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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.2018 14.2018.123

21. August 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·866 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Fallimento. Domanda di concessione di un termine di 60 giorni per pagare i debiti

Volltext

Incarto n. 14.2018.123

Lugano 21 agosto 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.4817 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 settembre 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (rappresentata dal gerente RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 19 luglio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 18 settembre 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 33'360.20 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 23 maggio 2018, fissata inizialmente per il 7 febbraio 2018, è comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza, facendo valere la propria intenzione di far fronte al pagamento del dovuto nei successivi giorni.

                                  C.   Statuendo con decisione del 9 luglio 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 10 luglio 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 10 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                         Nel caso in esame la reclamante non ha dimostrato i presupposti appena ricordati, in particolare di avere pagato il credito del­l’istante od ottenuto una dilazione né ha reso verosimile la propria solvibilità, invero dubbia, giacché nei suoi confronti sono stati rilasciati 26 attestati di carenza di beni per quasi fr. 90'000.–. Essa si è limitata a chiedere di “rendere inefficace la dichiarazione di fallimento […] al fine di consentire nel breve termine di 60 giorni il pagamento dei debiti ed il mantenimento dell’attività di consulenza nel tempo”. Orbene, i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere provati entro la scadenza del termine di reclamo di 10 giorni (DTF 136 III 295 consid. 3.2) – verificatasi nel caso concreto il 6 agosto 2018, ovvero il terzo giorno utile dopo le ferie estive (art. 56 n. 2 e 63 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) – e non entro i 60 giorni indicati dalla reclamante. Infondato, il reclamo va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali, di fr. 230.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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