Incarto n. 14.2017.48
Lugano 1 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 16 febbraio 2017 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 marzo 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'116.– oltre agli interessi del 2.5% dal 21 ottobre 2016, di fr. 56.60 e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito l’“imposta cantonale 2014 sulle liquidazioni in capitale della previdenza professionale + interessi del 2.5% dal 02.04.16”, rispettivamente gli “interessi aggiornati sino al 20.10.16” e la “tassa di diffida di pagamento 05.07.16”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 febbraio 2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole aggiornando gli interessi sino a tale giorno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 febbraio (recte: marzo) 2017.
C. Statuendo con decisione del 16 marzo 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2017 per “contestarla”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 marzo 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
Ora, nel caso concreto la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire dubbia, giacché col suo allegato RE 1 si limita a contestare nuovamente la tassa cantonale calcolata su un capitale di fr. 205'885.– e a ribadire la lamentela già presentata nelle sue osservazioni all’istanza di rigetto, ossia l’assenza del “documento di dettaglio indicativo”, di cui chiede ora una copia per “chiarire il dubbio”. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice di pace ha tralasciato di determinarsi sulla censura.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, per potersi determinare sul presente reclamo questa Camera ha dovuto richiamare dall’escutente i documenti allegati all’istanza di rigetto, poiché non figurano nell’incarto trasmesso dal Giudice di pace, cui viene ricordato che una copia di tutti gli atti e allegati allestiti in forma cartacea deve rimanere nell’incarto (art. 131 CPC). Già presentati in prima sede, essi sono pertanto ricevibili. Per contro, l’estratto del conto privato di RE 1 prodotto per la prima volta col presente gravame è un documento nuovo e come tale inammissibile.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi in modo generale ai “mezzi di prova prodotti” e alle osservazioni dell’escusso, senza però chinarsi sulle stesse.
4. Nel suo conciso reclamo, RE 1 rimprovera al primo giudice di non avere approfondito e valutato, nella sua decisione, “l’intera contesa fiscale”. Contesta pertanto la tassa cantonale calcolata su un capitale di fr. 205'885.– e chiede nuovamente davanti a questa Camera, sentendosi “totalmente ignorato”, di ricevere copia del documento dettagliato per “chiarire il dubbio”.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.2 Nella fattispecie lo Stato del Canton Ticino fonda la propria pretesa nei confronti di RE 1 sulla decisione di tassazione del 12 febbraio 2016 relativa all’imposta cantonale annua “su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza” (art. 38 LT), calcolata in fr. 4'116.– sulla scorta dell’aliquota determinante del 2% (art. 38 cpv. 2 LT) applicata al capitale imponibile accertato in fr. 205'800.–. Poiché passata in giudicato – come risulta dal timbro apposto in calce alla stessa – la decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT) per l’imposta e gli interessi del 2.5% maturati dal 17 febbraio 2017 (come richiesto nell’istanza di rigetto). Il reclamante, infatti, non asserisce di aver inoltrato reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione entro il termine di trenta giorni indicato sulla decisione.
5.3 Il rigetto va confermato anche per quanto concerne gli interessi di mora, di fr. 89.75, maturati dalla scadenza di pagamento del 2 aprile 2016 fino al 16 febbraio 2017, così come risulta dal conteggio accluso all’istanza. Il saggio, del 2,5%, degli interessi maturati e correnti si fonda sulla legge (art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 2 e tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2016 [BU 58/2015 575-576]).
5.4 L’escutente non ha invece prodotto la diffida del 5 luglio 2016 per cui pretende di prelevare la tassa di fr. 50.– posta in esecuzione, allegando all’istanza di rigetto unicamente un semplice conteggio di stessa data. In assenza della diffida stessa o di una decisione separata che accertasse l’obbligo dell’escusso di pagarla, il Giudice di pace non era autorizzato a rigettare l’opposizione in via definitiva anche per tale importo, stante il carattere documentale della procedura (sopra consid. 2). S’impone pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il reclamo su questo punto e di riformare il giudizio di primo grado nel senso dell’ammissione parziale dell’istanza limitatamente a fr. 4'205.75 (fr. 4'116.– più gli interessi di fr. 89.75 maturati fino al 16 febbraio 2017), oltre agli interessi correnti del 2.5% su fr. 4'116.– dal 17 febbraio 2017.
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nel caso concreto, come d’altronde già avvenuto per le “imposte speciali 2014” del Comune di __________ oggetto della sentenza emessa il 29 marzo 2017 da questa Camera (inc. 14.2016.307), ancora una volta RE 1 non si avvale di nessuna delle sopra indicate eccezioni liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere in discussione la decisione fiscale rimproverando al Giudice di pace di non aver valutato “l’intera contesa fiscale” e chiedendo una copia del documento dettagliato “per chiarire il dubbio”. Orbene, tali richieste sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale. Esse sarebbero dovute semmai essere presentate con un reclamo alla competente autorità di tassazione entro il termine indicato in calce alla decisione. Non essendo ciò stato il caso, come ben noto al reclamante in seguito alla sentenza del 29 marzo 2017 citata in precedenza (consid. 6), essa è divenuta definitiva e vincola questa Camera, ovvero limitatamente agli importi stabiliti con una decisione prodotta dall’istante (sopra, consid. 5.2-5.4).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto esprimersi sul reclamo. Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso dal Giudice di pace, il dispositivo sulle spese processuali può rimanere invariato.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'255.75 complessivi (fr. 4'116.– + fr. 89.75 + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'205.75 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 4'116.– dal 17 febbraio 2017.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).