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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2017 14.2017.33

18. April 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,255 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Annullamento della decisione non motivata e rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio

Volltext

Incarto n. 14.2017.33

Lugano 18 aprile 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 16 gennaio 2017 da

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Amministrazione federale delle finanze, Berna)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 7 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 febbraio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 410.– oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2016, indicando quale titolo di credito il decreto penale dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) del 17 novembre 2015 relativo alla ricezione dei programmi radiofonici e televisivi “almeno dal 12 dicembre 2014”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 gennaio 2017 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 gennaio 2017.

                            C.  Statuendo con decisione del 23 febbraio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’i­stante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 marzo 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso concreto nell’incarto della Giudicatura di pace non figura la prova che la sentenza impugnata sia stata inviata con raccomandata. Ne discende che, in assenza di prova della data di notifica, il cui onere grava sull’au­­torità notificatrice (DTF 136 V 309 consid. 5.9; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016 consid. 4.2), il reclamo presentato da RE 1 solo il 9 marzo 2017 è da considerare tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nel reclamo RE 1 ricorda di avere sostenuto nelle sue osservazioni all’istanza che prima della conclusione di un abbonamento di telefonia mobile con la Swisscom, nel giugno del 2016, essa non aveva mai avuto alcun apparecchio di ricezione di programmi radiofonici o televisivi, e che aveva a diverse riprese contestato le pretese dell’istante (rappresentata dalla Billag SA) riferite al pagamento di una multa per il periodo antecedente al giugno del 2016. La reclamante si duole che il Giudice di pace abbia accolto l’istanza "senza alcuna motivazione logica e nonostante tutta la documentazione inviata".

                             3.  Ora, sta di fatto che il primo giudice non si è affatto determinato sugli argomenti invocati dalla reclamante nelle sue osservazioni all’istanza, non consentendole di capire i motivi – appunto non esplicitati – della decisione impugnata e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Tale assenza di motivazione, non fondata sull’art. 239 cpv. 1 CPC, costituisce una manifesta violazione della legge (art. 238 lett. g CPC) e del diritto di essere sentita della reclamante (art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC), che non incombe a questa Camera di sanare in questa sede, la contestazione vertendo anche sui fatti e sui documenti prodotti in prima sede (cfr. sentenza della CEF 14.2014.221 del 23 febbraio 2015 consid. 4.2). D’altronde, la Camera non sarebbe comunque stata in misura di pronunciarsi essa stessa sull’istanza, perché la Giudicatura di pace non le ha trasmesso gli atti di causa completi (come invece prescritto dall’art. 327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui – è bene ricordare – una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC): i documenti prodotti dall’istante le sono infatti già stati ritornati con la sentenza avversata.

                                  La decisione impugnata va pertanto annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo avere richiamati dall’istante i documenti acclusi all’istanza, provveda a emanare un nuovo giu­dizio contenente una motivazione scritta succinta. Egli, in particolare, esaminerà se la documentazione prodotta dalla convenuta possa essere considerata come un ricorso contro il decreto penale dell’UFCOM del 17 novembre 2015, suscettivo di ostacolarne l’esecutività e pertanto anche la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il Giudice di pace darà atto nella nuova decisione dell’esito di tale esame con i motivi della soluzione scelta.

                             4.  Siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2).

                             5.  Poiché la necessità del rinvio della causa al primo giudice non è causata dalle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali. Non si pone poi problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Le spese ed eventuali ripetibili di prima sede saranno fissate un’altra volta con il nuovo giudizio.

                             6.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 410.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio.

                             2.   Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –a.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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