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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.07.2017 14.2017.58

6. Juli 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·987 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo. Assenza di nullità della sentenza emanata da un gudice territorialmente incompetente

Volltext

Incarti n. 14.2017.58 14.2017.59

Lugano 6 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause n. 7 e 9 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promosse con istanze 12 e 17 gennaio 2017 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sui reclami del 4 aprile 2017 presentati da RE 1 contro le decisione emesse il 20 marzo 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi dall’Uf­­ficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'364.– oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2016 e di fr. 110.–, rispettivamente di fr. 2'968.– oltre agli interessi del 5% dal 30 dicembre 2016, invocando il mancato pagamento dell’affitto e delle spese condominiali (acconto) per i mesi di novembre 2016, rispettivamente di dicembre 2016 e gennaio 2017;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze 12 e 17 gennaio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia, il quale, statuendo con due decisioni del 20 marzo 2017, ha accolto le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e fr. 200.–, così come delle indennità di fr. 75.– e fr. 100.– a favore dell’i­­stante;

                                         che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 4 aprile 2017 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentati solo il 4 aprile 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 il 24 marzo 2017 (tracciamento EasyTrack della raccomandata n. 98__________), in concreto entrambi i reclami sono tardivi, i termini di ricorso essendo scaduti già lunedì 3 aprile 2017 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                        che ci si potrebbe invero chiedere se le sentenze impugnate non siano nulle, ciò che va constatato in ogni tempo a prescindere dalla tempestività del reclamo;

                                         che, in effetti, al momento dell’inoltro delle istanze, il 12 e il 17 gennaio 2017, l’escussa era già domiciliata in Italia dal 2 gennaio 2017 (v. dichiarazione di partenza rilasciata dal Comune di __________ il 29 novembre 2016 e certificato di residenza del Comune di __________ del 2 gennaio 2017, acclusi al reclamo), sicché, non esistendo più alcun foro esecutivo in Svizzera (art. 46 segg. e, a contrario, 53 LEF), a supporre che all’escutente fosse noto il cambiamento di domicilio il Giudice di pace non era competente per statuire sull’istanza (art. 84 cpv. 1 LEF);

                                         che, tuttavia, secondo giurisprudenza e dottrina il debitore può essere convenuto al suo precedente domicilio con un’azione di rigetto dell’opposizione ove egli non abbia informato il creditore del cambiamento di domicilio e non sia dimostrato che il creditore l’ha comunque saputo, oppure quando il debitore non ha eccepito l’incompetenza del giudice nella procedura di rigetto (DTF 136 III 375 consid. 2.1 con rinvii), e ciò anche se il nuovo domicilio si trova all’estero (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 84 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 53);

                                         che la questione della competenza territoriale non deve quindi essere esaminata d’ufficio, né in prima né in seconda istanza;

                                         che pur emanata da un giudice territorialmente incompetente, la sentenza è valida se non è contestata tempestivamente;

                                         che i reclami in esame sono di conseguenza irricevibili;

                                         che le domande di concessione dell’effetto sospensivo diventano così senza oggetto;

                                         che la tasse del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e ridotta per tenere conto dell’esito, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'442.– (fr. 1'474.– + fr. 2'968.–, cfr. art. 52 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa n. 7 è irricevibile.

                                  2.   Il reclamo nella causa n. 9 è irricevibile.

                                   3.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva la compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’eccedenza di fr. 100.– le è restituita.

                                   4.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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