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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.08.2017 14.2017.50

2. August 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,058 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili in prima sede. Potere d’apprezzamento. Riduzione sotto il minimo ad valorem previsto dalla Tariffa

Volltext

Incarto n. 14.2017.50

Lugano 2 agosto 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 25 gennaio 2017 da

CO 1 (patrocinato dall’ PA 2,)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’ PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 27 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'073'280.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2015, indicando quale titolo di credito: “Risarcimento danno per inesecuzione contrattuale, pari a riconosciuti USD 1'040'000.–. Riconoscimento di debito 30 novembre 2015, al cambio USD-CHF al 30.11.2015 di 1:1.0320. Debitore solidale con: C__________ __________, B__________ e A__________ SA, __________”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 gennaio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 febbraio 2017. Con replica del 22 febbraio l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con una breve duplica del 10 marzo 2017.

                                  C.   Statuendo con decisione 14 marzo 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'049'292.70 (anziché fr. 1'073'280.–) oltre agli interessi del 5% dal 22 dicembre 2016 (anziché dal 1° dicembre 2015), ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1'800.– e le spese di fr. 60.–, nonché un’indennità di fr. 10'500.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2017 per ottenere la riduzione delle ripetibili a fr. 2'000.– (in luogo di fr. 10'500.–). Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 15 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 limitatamente all’importo ottenuto applicando il tasso di cambio USD/CHF vigente alla data dell’avvio dell’esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal giorno della messa in mora, ponendo – con particolare riferimento all’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC – un’indennità di fr. 10'500.– a favore di CO 1.

                                   3.   Pur ammettendo che in considerazione di un valore litigioso di fr. 1'049'292.70 l’importo delle ripetibili attribuite dal Pretore rientra nei limiti stabiliti dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar, nel reclamo RE 1 ne contesta la quantificazione (in fr. 10'500.–), postulandone la riduzione a fr. 2'000.– sulla base dell’art. 13 RTar. Nella fattispecie, sostiene l’escusso, vi è una manifesta sproporzione tra l’onorario calcolato secondo il valore litigioso (“ad valorem”) e le prestazioni effettivamente svolte dal patrocinatore di controparte, limitate all’inoltro di un’istanza di quattro pagine e di una succinta replica di una sola pagina. Richiamando al proposito una decisione del 22 luglio 2016 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2016.16), il reclamante considera che il dispendio lavorativo in questione può essere limitato a sei ore e quindi, calcolate le spese di cancelleria e l’IVA, l’indennità a fr. 2'000.–.

                                   4.   Ricordato l’ampio potere di apprezzamento di cui gode il Pretore aggiunto nella determinazione delle spese e delle ripetibili, nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 ritiene “insostenibile” la richiesta formulata da RE 1 poiché, oltre a essere lesiva dell’indennità minima prevista per un valore litigioso tra uno e due milioni di franchi, quanto stabilito dal magistrato non solo non risulta manifestamente sproporzionato, ma sarebbe a suo dire “modesto” e andrebbe aumentato, posto come lo scam­bio di scritti davanti al primo giudice sia stato completo, ossia comprensivo di replica e duplica.

                                   5.   Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).

                                5.1   Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile tra fr. 100'000'000.– e fr. 2'000'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 3 e il 5% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

                                5.2   Nel caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso di complessivi fr. 1'049'292.70, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra un minimo di fr. 6'296.– (3% x 20% di fr. 1'049'292.70) e un massimo di fr. 36'725.–  (5% x 70% di fr. 1'049'292.70) arrotondati. L’indennità di fr. 10'500.– determinata dal primo giudice si situa pertanto nei limiti della forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 b RTar. La questione centrale da risolvere è così quella di stabilire se, come pretende RE 1, le ripetibili possono essere ridotte sulla base dell’art. 13 cpv. 1 RTar.

