Incarto n. 14.2017.37
Lugano 25 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.1205 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 21 dicembre 2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 marzo 2017 dal Pretore con cui ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal reclamante al precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a domanda di CO 1 per l’incasso dell’attestato di carenza beni n. __________ del 29 agosto 1995 di fr. 67'747.15;
preso atto dello scritto del 23 marzo 2017 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
ritenuto che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che ai fini del giudizio su spese e indennità, in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (e in caso d’impugnazione l’appellante o il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
considerato nondimeno, nel caso concreto, che si giustifica eccezionalmente di prescindere dal riscuotere spese vista la situazione finanziaria verosimilmente difficile in cui si trova il reclamante;
precisato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 67'747.15, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).