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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.09.2017 14.2017.55

4. September 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,180 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Nuove allegazioni di fatto proposte con il reclamo. Verifica d’ufficio del titolo. Identità tra escutente e creditrice e tra pretesa posta in esecuzione e debito riconosciuto. Messa in mora

Volltext

Incarto n. 14.2017.55

Lugano 4 settembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2017.403 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 gennaio 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 3 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 marzo 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 12 agosto 2013 la CO 2 (ora CO 1) quale società di leasing, la PI 1 quale assuntrice e RE 1 quale debitore solidale hanno stipulato un contratto di leasing avente per oggetto un’automobile Mercedes Benz __________ usata del 2008 con 80'000 km. Il contratto prevedeva il versamento di una prima rata di fr. 7'333.– (IVA inclusa), di successive 20 rate mensili di fr. 667.45 (IVA inclusa) ciascuna, una durata di 21 mesi, un chilometraggio annuo di massimi 20'000 chilometri e un supplemento di 60 centesimi (IVA inclusa) per ogni chilometro di maggiore percorrenza.

                                         Il 22 settembre 2015 l’assuntrice ha restituito il veicolo alla società di leasing e firmato il relativo verbale, che indicava in 138'042 i chilometri percorsi al momento della riconsegna. L’8 dicembre 2015, la CO 1 ha chiesto alla debitrice solidale, RE 1, di pagare il noleggio arretrato di fr. 351.90 e la metà dei costi del chilometraggio in eccesso, pari a fr. 6'862,65 (½ di 24'708 km x 0.5555 fr./km), oltre all’IVA dell’8% (fr. 549.–).

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'763.55 oltre agli interessi del 5% dal 29 dicembre 2015, indicando quale titolo di credito il “saldo contratto leasing del 16.09.2013 no __________”.

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 gennaio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21 marzo 2017, la parte convenuta si è opposta all’istanza mentre l’istante non si è presentata.

                                  D.   Statuendo con decisione 21 marzo 2017, il Pretore ha accolto l’i­­stanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e non assegnando indennità a favore dell’istante.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 aprile 2017 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, chiedendo pure di essere esentata dal pagamento di anticipi e spese processuali. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 3 aprile 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso specifico, le argomentazioni contenute nel reclamo sono del tutto diverse di quelle fatte valere in prima sede, in cui RE 1 si è limitata a sostenere che l’auto veniva usata non solo da lei, quale amministratrice unica della società PI 1, ma anche dagli altri dipendenti della società, che il proseguimento della procedura non potrebbe che sfociare in un attestato di carenza di beni e che il nuovo amministratore della società non ha gestito correttamente il rapporto con la creditrice omettendo di pagare il dovuto. Diverse allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono così nuove e di conseguenza irricevibili, fermo restando che la Camera è comunque tenuta a verificare d’ufficio se la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 4).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha evidenziato che la documentazione prodotta dall’istante, ossia il contratto leasing sottoscritto il 12 agosto 2013, in relazione con le condizioni generali del leasing, il calcolo del budget, il verbale di consegna, il verbale di riconsegna del veicolo, il conteggio finale dell’8 dicembre 2015 e l’estratto del registro di commercio del Canton __________, costituisce valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e giustifica di conseguenza il rigetto provvisorio dell’opposi­­zione.

                                   4.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                4.1   Nel reclamo RE 1 contesta anzitutto che vi sia identità tra il creditore indicato nel precetto esecutivo, la CO 1, e il creditore menzionato sul contratto leasing, la __________, come pure tra il credito designato nel precetto esecutivo come “saldo contratto leasing del 16.09.2013 n. L32-947077.0” e quello risultante dall’istanza di rigetto dell’opposizio­ne e dai documenti prodotti dall’istante, riferito a un contratto diverso sottoscritto in data 12 agosto 2013.

                                  a)   In realtà è fuor di dubbio che l’escutente indicata sul precetto esecutivo e nell’istanza sia la stessa persona che la società di leasing designata nel titolo. Infatti come emerge dall’estratto del registro di commercio del Canton __________ (doc. H), la __________, menzionata nel contratto di leasing A (doc. A), il 29 ottobre 2013 ha mutato la propria ragione sociale in CO 1, motivo per il quale escutente e creditrice corrispondono.

