                                         4)   presso PI 1 e RE 1, via __________, __________, ½ dell’arredo dell’abitazione coniugale;

                                         5)   presso la Pretura di Lugano, Sezione 3, via Bossi 3, 6901 Lugano, l’importo di CHF 250'000.– (oltre eventuali interessi maturati dopo l’accredito) depositato dall’__________ __________ (inc. SO.2016. __________) in relazione al credito di PI 1 nei confronti di __________ di cui alla cessione di credito 15 luglio 2004;

                                         6)   presso il Ministero Pubblico, via Pretorio 16, Lugano, rispettivamente presso RE 1, via __________, __________ l’importo di CHF 100'000.– (oltre eventuali interessi maturati dopo l’accredito) assegnato a dipendenza della compravendita della PPP __________ e __________ part. __________ RFD di __________;

                                         7)   presso il Ministero Pubblico, via Pretorio 16, Lugano, rispettivamente presso RE 1, Via __________, __________, l’importo di CHF 82'515.80.– (oltre eventuali interessi maturati dopo l’accredito) assegnato a dipendenza della compravendita della PPP __________ e __________ part. ____________________ RFD di __________”.

                                         Quale titolo di credito il Pretore ha indicato il “riconoscimento di debito 14 giugno 2004, già oggetto di attestato provvisorio di carenza beni” e quali cause del sequestro quelle dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 e 5 LEF (trafugamenti di beni e attestato di carenza di beni).

                                  D.   Il 6 aprile 2017 il Pretore ha comunicato all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano “che in relazione all’oggetto del sequestro n. 1, le 350 azioni nominative della PI 7, __________, sono da intendersi quelle di RE 1 e in relazione all’oggetto del sequestro n. 3 la ½ della part. n. __________ RFD di __________, sezione __________, è da intendersi la quota A intestata a RE 1”.

                                  E.   Sempre il 6 aprile 2017 l’UE di Lugano ha eseguito il sequestro (n. __________) e con istanza 18 aprile 2017 i coniugi RE 1 e PI 1 hanno presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice che l’ha pronunciato con contestuale domanda di cauzione processuale, di prestazione di garanzia a norma dell’art. 273 LEF e di ammissione all’as­­sistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Alle udienze di discussione del 22 giugno 2017 gli opponenti hanno confermato le rispettive opposizioni, mentre la controparte ha concluso, nella procedura riguardante RE 1, per la reiezione del­l’opposizione, mentre nella procedura riguardante PI 1 ha postulato in via principale la declaratoria d’inammissi­­bilità dell’opposizione per carenza del presupposto processuale dell’interesse degno di protezione e in via subordinata la reiezione della stessa.

                                  F.   In integrale accoglimento della nuova istanza presentata il 23 ago­sto 2017 dalla CO 1 contro PI 1, con decreto del 24 agosto 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato, sempre fino a concorrenza di fr. 1'900'848.– oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004, il sequestro dei seguenti oggetti:

                                         1)   350, rispettivamente 349 azioni nominative di PI 7 di pertinenza di RE 1 depositate presso lo Studio legale e notarile __________, Via __________, __________, rispettivamente presso RE 1, Via __________, __________;

                                         2)   la quota parte di ½ della totalità dell’arredo domestico (mobili, quadri, tappeti, suppellettili) all’interno dell’abitazione dei coniugi RE1 sita in via __________, __________;

                                         3)   rendita vitalizia a favore di PI 1 a dipendenza del contratto di assicurazione __________ __________, __________, __________;

                                         4)   qualsiasi credito di PI 1 nei confronti di qualsiasi terzo a dipendenza dell’attività di consulenza indipendente da lui eser­citata (presso il debitore, Via __________, __________).

                                         Il Pretore ha indicato quale titolo di credito il medesimo riconoscimento di debito che per il precedente sequestro e quale causa del sequestro quella dell’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF (attestato di carenza di beni).

