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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.07.2017 14.2017.62

10. Juli 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,570 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza che condanna il convenuto a pagare una somma contestualmente alla restituzione di un letto fornito all’istante

Volltext

Incarto n. 14.2017.62

Lugano 10 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0046-2017-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 8 febbraio 2017 da

CO 1 __________  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo dell’11 aprile 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 aprile 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di 1) fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2016, 2) fr. 280.– e 3) fr. 360.–, indicando quali titoli di credito: 1) “Retournierung/Forderung Bett (Mod. __________” (credito di restituzione del prezzo di un letto con materasso), 2) “Friedensrichterkosten” (spese del Giudice di pace) e 3) “Gerichtskosten” (tassa di giustizia).

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 8 febbraio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 febbraio 2017.

                                  C.   Statuendo con decisione del 3 aprile 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 aprile 2017 per ottenerne una rivalutazione “nella sua totalità”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 aprile 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 4 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la sentenza 18 novembre 2016 del Tribunale cantonale del Canton Zugo (Kantonsgericht des Kantons Zug) prodotta dall’istante, pas­sata in giudicato il 3 febbraio 2017, giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa, la quale non vi ha opposto alcun motivo giuridico valido.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 ribadisce che il letto ordinato dall’istante, per il quale essa chiede ora il rimborso dell’acconto già versato dietro la sua restituzione, è un prodotto unico ed esclusivo, personalizzato secondo le scelte della cliente, sicché non è possibile a suo giudizio accettare una sua sostituzione o la restituzione della quota già versata. Inoltre – soggiunge la reclamante – i danni riportati al letto, segnalati e documentati fotograficamente solo sei giorni dopo la consegna, appaiono dovuti a un’azione esterna alla produzione, ovvero al cane della cliente. Siccome i materassi, che quest’ultima mai ha contestato, e la testata non potrebbero comunque essere sostituiti tra l’altro per motivi d’igie­ne, la reclamante chiede che le venga riconosciuta la possibilità di sostituire o di rimborsarle il solo contorno letto dietro pagamento del saldo del prezzo dei materassi e della testata.

                                   5.   Nel caso in esame, la reclamante non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, e segnatamente sulla portata della sentenza 18 novembre 2016 del Kantonsgericht Zug. La sua motivazione è quindi insufficiente e potrebbe determinare l’irricevibilità del reclamo. Sennonché la motivazione della sentenza impugnata in merito alle censure sollevate dalla RE 1 già in prima sede è a sua volta insufficiente, o perlomeno telegrafica, laddove il primo giudice si limita a evidenziare che le osservazioni della convenuta non portano “alcun motivo giuridico valido”. Ciò obbliga la Camera a entrare nel merito del reclamo.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, è pacifico che la sentenza emanata il 18 novembre 2016 dal Kantonsgericht Zug, nella misura in cui obbliga la RE 1 a pagare a CO 1 fr. 4'000.–, più interessi del 5% dal 1° agosto 2016, contestualmente alla restituzione del letto fornitole dalla società, oltre alla tassa di giustizia di fr. 360.– e alle spese della procedura di conciliazione di fr. 280.–, è esecutiva (dichiarazione 3 febbraio 2017 apposta sul­l’ultima pagina della sentenza, doc. B accluso all’istanza) e costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF, giacché, come si evince dallo stesso reclamo, l’istante ha offerto di restituire il letto, soddisfacendo così l’esigenza di simultaneità posta dal giudice zughese (art. 82 CO). È d’altronde senza rilievo il fatto che la RE 1 non abbia – a suo dire (osservazioni all’istanza, pag. 1) – partecipato all’udienza tenutasi davanti al Kantonsgericht Zug, poiché le spettava organizzarsi in modo da potervi presenziare o perlomeno impugnare la sentenza del 18 novembre 2016. Vista la sua inazione, la decisione è diventata definitiva, sicché vincola sia le parti sia il giudice del rigetto.

                                        7.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Nel caso specifico, la reclamante non fa valere alcuna delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF (estinzione, sospensione o prescrizione), ma si limita a contestare il proprio obbligo di restituzione, sancito dal Kantonsgericht Zug, invocando fatti e ragioni ch’essa avrebbe potuto – e dovuto – invocare nella causa pendente davanti a quel tribunale o con un ricorso contro la sentenza del 18 novembre 2016. Nella procedura di rigetto in esame, le obiezioni della reclamante sono tardive, ostandovi la regiudicata della sentenza zughese. Il reclamo va di conseguenza respinto.

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo insorte in spese in sede di reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'640.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –__________.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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