                                  b)   Pure il requisito dell’identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito riconosciuto è adempiuto. In effetti nel precetto esecutivo la procedente ha indicato quale titolo di credito il contratto di leasing posto a fondamento del proprio credito, ossia il contratto leasing n. L__________. Ha solo indicato per errore, dovuto a un’evidente svista, quale data della sua stipulazione il 16 settembre 2013 in luogo del 12 agosto 2013. La causa del credito indicata nel precetto esecutivo era sicuramente idonea a chiarire alla debitrice per quale credito la procedente avesse iniziato l’e­secuzione. La svista commessa dalla creditrice non costituisce motivo per respingere l’istanza perché l’escussa sulla base di queste indicazioni non poteva essere indotta in errore sulla pretesa posta in esecuzione e sulla portata del contratto di leasing prodotto quale doc. A, indicato e prodotto già con l’istanza di rigetto dell’opposizione. Del resto l’escussa neppure lo è stata, considerato che in sede di udienza di discussione ha dimostrato di essere a perfetta conoscenza del credito per il quale CO 1 procede nei suoi confronti.

                                4.2   A mente della reclamante un contratto di leasing può valere quale riconoscimento di debito solo per le rate mensili non pagate ma non per il costo dei chilometri effettuati in eccesso, perché dal contratto non si può desumere l’ammontare dei chilometri supplementari, i quali devono essere accertati in contraddittorio tra tutte le parti del contratto. Non essendo stata convocata dalla creditrice alla riconsegna del veicolo e non avendo firmato personalmente il verbale attestante i chilometri percorsi dall’auto, RE 1 nega che le si possa chiedere di pagare l’indennità in questione.

                                         Sennonché ella non ha contestato in prima sede il verbale di riconsegna prodotto dall’istante (doc. E), né il chilometraggio indicato sullo stesso (138'042), né i chilometri in eccesso (24'708) indicati sulla richiesta dell’8 dicembre 2015 (doc. F) e neppure l’indennità supplementare prevista dal contratto di leasing (0.60 fr./km, comprensivi dell’IVA, ossia 0.5555 fr./km senza l’IVA, per i chilometri eccedenti 20'000/anno, doc. A). Tali fatti sono quindi da considerare appurati (cfr. art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sentenza della CEF 14.2016.57 del 6 settembre 2016 consid. 6.2/a) e non possono più essere rimessi in discussione in seconda istanza.

                                         Del resto anche nel reclamo RE 1 non cita alcun indizio che possa far dubitare dell’attendibilità del chilometraggio menzionato sul verbale di riconsegna e nello scritto 8 dicembre 2015. Il contratto di leasing, unitamente a quei documenti, giustificano in definitiva il rigetto dell’opposizione non solo per la parte della rata leasing rimasta scoperta, pari a fr. 351.90, ma pure per l’in­dennizzo della metà della maggior percorrenza chilometrica, di fr. 6'862.65 (doc. F: ½ di 24'708 x 0.5555), oltre all’IVA dell’8% su fr. 6'862.65 (fr. 549.–), ovvero sui fr. 7'763.55 complessivi posti in esecuzione (doc. G), oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 29 dicembre 2015 (20 giorni dalla messa in mora dell’8 dicembre 2015, doc. F).

                                4.3   La reclamante sostiene però anche che il credito posto in esecuzione non sarebbe esigibile, poiché essa non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, avviso o sollecito di pagamento, neppure la richiesta di pagamento dell’8 dicembre 2015 (doc. F). Tale contestazione è però nuova e non può essere presa in considerazione poiché il fatto che abbia ricevuto la richiesta di pagamento è appurato, siccome non l’ha contestato in prima sede (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario e sopra consid. 4.2). Il reclamo risulta così interamente infondato e come tale va respinto.

                                   5.   In considerazione della sua difficile situazione finanziaria, che la vede oggetto di diverse esecuzioni e in attesa di ricevere prestazioni LAPS, la reclamante chiede di essere esentata dal versamento di anticipi e dal pagamento delle spese processuali, allegando alla sua richiesta il certificato comunale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato. Il reclamo appariva tuttavia d’acchito privo di probabilità di successo, tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Non è dunque data una delle condizioni per accogliere la richiesta in esame (art. 117 lett. b CPC).

                                         La tassa del presente giudizio seguirebbe così la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art. 112 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   6.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'763.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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