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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.10.2018 14.2018.141

16. Oktober 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·393 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Ricorso contro la dichiarazione di fallimento. Mancato anticipo delle spese di reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2018.141

Lugano 16 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dal giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo 3 settembre 2018 della

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

contro

la decisione emessa il 22 agosto 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2018.2232 (fallimento) promossa contro la reclamante dalla

CO 1  

richiamato il decreto 4 settembre 2018 con cui il presidente della Camera ha respinto la domanda intesa al conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo;

rammentata l’ordinanza dello stesso giorno con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 20 settembre 2018 per versare alla cassa del Tribunale d’ap­pello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 26 settembre 2018 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va pertanto dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –   .  

                                        Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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