                                  G.   L’Ufficio di esecuzione di Mendrisio e quello di Lugano hanno eseguito il secondo sequestro rispettivamente il 25 agosto e il 31 agosto 2017 e con istanze 4 settembre 2017 RE 1 e PI 1 hanno di nuovo presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Con osservazioni del 16 ottobre 2017 la parte creditrice ha concluso per la reiezione delle stesse, mentre con controsservazioni del 30 e del 31 ottobre 2017 i coniugi hanno confermato le rispettive opposizioni.

                                  H.   Statuendo con quattro decisioni separate del 30 agosto 2018 il Pretore ha respinto entrambe le opposizioni di RE 1 e confermato i sequestri, mentre ha dichiarato irricevibili ambedue le opposizioni di PI 1, ponendo a carico della moglie, in ciascuna delle due cause dirette contro di lei, le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili di fr. 5'000.– a favore della sequestrante.

                                    I.   Contro le sentenze appena citate dirette nei suoi confronti, RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami distinti del 10 settembre 2018 per ottenerne l’annullamento, l’acco­­glimento delle opposizioni ai sequestri e la revoca degli stessi. Stante l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alla controparte per osservazioni.

                                  L.   I reclami inoltrati da PI 1 nelle due procedure da lui avviate sono stati respinti con sentenza separata (inc. 14.2018.148/149).

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono delle decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   I reclami in esame sono di analogo contenuto (ancorché non tutte le censure siano identiche) e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’appli­­cazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                1.2   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 10 settembre 2018 contro le sentenze notificate all’allora patrocinatore di RE 1 il 31 agosto 2018, in concreto i reclami sono tempestivi.

                                1.3   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                  a)   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                                  b)   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

                                   3.   Preliminarmente, RE 1 afferma che il Pretore avreb­be dovuto respingere le istanze di sequestro poiché vertono su beni indistinti, non essendo dato di sapere di chi sono le “350 azioni nominative di __________ SA” e la “1/2 della part. n. __________ RFD di __________” (reclamo nella causa relativa al primo sequestro [in seguito: reclamo 1], ad 2). La questione è però stata superata dalla comunicazione 6 aprile 2017 del Pretore all’UE di Lugano (sopra ad D).

                                   4.   Nella decisione impugnata relativa alla prima causa, il Pretore ha anzitutto considerato che il (primo) sequestro non risultava precluso dal fatto che la procedente aveva già prima fatto valere la pretesa da garantire in sede penale, anche perché l’opponente non ha menzionato le norme o i principi che vi osterebbero. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto senza pertinenza per la decisione di sua competenza che la richiesta della CO 1 volta al­l’esecuzione di un pignoramento complementare nei confronti di PI 1 fosse stata giudicata perenta da una sentenza dell’autorità di vigilanza passata in giudicato.

                                4.1   Nel primo reclamo (ad 3) RE 1 ribadisce che la procedente ha presentato una richiesta di risarcimento danni in sede penale, poi ritirata, e “non si è manifestata” al momento della vendita di uno stabile di PI 1 sito in via __________ a __________. Così facendo, sostiene la reclamante, la procedente ha abusato manifestamente del proprio diritto, perché essa non può rimanere inattiva in alcune sedi e poi richiedere sequestri in altre. Senza contare che la CO 1 ha già promosso contro di lei un’azione revocatoria, ciò che escluderebbe un sequestro al mo­mento attuale, siccome essa sapeva almeno dal 2010 che i beni sequestrati le appartenevano.

                                         RE 1, d’altronde, reitera la pertinenza della decisione 30 gennaio 2013 (inc. 15.2012.135) con cui questa Camera ha accertato la perenzione del diritto della CO 1 di chiedere un pignoramento complementare giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF, reputando inimmaginabile che si possano sequestrare beni a distanza di anni dopo che una sentenza passata in giudicato sancisce l’impignorabilità degli stessi per decorrenza del termine di perenzione.

