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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.10.2018 14.2018.122

8. Oktober 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,335 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Opposizione al sequestro. Tempestività. Censure riguardanti la situazione economica e la salute del debitore

Volltext

Incarto n. 14.2018.122

Lugano 8 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.498 (opposizione al sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 12 giugno 2018 da

 RE 1  

contro  

 CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sull’appello (recte: reclamo) del 16 luglio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 1° dicembre 2017 (inc__________), su richie­sta di CO 1 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Cam­pagna ha ordinato la divisione dell’eredità nella successione fu N__________ (1925), deceduta ad __________ il 4 febbraio 2015. Contro tale sentenza RE 1 è insorto alla prima Camera civile con un appello del 13 gennaio 2018, che è stato dichiarato irricevibile con decisione del 9 aprile 2018, l’appellante non avendo versato i fr. 5'000.– richiesti a titolo di deposito __________).

                                  B.   Con istanza 16 aprile 2018 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF il sequestro della “quota parte/credito (35%) di RE 1 nella divisione ereditaria CE N__________, di cui al conto bancario presso __________”, di cui l’avv. __________ è l’amministratore, il tutto fino a concorrenza di fr. 22'496.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2017. Quale titolo del credito e causa del sequestro, CO 1 ha invocato la citata sentenza della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna del 1° dicembre 2017 e la sentenza d’irricevibilità della prima Ca­mera civile del 9 aprile 2018.

                                  C.   Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del giorno successivo, con istanza 12 giugno 2018 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Con le sue osservazioni del 25 giugno 2018 la controparte ha concluso per la reiezione dell’op­­posizione e la conferma del decreto di sequestro.

                                  D.   Statuendo con decisione 3 luglio 2018 il Pretore ha respinto l’op­­posizione e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 100.– e ripetibili di fr. 600.– a favore della parte sequestrante.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La sentenza è stata notificata a RE 1 il 4 luglio 2018 (estratto EasyTrack). Il termine di 10 giorni è scaduto sabato 14 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16 luglio 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato l’ultimo giorno utile, il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti.

                                         Nel caso specifico, nella misura in cui il reclamante, per giustificare la contestazione della decisione inerente all’assegnazione di ripetibili a favore della controparte, si limita a rinviare ai motivi indicati nella non meglio precisata “documentazione inviata alla Pre­tura e vari Tribunali”, il reclamo è insufficientemente motivato (nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC) ed è pertanto irricevibile.

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione allo stesso giudice che l’ha pronunciato entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 LEF).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la decisione di sequestro era stata notificata a RE 1 il 21 aprile 2018 con il verbale di sequestro del 19 aprile 2018, sicché il termine per opporsi al sequestro era scaduto già il 2 maggio 2018. Ha quindi respinto siccome tardiva l’opposizione al sequestro presentata dal debitore solo il 12 giugno 2018.

                                   4.   Nel suo reclamo, RE 1 ammette di aver tralasciato di contestare il sequestro al momento della notifica, ma sostiene di aver “fatto opposizione al precetto e ricorso” alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna e, pur avendo conoscenza che il termine per opporsi al sequestro era scaduto, di averle inoltrato “un’istanza motivata per un dissequestro dei beni sequestrati”. Il reclamante fa valere inoltre di aver bisogno della parte di eredità sequestrata per coprire le spese mediche di cui necessita e che non sono riconosciute dallo Stato perché troppo oneroso.

                                   5.   Per quanto riguarda la tempestività dell’opposizione al sequestro, il reclamante riconosce di essere stato a conoscenza che il termine era già scaduto, ma sostiene di aver fatto opposizione al precetto esecutivo a convalida e “ricorso”. Non produce però gli allegati in questione né dimostra di averli inoltrati entro dieci giorni dalla notifica della decisione di sequestro, per tacere del fatto che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo non varrebbe come opposizione al sequestro. Anche se RE 1 dovesse intendere come opposizione al sequestro le proprie obiezioni del 25 maggio 2018 – menzionate nell’opposizione al sequestro, ma anch’esse non agli atti (act. I) – nulla cambierebbe al riguardo. Infatti, il termine è scaduto il 2 maggio 2018, motivo per cui anche le sue “obiezioni” risulterebbero tardive. Al proposito non è il caso pertanto di soffermarsi oltre.

                                   6.   Relativamente alle spese mediche che il reclamante pretende di dover sostenere, occorre ricordare che censure riguardanti la situazione economica e la salute del debitore non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 278 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per ammettere un’opposizione al sequestro, men che meno tardiva. Di conseguenza, nella misura in cui è ammissibile il reclamo non può ch’essere respinto.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'496.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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