Incarto n. 14.2018.105
Lugano 19 novembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 marzo 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico PINT1 1, )
giudicando sul reclamo del 25 giugno 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 14 giugno 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'025.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2017, indicando quale titolo di credito la “Fattura del 01.11.2017”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 marzo 2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito – e prorogato su richiesta della RE 1 – quest’ultima si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 maggio 2018.
C. Statuendo con decisione del 14 giugno 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 155.– e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 giugno 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 15 giugno, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver implicitamente ritenuto che il contratto del 20 luglio 2001 prodotto dalla CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. A suo parere se, da un lato, non è dato di sapere chi ha firmato il contratto del 17 luglio 2001 prodotto dalla società convenuta, dall’altro è invece chiaro che quello del 20 luglio – che annulla e sostituisce quello precedente, seppur per un importo più oneroso – è stato sottoscritto dal beneficiario economico della convenuta.
4. Nel reclamo la RE 1 si duole anzitutto di una violazione del suo diritto di essere sentita, dal momento che il Giudice di pace non ha convocato le parti a un’udienza nonostante l’esplicita richiesta formulata da essa con le osservazioni all’istanza. Gli rimprovera inoltre di non aver speso una parola sull’eccezione sollevata “in merito al riconoscimento del contratto sottoscritto il 20 luglio 2001”.
5. Per quanto concerne la prima censura, dal fascicolo processuale risulta che il Giudice di pace ha optato (conformemente alla facoltà concessagli dall’art. 253 CPC) per una procedura scritta anziché orale, invitando la RE 1, con ordinanza del 29 marzo 2018 (e con quella successiva di concessione della proroga del termine), a presentare le proprie osservazioni, ciò che la convenuta ha fatto inoltrando uno scritto del 15 maggio 2015, in cui ha preso posizione sull’istanza e ha chiesto al primo giudice di essere convocata “per discutere la pratica”.
5.1 Orbene, in una sentenza del 2015 il Tribunale federale ha precisato che il diritto a una pubblica udienza dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU non sussiste di regola nelle procedure in cui il giudice non statuisce sul merito della pretesa dedotta in giudizio, fatto salvo quando la controversia verte sul diritto al trattamento della causa (di diritto civile) entro un termine ragionevole (DTF 141 I 100 consid. 5.1, citata nella sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid. 6.2). In quella decisione, i giudici federali hanno pertanto escluso che le parti possano esigere la tenuta di un’udienza pubblica in una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione (consid. 5.2). Che ciò non debba valere anche nella procedura di rigetto provvisorio è già stato messo in dubbio da questa Camera (sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015 consid. 5), dal momento che il giudice del rigetto non esamina nel merito la pretesa dedotta in esecuzione (v. sopra consid. 2).
5.2 La questione può comunque essere lasciata aperta un’altra volta nella fattispecie, poiché la RE 1 non ha postulato il rinvio della causa al primo giudice affinché emettesse un nuovo giudizio previa citazione delle parti a un’udienza, ma si è limitata a criticare il suo agire e a chiedere a questa Camera l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione dell’istanza. Ora, la causa è matura per il giudizio, sicché la Camera può senz’altro statuire direttamente sulle censure della reclamante (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). L’alternativa del rinvio si ridurrebbe del resto a una mera formalità che altro non farebbe che ritardare la decisione, in contrasto con il principio di celerità che caratterizza la procedura di rigetto.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). In linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
6.2 Nella fattispecie la CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti della RE 1 sul contratto sottoscritto il 20 luglio 2001 dall’istante con il beneficiario economico dell’escussa – tale PINT2 1 – volto alla fornitura a quest’ultima di diversi servizi contabili, immobiliari e fiscali (doc. 2 accluso all’istanza) e sulla fattura del 1° novembre 2017 (doc. 4) relativa alla “domiciliazione 2016-2017 dal 20.7.2016 al 01.11.2017”, ammontante a fr. 2'025.– (pari a fr. 1'875.– oltre all’IVA di fr. 150.–). In particolare, l’art. 3 del contratto prevedeva a favore della CO 1 un compenso annuo di fr. 1'500.– (IVA esclusa) per la domiciliazione annuale della società convenuta (doc. 2, pag. 4).
a) Il contratto, invero, non è firmato dall’amministratore unico allora in carica – __________ (doc. 3) – bensì dal suo beneficiario economico PINT2 1. La convenuta, tramite il suo nuovo amministratore unico PINT1 1, non ha però contestato – né in prima né in seconda sede – che PINT2 1 fosse abilitato a rappresentare la società. Il contratto costituisce pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di fr. 1'875.– richiesto con la menzionata fattura (equivalente al compenso pattuito per la domiciliazione della convenuta durante i 15 mesi del periodo di computo – dal 20 luglio 2016 al 1° novembre 2017 –, pari a 15/12 di fr. 1'500.–), oltre all’IVA (dell’8%), di fr. 150.–, e agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2017 (30 giorni dopo la data della fattura), come indicato sul precetto esecutivo (ancorché la mora della debitrice, nel senso dell’art. 102 cpv. 1 CO, si sia in realtà verificata già a ricezione della fattura [doc. 4], in fondo alla quale figura la menzione “pagamento vista fattura”).
b) Infondato, poi, si rivela il rimprovero fatto dalla reclamante al Giudice di pace per non aver speso una parola sull’eccezione da essa sollevata con le osservazioni all’istanza, per cui il contratto di mandato da essa riconosciuto (e dal suo beneficiario economico) sarebbe quello del 17 luglio 2001 e non quello più oneroso del 20 luglio 2001 prodotto dall’istante. Il primo giudice ha infatti chiarito, a ragione, che solo il contratto del 20 luglio è firmato da PINT2 1. In mancanza di una firma di un rappresentante della convenuta sulla conferma di mandato del 17 luglio, essa non può costituire un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF.
c) D’altronde la reclamante non spiega perché il Giudice di pace sarebbe caduto in errore nel considerare che il contratto del 20 luglio ha annullato e sostituito la precedente conferma di mandato né espone il motivo per cui il beneficiario economico non riconosce come valido un contratto – quello del 20 luglio – da lui firmato di proprio pugno dopo la conferma di mandato del 17 luglio. Al riguardo il reclamo si appalesa finanche irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
Ad ogni modo il fatto che il contratto del 20 luglio sia più oneroso della conferma del 17 luglio potrebbe spiegarsi anche con la diversa estensione del mandato (quello del 20 luglio, ad esempio, include anche servizi immobiliari e fiscali). Fatto sta – comunque sia – che la reclamante l’ha firmato e non ha reso verosimile, come le incombeva (art. 82 cpv. 2 LEF), di avere pagato il debito posto in esecuzione. Ciò segna la sorte del reclamo.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'025.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).