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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.09.2017 14.2017.80

11. September 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,036 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza di motivazione del reclamo. Osservazioni dell’escusso inoltrate tardivamente al primo giudice. Divieto dei nova

Volltext

Incarto n. 14.2017.80

Lugano 11 settembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.315 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 12 aprile 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 15 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'318.65 oltre ad altri fr. 100.–, indicando quali titoli di credito il “riconoscimento di debito 20.09.2016” e le “spese”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

                                  C.   Scusandosi per il ritardo “dovuto alla ricerca della documentazione”, con lettera del 2 maggio 2017 (spedita però solo il 5 maggio e pervenuta alla Pretura l’8), RE 1 ha contestato la validità del titolo di rigetto provvisorio prodotto dall’istante, riconoscendosi debitore di quest’ultima unicamente per fr. 1'002.–.

                                  D.   Accertato che il convenuto non aveva presentato osservazioni entro il termine impartitogli, con decisione del 4 maggio 2017 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 6'318.65 (anziché fr. 6'418.65), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 280.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto con un reclamo del 15 maggio 2017 (inoltrato erroneamente alla Pretura di Mendrisio-Nord, ma poi trasmesso per competenza a questa Camera), limitandosi a rinviare alla “motivazione descritta nella lettera accompagnatoria e alla documentazione già in vostro [della Pretura] possesso”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

                                1.3   Nel caso specifico il reclamante si limita a inoltrare “regolare reclamo scritto” contro la decisione impugnata senza minimamente confrontarsi con la motivazione esposta dal primo giudice, siccome rinvia ai motivi contenuti in una sua lettera del 2 maggio 2017 precedente al giudizio in questione. Certo, egli pare considerare, senza scriverlo, che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto tenere conto di tale scritto e dei documenti allegati, ma misconosce di averlo spedito tardivamente. Infatti, egli ha ritirato l’ordi­­nanza del 13 aprile 2017 contenente l’assegnazione di un termine di dieci giorni per inoltrare osservazioni scritte all’istanza il 19 aprile 2017 (tracciamento EasyTrack n. __________), durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dei combinati art. 31 LEF e 145 cpv. 4 CPC), sicché il termine, iniziato l’ot­­tavo giorno dopo Pasqua, ovvero il 24 aprile 2017, è scaduto già giovedì 4 maggio. Spedite l’indomani (v. timbro sulla busta d’in­­vio), le osservazioni del convenuto erano quindi tardive, sicché non sarebbero comunque potute essere prese in considerazione dal Pretore aggiunto. Non se ne può, d’altronde, neppure tenere conto in questa sede, stante il divieto fatto al reclamante di presentare allegazioni di fatto e documenti nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, anche volendo ritenerlo ricevibile per quanto riguarda la questione dell’ammissibilità in prima sede dello scritto 2 maggio 2017 del convenuto, il reclamo va in ogni caso respinto.

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'318.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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