                                4.2   Differentemente da quanto afferma la reclamante, con la citata sentenza la CEF non ha sancito l’impignorabilità dei beni ora sequestrati, ma si è limitata ad accertare la perenzione del termine di un anno prescritto dall’art. 115 cpv. 3 LEF per chiedere un pignoramento complementare a quello eseguito nel 2010. Tale decisione non osta pertanto alla concessione del contestato sequestro, che, come visto (sopra consid. 2), è subordinata alla realizzazione dei tre presupposti stabiliti all’art. 272 cpv. 1 LEF: verosimile esistenza del credito vantato dal sequestrante, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore. Tra queste condizioni non figura il rispetto di determinati termini. Di conseguenza, l’eventuale inattività della creditrice per un determinato lasso di tempo, o il ritiro di procedure già avviate, non si oppone alla concessione del sequestro, purché a seguito di tale inoperatività del creditore il suo credito non risulti prescritto, circostanza che l’opponente non pretende essersi verificata in concreto. E chi tarda a far valere il suo credito nei termini legali di prescrizione non abusa, di per sé, del suo diritto (DTF 131 III 443 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2013.156 del 6 novembre 2013 consid. 5.1). Ne consegue che le censure sollevate da RE 1 devono essere disattese.

                                   5.   In entrambe le decisioni impugnate, il Pretore ha ritenuto il credito della procedente sufficientemente verosimile sulla scorta dello scritto del 14 giugno 2004 di PI 1 all’avv. PI 2, nel quale questi si è riconosciuto debitore verso la CO 1 di fr. 1'900'848.– a far tempo dal 18 maggio 2004 nell’ipotesi in cui l’ordine di bonifico della PI 3. non fosse andato a buon fine.

                                         Al riguardo il Pretore ha respinto l’eccezione sollevata da RE 1, secondo cui il riconoscimento di debito del 14 giu­gno 2004 sarebbe viziato da errore essenziale, perché PI 1 lo avrebbe sottoscritto sulla base delle rassicurazioni contenute nella comunicazione del 18 maggio 2004 trasmessagli dalla PI 4 e sottoscritta da PI 5, a tenore del quale l’importo spettante alla CO 1 gli sarebbe stato riaccreditato alcuni giorni dopo. A mente del primo giudice, infatti, nel testo del riconoscimento lo stesso PI 1 dichiara di non avere la certezza che l’ordine di bonifico della PI 3 vada a buon fine, manifestando così di aver avuto già allora piena consapevolezza di non potersi fidare delle rassicurazioni del 18 maggio 2004. In ogni caso – conclude il Pretore – PI 1 non ha ossequiato il termine di un anno per comunicare alla controparte ch’egli non intendeva mantenere il contratto (art. 31 cpv. 1 CO), avendo già nel 2009 eccepito senza successo il medesimo errore in una causa di rigetto dell’opposizione vinta dalla CO 1

                                5.1   La reclamante (ad 6-8 nel reclamo 1 e ad 5-7 nel reclamo 2) argomenta che l’errore essenziale è dato perché PI 1 ha scoperto di essere stato raggirato da PI 5, nel 2004, solo il 23 agosto 2016, allorquando quest’ultimo è stato processato e condannato fra l’altro per falso in documenti in relazione proprio agli atti sui quali si appoggia la sequestrante. A mente della reclamante, sono falsi sia il fax di __________ del 29 aprile 2004 sul quale suo marito si è fondato per firmare il riconoscimento di debito, sia le lettere di conferma della PI 3 e della PI 4 del maggio del 2004. Avendo fatto valere l’errore essenziale il 24 aprile 2017, PI 1 avrebbe rispettato il termine di un anno dell’art. 31 CO.

                                5.2   Giusta l’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO l’errore è essenziale in particolare quando concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari. È d’altronde necessario che l’errore sia stato riconoscibile per la controparte (DTF 118 II 300, consid. 2/b).

