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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.11.2018 14.2018.143

14. November 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,645 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza dell’esistenza e dell’importo del credito. Nova in sede di reclamo. Richiesta del sequestrante volta a obbligare il debitore a fornirgli una garanzia bancaria

Volltext

Incarto n. 14.2018.143

Lugano 14 novembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 luglio 2018 da

 CO 1  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 6 settembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 agosto 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 15 settembre 2015 RE 1 in qualità di “creditore” da una parte e CO 1 in veste di “debitore” dall’altra, hanno sottoscritto un “accordo privato”, in forza del quale il primo si è impegnato a trasferire su un conto intestato al secondo fr. 50'000.– (con giorno di valuta 17 settembre 2015), e quest’ultimo a restituirgli la somma prestata mediante rate di fr. 500.– mensili, la prima volta il 30 settembre 2015. Le parti hanno inoltre convenuto un tasso d’interesse del 2% – calcolato sul valore a quel momento in essere del prestito – e un ammortamento straordinario di fr. 4'000.– “affinché il rimborso dell’intero debito si estingua sull’arco di 5 anni”, entrambi da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il contratto è stato firmato in qualità di garante anche da PINT2 1 il quale, oltre a verificare il corretto svolgimento del contratto, si è impegnato a subentrare al posto di CO 1 qualora quest’ultimo non avesse ottemperato ai propri doveri.

                                  B.   L’accordo in questione è stato poi sostituito da un secondo, stipulato il 30 novembre 2016, con il quale le parti hanno stabilito che PINT2 1 veniva liberato dal suo ruolo di garante senza che nulla fosse più dovuto da parte sua a RE 1 e a CO 1. Inoltre, con la sottoscrizione dello stesso il creditore e il debitore davano atto che l’accordo del 15 settembre 2015 non avrebbe più esplicato alcun effetto giuridico e che i rapporti tra di loro sarebbero continuati secondo accordi privati da concordarsi separatamente.

                                  C.   Con un terzo accordo sottoscritto il 2 maggio 2018 CO 1, richiamando quanto pattuito nel precedente contratto, si è impegnato a estinguere il proprio debito nei confronti di RE 1 nel senso che avrebbe continuato a versargli le rate di fr. 500.– entro il quinto giorno di ogni mese “senza interessi per la differenza di data valuta rispetto a quanto a suo tempo concordato. Per quanto concerne gli interessi di fr. 120.– maturati fino a quel momento il debitore ha dichiarato che sarebbero stati da pagare pure dopo il pagamento delle rate di fr. 500.– […] mensili, alla stessa scadenza, sempre senza interessi, e così pure la rata rimasta impagata di fr. 4'400.– […], che pure sarà saldata invece in rate di fr. 500.– […] ciascuna, dopo il pagamento delle rate di fr. 500.– […] sopra indicate, ritenuto che comunque fr. 500.– […] sono da versarsi al 31.12 di ogni anno, in aggiunta all’importo di fr. 500.– […] usuale”. Egli ha inoltre accettato che il ritardato pagamento di una sola rata avrebbe reso esigibile l’intero saldo da lui dovuto. In calce a tale dichiarazione, il 4 maggio 2018 RE 1 ha apposto la propria firma per accordo.

                                  D.   Con istanza del 15 luglio 2018 diretta contro CO 1 e completata – su richiesta del Pretore aggiunto – il 18 luglio 2018, RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro del salario che il convenuto percepisce quale dipendente della società PINT1 1 in __________, pari a fr. 3'100.– mensili, sino a concorrenza di fr. 31'064.55 oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2018. Quale titolo del credito l’istante ha indicato i tre accordi, rispettivamente del 15 settembre 2015, del 30 novembre 2016 e del 2 maggio 2018, sottoscritti col debitore e relativi al prestito personale da lui concesso a favore di CO 1.