                                5.3   Come per le spese, anche nella determinazione delle ripetibili nei limiti prescritti dalla legge il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Qualora l’autorità giudiziaria superiore intenda sostituire la valutazione del primo giudice con la propria, essa deve dar prova di un certo ritegno (DTF 135 III 264 consid. 2.5; sentenze della CEF 14.2016.201 del 17 gennaio 2017 consid. 4.1/b, 14.2016.179 del 13 gennaio 2017 consid. 5.1/a e 14.2017.29 del 2 giugno 2017, consid. 6.3, con rinvii).

                                  a)   Nella fattispecie, il lavoro svolto dal patrocinatore di CO 1 si è limitato alla redazione di un’istanza di rigetto di tre pagine e di una sintetica replica di una pagina per controbattere alle stringate – e comunque infondate – osservazioni del­l’escusso. Pur tenuto conto di un colloquio con il cliente, di un paio di comunicazioni con lo stesso e dello scambio di corrispondenza con la controparte (doc. D-E), l’impegno non pare avere ecceduto le sei ore riconosciute dal reclamante. Del resto, CO 1 non l’ha contestato né ha prodotto la nota del proprio patrocinatore.

                                  b)   Ciò posto, le ripetibili di fr. 10'500.– fissate dal Pretore aggiunto rappresentano per sei ore di lavoro un onorario di fr. 1'750.–/ora, che è ovviamente eccessivo, pur tenuto conto dell’elevato valore litigioso e della responsabilità che ne deriva. Ma anche volendo ridurre le ripetibili al minimo della tariffa (di fr. 6'300.–), la retribuzione supererebbe ancora fr. 1'000.–/ora, ciò che nelle circostan­ze concrete del caso in esame appare esagerato. Data quindi la manifesta sproporzione tra il valore delle prestazioni effettivamente eseguite e l’onorario ad valorem, il primo giudice avrebbe dovuto derogare alle disposizioni precedenti a norma dell’art. 13 cpv. 1 RTar.

                                  c)   A questo proposito, nel proporre di limitare a fr. 2'000.– le ripetibili da riconoscere alla controparte, comprese le spese di cancelleria (art. 6 cpv. 1 RTar), pari al 5%, e l’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), dell’8%, il reclamante fonda all’evidenza il proprio calcolo sull’o­­norario medio di fr. 280.–/ora stabilito dal legislatore per la remunerazione delle pratiche senza valore determinato né determinabile (art. 12 RTar). Sennonché così facendo, egli misconosce che la rimunerazione non deve tenere conto solo del tempo dedicato dall’avvocato alla pratica, ma pure dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava su di lui, da commisurare in funzione del valore litigioso (v. sentenza del Tribunale federale 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2, sentenza della CEF 14.2015.82 del 24 settembre 2015, consid. 4.2).

                                  d)   Ritenuto che nel caso di specie, pur considerato l’elevato valore litigioso, la remunerazione oraria del patrocinatore dell’istante non dovrebbe superare il doppio di quella prevista dalla legge (cfr. sentenza della CEF 14.2016.29 del 13 luglio 2016 consid. 8), tutto ponderato si giustifica di riformare la decisione impugnata nel senso di limitare le ripetibili a fr. 3'000.–, comprese le spese di cancelleria e l’IVA, che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar. Il reclamo va quindi parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso. A scanso di equivoci, si osserva come la sentenza 12.2016.16 del 22 luglio 2016 citata dal reclamante a sostegno del proprio calcolo non è stata emessa dalla scrivente Camera (bensì dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello) e riguardava un tipo di causa (exequatur di decreti ingiuntivi italiani con domanda accessoria di rigetto definitivo dell’opposizione) e una questione (aumento – e non riduzione – delle ripetibili stabiliti dal primo giudice) diversi da quelli qui in esame.

                                   6.   La tassa del giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'500.– (fr. 10'500.– ./. fr. 2'000.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         2.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'860.– è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà alla controparte fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per un decimo e per la rimanenza a carico di CO 1, tenuto a rifondergli fr. 380.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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