                                  a)   Nello scritto 14 giugno 2004 (doc. A e sopra ad A) PI 1 si è impegnato “inderogabilmente” a pagare alla CO 1 fr. 1'900'848.– entro il 28 giugno 2004 qualora un ordine di bonifico della PI 3 non fosse andato a buon fine né fosse intervenuto un bonifico da parte della PI 4 entro il 15 giugno 2004. PI 1 sembrava quindi cosciente che i bonifici in questione non erano certi ed è proprio per questo motivo ch’egli si è impegnato ad assumere personalmente il debito. Egli non risulta quindi aver considerato quei bonifici come un elemento necessario alla sottoscrizione del riconoscimento di debito, e ad ogni modo la CO 1 non l’a­­vrebbe potuto ravvisare leggendo lo scritto del 14 giugno 2004. A un esame sommario come quello che gli competeva (sopra consid. 2), ben poteva il Pretore tenere per inverosimile la tesi dell’errore essenziale.

                                  b)   Ad ogni buon conto, come correttamente sottolineato dal primo giudice, a prima vista PI 1 ha lasciato ampiamente trascorrere il termine di un anno per comunicare alla controparte ch’egli non intendeva mantenere il proprio impegno (art. 31 cpv. 1 CO), atteso che, per il decorso di tale termine, determinan­te risulta essere il momento in cui egli ha saputo che la promessa di pagamento contenuta nello scritto del 18 maggio 2004 della PI 4 (doc. 9) non è stata mantenuta, ossia poco tempo dopo la ricezione dello stesso, e non quello della successiva condanna per falsità in documenti ripetuta dell’estensore di quello scritto. Per tacere del fatto che il dispositivo della condanna agli atti (doc. 10) non consente di ritenere che lo scritto del 18 maggio 2004 faccia parte della lista dei 91 documenti giudicati falsi, in mancanza dell’atto d’accusa in cui essi sono descritti.

                                5.3   Per la reclamante (ad 9 nel reclamo 1 e ad 8 nel reclamo 2), il Pretore non poteva respingere, nella prima causa, la sua censura per cui l’impegno del marito verso la CO 1 è un contratto con sé stesso da reputare nullo e, nella seconda causa, qualificare come “paradossale” la sua eccezione di dolo invocando la funzione di amministratore unico del medesimo. A ben vedere i due argomenti criticati non sono per nulla contraddittori. Come pertinentemente osservato dal Pretore, non esiste infatti norma giuridica che vieti all’amministratore unico di una società di assumere impegni personali a favore della stessa, trattandosi di due soggetti giuridici distinti. Viceversa, non si può, è vero, escludere in teoria la possibilità che l’assunzione di debito sia (“forse”, secondo la stessa reclamante) viziata da un dolo della società, ma nella fattispecie sembra proprio inverosimile che PI 1, nella sua qualità di unico rappresentante della CO 1, abbia ingannato sé stesso.

                                   6.   In entrambe le decisioni impugnate, il primo giudice ha respinto l’eccezione sollevata dall’opponente secondo cui il riconoscimento di debito del 2004 rappresenterebbe una fideiussione e come tale non ossequierebbe le condizioni di forma e il requisito del consenso della moglie. Questo perché PI 1 non ha garantito il buon adempimento dell’impegno contrattuale della PI 4 nei confronti della CO 1 risultante dai fax del 29 aprile 2004 e del 18 maggio 2004, ma ha dichiarato di ritenersi “responsabile e debitore” nei confronti della CO 1 qualora il bonifico della __________. a suo favore non fosse andato a buon fine.

                               6.1   A mente di RE 1 (reclamo 1 ad 10-15 e reclamo 2 ad 9-14) il Pretore ha tralasciato il fatto qualificante che distingue l’assunzione solidale del debito dalla fideiussione: il carattere accessorio dell’impegno del fideiussore rispetto a quello del debitore principale. Nella fattispecie è pacifico che l’obbligo principale era della PI 3, che avrebbe dovuto versare il denaro alla PI 4, la quale lo avrebbe poi restituito alla CO 1 PI 1, a suo modo di vedere, ha riconosciuto un impegno solo se contro ogni aspettativa la PI 3 non avesse adem­piuto il proprio.