                                  E.   Con decreto del 18 luglio 2018 (inc. __________) il Pretore aggiunto ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto, rendendo attento il creditore in merito alla sua responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere accertata giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro stato eseguito lo stesso giorno dall’Uffi­­cio di esecuzione di Mendrisio (verbale n. __________, da cui si evince che l’importo del salario da sequestrare è stato fissato in fr. 1'404.– mensili), con istanza del 24 luglio 2018 CO 1 ha presentato opposizione al suddetto decreto davanti al medesimo giudice. Con uno scritto del 27 luglio 2018 inoltrato spontaneamente alla Pretura, RE 1 ha chiesto – seppur implicitamente – la reiezione dell’opposizione, sostenendo che il mancato versamento della rata relativa al mese di marzo 2018 aveva fatto scattare la clausola di esigibilità dell’intero saldo.

                                  F.   All’udienza di discussione del 21 agosto 2018 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione, ribadendo che dopo la sottoscrizione della dichiarazione del 2/4 maggio 2018 egli ha eseguito dei versamenti mensili di fr. 500.–, come risulta dalle ricevute da lui prodotte rispettivamente del 4 maggio, del 1° giugno e del 5 luglio 2018, mentre il sequestrante ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro.

                                  G.   Statuendo con decisione del 28 agosto 2018 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese processuali di fr. 200.– senza assegnare indennità.

                                  H.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 settembre 2018 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Nelle sue osservazioni dell’8 ottobre 2018, CO 1 ha implicitamente concluso per la reiezione del reclamo, sottolineando la sua intenzione di mantenere gli accordi presi e di continuare a versare le rate pattuite. Il medesimo giorno il sequestrante ha inoltrato a questa Camera uno scritto in cui, tra le altre cose, lamentava il mancato pagamento da parte dell’opponente della rata di settembre 2018, producendo al proposito l’estratto del conto relativo a tale mese.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 settembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo. Lo sono pure le osservazioni al reclamo inoltrate da CO 1 a questa Camera l’8 ottobre 2018, l’ordinanza del 12 settembre trasmessagli dal presidente della Camera essendo stata da lui ritirata il 29 settembre 2018 (v. tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata estera n. __________). Lo scritto presentato dal reclamante “brevi manu” lo stesso 8 ottobre 2018 è invece tardivo, poiché inoltrato più di 10 giorni dopo la sentenza impugnata, sicché va estromesso dall’incarto.

                                1.2   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                  a)   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                                  b)   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). Ciò posto, risultano così di per sé ammissibili i documenti prodotti da RE 1 per la prima volta col reclamo, in particolare gli estratti del suo conto privato presso la banca __________ aggiornati rispettivamente al 20 agosto e al 6 settembre 2018. Lo stesso non può invece dirsi per quello prodotto con il complemento al reclamo, relativo al periodo dal 4 settembre al 2 ottobre 2018 (sopra, consid. 1.1). Ad ogni modo, tale documento non è di rilievo per l’esito del giudizio odierno.

                                  c)   L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore, riferendosi al mancato pagamento della rata di marzo 2018 per la quale RE 1 ha avviato la procedura di sequestro, ha anzitutto osservato come dal plico di documenti prodotti dal creditore si evince che il 7 marzo 2018 la parte debitrice ha versato fr. 500.–. Pur non essendo chiaramente indicato che tale pagamento fosse riferito alla rata dovuta per tale mese, il primo giudice ha constatato che, comunque sia, tra i vari giustificativi agli atti solo uno (quello del 4 maggio 2018) precisa la mensilità (aprile) cui è destinata. Egli rileva tuttavia come nell’ultimo accordo del 2 maggio 2018 non vi è alcuna indicazione in merito alla tempistica di rimborso delle rate precedenti la sua sottoscrizione, né contiene scadenze precise, come del resto ammesso dallo stesso sequestrante. Nemmeno è possibile a suo dire invocare il primo accordo sottoscritto dalle parti – lo stesso essendo stato annullato e sostituito da quello successivo del 30 novembre 2016 – né possono essere considerati i versamenti effettuati dal debitore prima del 2 maggio 2018, poiché eseguiti in momenti diversi senza indicazione della mensilità cui si riferiscono. Per tutti questi motivi, non essendo stata resa verosimile l’esistenza di un credito esigibile, egli ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, prescindendo dall’esame degli ulteriori requisiti per la concessione dello stesso.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce come il debitore non rispetti “le regole e le clausole” degli accordi sottoscritti né le scadenze dei rimborsi. In particolare egli sostiene che CO 1 non ha ancora corrisposto le rate mensili di gennaio 2017, marzo 2018, luglio e agosto 2018, né quella annuale di fr. 4'474.55 da versare nel gennaio 2018, di modo che invoca nuovamente l’applicabilità della clausola di esigibilità pattuita con la sottoscrizione dell’accordo del 2 maggio 2018. Chiede pertanto che il sequestro venga mantenuto e che l’opponente rimborsi l’intero saldo del debito, oltre agli interessi, tramite rate mensili di fr. 1'404.– come stabilito originariamente dal Pretore aggiunto (recte: dall’Ufficio di esecuzione). Data l’inaffidabilità del debitore, il reclamante pretende inoltre che quest’ultimo gli presenti “una garanzia bancaria quale fideiussione solidale (non annullabile) fino al rimborso totale dell’intero debito”.