                                6.2   In realtà, in base agli atti non risulta per nulla “pacifico” che la PI 3 fosse debitrice, men che meno principale, della somma in questione verso la CO 1 Lo scritto del 12 maggio 2004 (doc. 8) ne conferma solo il trasferimento sul conto della CO 1 presso la PI 6 quale controvalore di titoli che però sembravano poi dover essere consegnati alla PI 4 (doc. 6 e 7). Anche lo scritto 18 maggio 2004 di quest’ultima (doc. 9) non fornisce dettagli sull’operazione. Chi sia l’effettiva controparte della CO 1 non è dato di sapere. Specie perché nel noto riconoscimento, successivo, del 14 giugno 2004 (doc. A) lo stesso PI 1 non indica le società PI 3 e/o PI 4 come debitrici principali. Nulla cambiano al riguardo i precedenti scritti 3 giugno 2004 dell’avv. PI 2 e 4 giugno 2004 di PI 1 prodotti per la prima volta con i reclami (doc. 27 nel primo e doc. 17 nel secondo). Il primo scritto si riferisce ancora una volta al più volte annunciato bonifico senza precisare chi sia il debitore della somma dovuta, mentre il secondo conferma, se ce ne fosse bisogno, il ruolo centrale del suo estensore.

                                         Non dà quindi adito a critiche la motivazione del Pretore secondo cui, perlomeno a un sommario esame, PI 1 non pare aver garantito il debito di altri (che sia la PI 3 e/o la PI 4), ma si è dichiarato personalmente e irrevocabilmente “responsabile e debitore” di fr. 1'900'848.– nei confronti della CO 1 a condizione che la somma non le fosse stata bonificata sul suo conto prima del 15 giugno 2004. Il suo appare così un obbligo indipendente – e non accessorio come quello tipicamente assunto dal fideiussore –, tanto più se si pensa ch’egli ha una formazione giuridica, sicché l’uso del termine “debitore” assume rilevanza decisiva. Anche su questo punto le sentenze impugnate meritano conferma.

                                   7.   In ambedue i reclami (ad 16-17, rispettivamente 15-16) RE 1 reputa “sorprendente” il legame tra le decisioni che riguardano le opposizioni ai sequestri inoltrate dal marito, giudicate irricevibili poiché egli non fa valere interessi propri (avendo dichiarato che i beni sequestrati appartengono alla moglie), e le decisioni che la concernono personalmente, respinte perché il Pretore ha considerato che tali beni, nonostante siano formalmente intestati a lei, sono in realtà di pertinenza del marito. A mente della reclamante di due cose l’una: o i beni sono del marito e allora la sua opposizione va esaminata, oppure i beni sono suoi e il loro sequestro è escluso.

                                         La questione si pone invece in altri termini, quelli giustamente evidenziati dal Pretore. PI 1 non ha alcun interesse personale degno di protezione a opporsi al sequestro di beni che pretende di pertinenza della moglie e neppure quest’ultima ha un interesse personale a criticare le decisioni emesse nei confronti del marito, fermo restando che il Pretore non ha ritenuto i beni sequestrati di pertinenza di PI 1, ma ha considerato ch’essi, pur di proprietà della moglie, rispondono dei debiti del marito in virtù dell’art. 193 CC (sotto consid. 10).

                                   8.   Secondo la reclamante (ad 18, risp. 19) la gestione patrimoniale dei beni della CO 1 spettava alla PI 4 e nel riconoscimento di debito PI 1 si è limitato a garantire il rimborso “dei denari” da parte della gestrice. A suo dire la prestazione principale è stata estinta con il dividendo versato ai vari creditori nel fallimento della PI 4. Oltre a fare cadere l’impegno accessorio del marito, il dividendo andrebbe dedotto dall’eventuale credito della CO 1

                                8.1   Il Pretore ha respinto tale eccezione, ritenendola incompatibile con il tenore dell’impegno assunto da PI 1 nel riconoscimento di debito. Il primo giudice, d’altronde, rileva che l’opponente non ha reso verosimile l’estinzione del credito principale e che la sequestrante ha contestato di aver ricevuto pagamenti nel fallimento della PI 4 e nei procedimenti penali.