                                   5.   Nelle sue stringate osservazioni CO 1 ritiene di aver rispettato l’accordo del 2 maggio 2018 rilevando alcuni errori nell’esposizione dei fatti presentati da RE 1 col suo reclamo. Sottolinea ad ogni modo che è sua intenzione mantenere gli accordi presi e continuare a versare le rate pattuite di fr. 500.– mensili.

                                   6.   Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), controversa nella fattispecie è solo quella relativa al credito. La questione centrale è pertanto quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato il diritto – e pertanto l’art. 272 cpv. 1 cifra 1 LEF – laddove ha ritenuto che, sulla scorta dei documenti da lui prodotti, RE 1 non ha reso verosimile l’esigibilità del credito a garanzia del quale chiede la conferma del sequestro.

                                6.1   A sostegno della propria pretesa, con l’istanza di sequestro RE 1 ha prodotto i tre noti accordi (plico doc. D), rispettivamente del 15 settembre 2015, del 30 novembre 2016 e del 4 maggio 2018 (sopra ad A-C). Egli ha preteso il pagamento dell’intero saldo rimasto scoperto sulla base del terzo accordo poiché aveva constatato nuovi ritardi nel pagamento di quanto pattuito. Nelle sue osservazioni all’opposizione al sequestro egli ha precisato che l’opponente non aveva corrisposto la rata di marzo 2018, rendendo quindi immediatamente esigibile l’importo ancora dovuto. Nel reclamo, infine, RE 1 sostiene che la controparte non ha ancora corrisposto le rate mensili di gennaio 2017, marzo 2018, luglio e agosto 2018, né quella annuale di fr. 4'474.55 da versare nel gennaio 2018.

                                6.2   A parte quella relativa alla rata di marzo 2018, le allegazioni del reclamante sono nuove, nel senso che non sono state formulate in prima sede. Pure gli estratti del conto a lui intestato presso la banca __________ (l’uno del 20 agosto, l’altro del 6 settembre 2018) acclusi al reclamo sono nuovi. Tuttavia, già si è detto (sopra, consid. 1.2/b) che nella procedura di opposizione il reclamante può far valere fatti e mezzi di prova nuovi davanti all’auto­­rità di reclamo, verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza impugnata (ciò che ancora è stato ribadito nella sentenza 14.2016.33 del 28 settembre 2016, consid. 1.4/a e b con rinvii) fino alla chiusura dello scambio degli allegati. Nulla osta pertanto all’esame di quei fatti e documenti nuovi.

                                6.3   Ora, in quanto riferita alle rate di gennaio 2017, marzo 2018 e a quella annuale, la censura è infondata, dal momento che con il terzo accordo le parti hanno convenuto che il mutuatario avrebbe continuato a versare rate mensili di fr. 500.–, entro il quinto giorno di ogni mese, “fino ad estinzione del proprio debito da mutuo come accordo modificato il 30.11.2016”. Pare così molto verosimile che tale pattuizione riguardi anche eventuali rate anteriori rimaste scoperte – in particolare quelle di gennaio 2017 e marzo 2018 –, che secondo il nuovo accordo andranno estinte mediante il versamento delle normali rate mensili di fr. 500.–. È del resto ciò che le parti hanno esplicitamente convenuto per la “rata annuale” di fr. 4'400.– (invero di fr. 4'000.– nel primo accordo) e per gli interessi arretrati di fr. 120.–. Applicare le scadenze originarie alle rate insolute maturate prima del terzo accordo non sembra d’altronde sostenibile, dal momento che il secondo accordo ha revocato gli effetti del primo e che gli “accordi privati” da concordare separatamente, previsti in sostituzione del primo accordo, non appaiono poi essere stati conclusi (o perlomeno non sono stati prodotti). Su questo punto la sentenza impugnata resiste alla critica.