                                8.2   Dagli atti citati dall’opponente (doc. 11 e 12) non emerge in alcun modo, invero, l’effettivo versamento di un dividendo a favore della CO 1, che l’opponente peraltro nemmeno quantifica. Così stando le cose, l’impegno assunto da PI 1 a favore della procedente sussiste a prima vista nella sua integralità, indipendentemente dalla natura giuridica che si vuole attribuire allo stesso.

                                   9.   Nella sentenza relativa alla seconda causa (consid. 7.5), il Pretore ha respinto l’eccezione secondo cui il credito della CO 1 non sarebbe di fr. 1'900'848.– ma semmai di fr. 1'558'470.–, come risulterebbe da un rapporto dell’Equipe finanziaria del Ministero pubblico (in seguito: EFIN) del 4 aprile 2012, perché ha considerato tale rapporto troppo lacunoso per quantificare il credito diversamente da quanto indicato dallo stesso PI 1 nel riconoscimento di debito del 2004.

                                9.1   RE 1 reputa l’estratto dell’EFIN invece “chiarissimo”, in quanto poggia su accertamenti effettuati in sede penale relativi all’importo investito dal beneficiario economico della CO 1, via un veicolo panamense, in PI 4, da cui risulta che l’importo di fr. 1'900'848.– è in realtà composto di fr. 1'558'470.– più gli utili derivanti dalla gestione.

                                9.2   La ricevibilità della censura è dubbia. La reclamante non spiega infatti perché la CO 1 non potrebbe far valere anche gli utili derivanti dalla gestione. Del resto, nello scritto del 14 giugno 2004 PI 1 si è riconosciuto debitore della CO 1 proprio di fr. 1'900'848.–. La sentenza impugnata non presta quindi fianco alla critica.

                                10.   In merito al presupposto della verosimile appartenenza dei beni da sequestrare, il Pretore ha ricordato che l’art. 193 CC protegge i crediti sorti prima della costituzione o della modificazione del regime dei beni e che nella procedura esecutiva contro il coniuge debitore, i creditori possono far pignorare, rispettivamente rientrare nella massa fallimentare, i beni dell’altro coniuge che rispondono del credito ai sensi dell’art. 193 CC. Ora, nel caso di specie il credito della CO 1 nei confronti del coniuge debitore è sorto ed è divenuto esigibile prima della stipula della convenzione matrimoniale dell’8 luglio 2004, motivo per il quale in concreto risulta applicabile l’art. 193 CC, per cui i beni di RE 1, che rispondono per il credito della CO 1 verso PI 1, possono essere sequestrati.

                              10.1   A mente di RE 1 (n. 19-20, risp. 22-23) i sequestri sono da revocare anzitutto perché sugli stessi beni (quelli indicati nei decreti di sequestro) non possono coesistere l’azione revocatoria promossa dalla CO 1 con petizione del 14 gennaio 2013 e l’azione dell’art. 193 CC sulla quale questa società fonda il diritto di far sequestrare i beni a lei formalmente intestati.

                                         Per il Tribunale federale, è vero, allorquando le condizioni del­l’art. 193 CC sono realizzate, l’azione revocatoria è di principio esclusa (DTF 127 III 5 consid. 2/a e i rinvii). E in concreto la sequestrante postula il sequestro dei beni di proprietà della reclamante proprio sulla base dell’art. 193 CC. In sede di opposizione al sequestro, tuttavia, l’applicabilità della norma dev’essere esaminata soltanto sotto l’angolo della verosimiglianza (art. 272 LEF), sicché non si pone (ancora) il problema della concorrenza di tale strumento con l’azione revocatoria, fermo restando, ad ogni modo, che secondo la giurisprudenza appena citata le pretese sgorganti dall’art. 193 CC hanno priorità su quelle revocatorie. Sarà dunque semmai compito del giudice competente di statuire sull’azione revocatoria e di decretarne l’irricevibilità.

                              10.2   La reclamante obietta ancora che i beni intestati al coniuge possono sì essere pignorati o fatti rientrare nella massa fallimentare del coniuge escusso, ma non possono essere sequestrati (reclamo 1 ad 23 e reclamo 2 ad 26).

                                  a)   Secondo l’art. 193 cpv. 1 CC, la costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti. Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, giusta il secondo capoverso questi è tenuto al pagamento dei debiti nei limiti del valore dei beni ricevuti. Scopo dell’art. 193 CC è di evitare che la libertà contrattuale nell’ambito dei contratti matrimoniali e la possibilità di cambiare in ogni momento il regime matrimoniale durante il matrimonio conformemente all’art. 182 CC sia di pregiudizio ai creditori dei coniugi (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6ª ed. 2018, n. 1 ad art. 193 CC; Philippin in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 11 ad art. 193 CC). L’intento legislativo si concretizza o con la possibilità per i creditori di far capo ai valori patrimoniali trapassati malgrado il cambio di proprietà, oppure attraverso la responsabilità accessoria e sussidiaria del coniuge favorito per l’avve­­nuto arricchimento qualora i valori patrimoniali non siano più pre­senti (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 2 ad art. 193).

                                  b)   L’art. 193 cpv. 1 CC permette ai creditori, nell’esecuzione promossa contro il coniuge il cui debito è sorto nei loro confronti prima del trapasso dei beni all’altro coniuge, di far pignorare e realizzare, rispettivamente rientrare nella massa fallimentare, i beni sottratti come se l’adozione, la modifica o la liquidazione del regime matrimoniale non fosse avvenuta (DTF 142 III 73 consid. 4.2; Philippin, op. cit., n. 34 ad art. 193, parla di un “droit de suite”). Conformemente allo scopo perseguito dalla norma, è di tutta evidenza che tali beni possono pure essere sequestrati a garanzia delle pretese dei creditori prima ch’essi siano pignorati o devoluti loro nel fallimento. Che il Tribunale federale, nella sentenza appena menzionata, non lo indichi esplicitamente non può essere interpretato come un silenzio qualificato. È infatti risaputo che sequestrabilità e pignorabilità degli attivi del debitore seguono sostanzialmente le stesse regole (art. 275 LEF). Ora, beni formalmente intestati a terzi possono essere pignorati non solo se il trapasso è manifestamente abusivo (art. 2 CC) o revocabile (art. 285 segg. LEF), ma pure se sono adempiuti i presupposti dell’art. 193 CC. Perché ciò non dovesse valere anche per il sequestro la reclamante non spiega. La sua censura è pertanto infondata, se non irricevibile.

                              10.3   La reclamante fa valere (ad 21-22, risp. 24-25) di aver partecipato all’aumento dei beni del marito, in particolare prestandogli aiuto nel costruire la sua fortuna, e di aver reso verosimile di vantare pretese nei confronti di lui sulla scorta degli art. 163-166 CC, come confermano gli accrediti educativi conteggiati dall’AVS, che attestano la presa a carico dei figli da parte sua. Orbene, il contributo dell’art. 164 CC non è pignorabile e le pretese basate sugli art. 163-165 CC diventano esigibili al momento dello scioglimento del regime matrimoniale, vale a dire, nella fattispecie, con la sottoscrizione della convenzione matrimoniale, avvenuta prima dell’avvio delle esecuzioni della CO 1

                                  a)   A parte il fatto che RE 1 non specifica precisamen­te né quantifica le sue asserite pretese matrimoniali, ad ogni modo esse non figurano tra i beni indicati nei decreti di sequestro (sopra ad C e F). La loro pretesa impignorabilità è dunque priva di rilevanza.