                                6.4   Per quanto concerne la rata del mese di luglio 2018, contrariamente a quanto sostiene RE 1, con la sua opposizione il debitore ha dimostrato di avergli versato fr. 500.– per tale mensilità entro il termine stabilito, ossia il 5 luglio 2018 (doc. D accluso all’opposizione al sequestro). L’avvenuto pagamento di quella rata è inoltre confermato dall’estratto conto prodotto per la prima volta col reclamo, sicché anche tale censura cade nel vuoto.

                                6.5   Sulla scorta dell’estratto conto del 6 settembre 2018 relativo al mese di agosto 2018, il sequestrante ha invece reso verosimile che per tale mese il debitore non ha versato la relativa rata entro il quinto giorno. E nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 non spende una parola su tale punto, dichiarando unicamente la propria intenzione di mantenere gli accordi presi e di continuare a corrispondere le rate pattuite. Sennonché il mancato pagamento di tale mensilità, essendo subordinato all’ultimo accordo del 2 maggio 2018, ha fatto scattare la clausola di esigibilità dell’intero debito. Da questo nuovo fatto – di cui il Pretore non era al corrente al momento dell’emanazione della decisione – si può concludere che il creditore ha reso verosimile l’esigibilità della sua pretesa di rimborso immediato dell’intero saldo scoperto del mutuo.

                                6.6   Per quanto attiene all’ammontare della stessa, con l’istanza di sequestro RE 1 ha prodotto la copia degli estratti del proprio conto privato per i mesi da settembre 2015 fino al 4 aprile 2018 (v. plico doc. C), da cui risultano tutti i pagamenti delle rate, degli ammortamenti e degli interessi effettuati dal debitore sino a tale giorno, per un totale di fr. 22'802.95 di cui fr. 21'500.– relativi al rimborso del capitale (le rate di fr. 500.– e i due ammortamenti di fr. 4'000.–) e per la rimanenza agli interessi. Nel rendiconto del 1° aprile 2018 annesso ai suddetti estratti e allestito dallo stesso sequestrante, quest’ultimo ha indicato un saldo – al 31 marzo 2018 – di fr. 32'564.55. In calce allo stesso, il 9 luglio 2018 il creditore ne ha aggiornato l’importo al 30 giugno a fr. 31'064.55, dedotti gli ulteriori tre versamenti di fr. 500.– ciascuno. Al proposito CO 1 si limita nelle sue osservazioni a sostenere che “nel reclamo troppi punti menzionati non rispecchiano il vero”, senza tuttavia indicare quali. Non avendone il debitore contestato l’ammontare ancora dovuto, si giustifica di mantenere il sequestro per tale importo .

                                   7.   Il reclamante chiede infine che il debitore gli fornisca “una garanzia bancaria quale fideiussione solidale (non annullabile) fino al rimborso totale dell’intero debito”. Non cita però alcuna base legale a sostegno di tale pretesa. Il diritto del sequestro non prevede del resto alcuna garanzia del genere, siccome il sequestro costituisce già di per sé una misura conservativa a garanzia del credito del sequestrante (mentre la garanzia di cui all’art. 273 cpv. 1 LEF è istituita a favore del debitore e quella dell’art. 277 LEF mira a sostituire i beni sequestrati, ove essi siano lasciati a disposizione del debitore). Su questo punto il reclamo va di conseguenza disatteso.

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).

                                         Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza al reclamante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né in prima né in seconda sede.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'064.55 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’opposizione al sequestro non è ammessa e di conseguenza il sequestro n. __________ del 18 luglio 2018 è mantenuto.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.–, già anticipate dalla parte opponente, sono poste a suo carico.

                                   2.   La richiesta di prestazione di garanzia è irricevibile.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 50.– e a carico di CO 1 per la rimanenza.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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