                                  b)   D’altronde, la garanzia dell’art. 193 CC vale per i crediti sorti – anche se non erano ancora esigibili – prima del trapasso dei beni (DTF 142 III 73 consid. 4.2 e 4.5). Il momento determinante non è quindi, come crede la reclamante, quello dell’avvio delle esecuzioni promosse dalla CO 1, bensì quello della nascita della sua pretesa verso PI 1, al più tardi il 14 giugno 2004, data del noto riconoscimento di debito (doc. A). Precede così la sottoscrizione della convenzione matrimoniale, dell’8 luglio 2004 (doc. G). Tra i crediti protetti dall’art. 193 CC non rientrano quelli del coniuge favorito, che non può pretendere di essere disinteressato su beni propri. Semmai, egli deve rifarsi sui beni dell’altro coniuge. Le eventuali pretese della moglie contro il marito non ostano così ai sequestri contestati.

                              10.4   Per inciso (ad 22, risp. 25) la reclamante scrive che non è necessario intaccare il proprio patrimonio dal momento che la CO 1 ha a disposizione quello del marito. Essa non rende però verosimile che il patrimonio del marito sia sufficiente a soddisfare il credito della sequestrante né in quale misura. La censura è pertanto priva di pregio.

                              10.5   La reclamante (ad 22, risp. 25) allega ancora che al momento della conclusione della convenzione matrimoniale non era possibile prevedere l’esito della “vicenda PI 4”, ciò che, secondo la giurisprudenza di questa Camera, escluderebbe il sequestro.

                                  a)   Essa misconosce che la giurisprudenza citata riguarda casi di sequestro di beni trasferiti a terzi con atti manifestamento abusivi (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabili (art. 285 e segg. LEF) tendenti a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 846 n. 54c, consid. 6.2/c). Il presupposto della prevedibilità della lesione degli interessi dei creditori non è invece richiesto ove il trapasso sia simulato (stessa sentenza, consid. 6.2/d, e 14.2017.190 del 7 settembre 2018, consid. 6.2). E non lo deve nemmeno essere nei casi in cui il trasferimento dei beni al coniuge ricade sotto l’art. 193 CC, giacché per l’applicazione di tale norma non è necessario che l’attribuzione sia stata fatta con l’in­­tenzione di danneggiare i creditori (DTF 142 III 73 consid. 4.2 e i riferimenti). La loro protezione è di conseguenza indipendente da ogni preventiva prevedibilità del pregiudizio che l’adozione, la modifica o la liquidazione del regime matrimoniale potrebbero recar loro. Già per questo motivo la doglianza cade nel vuoto.

                                  b)   Sia come sia, al momento di firmare la convenzione matrimoniale PI 1 pareva ovviamente in grado di prevedere che l’assegnazione alla moglie di beni per ben fr. 1'280'000.– avrebbe potuto compromettere l’impegno da lui assunto qualche giorno prima a favore della CO 1 per fr. 1'900'848.–.

                                11.   Infine, la reclamante (ad 24 risp. 27) postula la revoca dei sequestri anche perché, dandosi il proprio compossesso sui beni sequestrati, la sequestrante avrebbe dovuto avviare una contestazione della sua rivendicazione entro 20 giorni a norma dell’art. 108 LEF. Come si evince però testualmente dalla norma citata (cpv. 2) il termine invocato dev’essere fissato dall’ufficio d’ese­­cuzione, ciò che la reclamante non rende verosimile sia stato fatto in concreto. La reiezione di quest’ultima censura segna definitivamente la sorte del reclamo.

                                12.   Le spese processuali di questa sede, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati intimati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                13.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'900'848.–, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Le procedure di reclamo relative alle cause __________ (inc. 14.2018.144) e __________ (inc. 14.2018.145) sono congiunte.

                                  2.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa __________ è respinto.

                                         Le spese processuali di fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                  3.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa __________ è respinto.

                                         Le spese processuali di fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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