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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.05.2017 14.2017.24

8. Mai 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,325 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decisione di reiezione della domanda di rinvio dell’udienza non ritirata dal convenuto. Rinnovo della richiesta tardivo

Volltext

Incarto n. 14.2017.24

Lugano 8 maggio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 dicembre 2016 da

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015, indicando quale titolo di credito l’“accor­­do – riconoscimento di debito del 16.07.2014”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 dicembre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con ordinanza del 22 dicembre 2016, le parti sono state citate all’udienza di contraddittorio fissata per il 31 gennaio 2017. Il 12 gennaio 2017, RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza allegando che alla data prevista egli sarebbe stato all’estero “per ragioni lavorative” e preavvisando la sua assenza anche nel periodo dal 7 al 12 febbraio 2017. Il Pretore ha respinto la richiesta con ordinanza del 16 gennaio 2017, considerando che i motivi indicati dal convenuto non apparivano sufficienti né sufficientemente documentati e non rientravano fra quelli previsti dall’art. 136 CPC. RE 1 non ha ritirato la raccomandata contenente la decisione appena citata. Egli ha quindi spedito per fax alla Pretura, il 30 gennaio 2017 alle ore 16:56, una copia della sua richiesta di rinvio già formulata il 12 gennaio. L’indomani, il Pretore ha confermato l’udienza per le ore 11:00 respingendo nuovamente la richiesta di rinvio per gli stessi motivi già esposti nella decisione del 16 gennaio. All’udienza, è poi comparso il solo istante, che ha confermato la sua domanda.

                            C.  Statuendo con decisione del 31 gennaio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 febbraio 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previo conferimento dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 febbraio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nel reclamo RE 1 si duole che il Pretore ha statuito sulla sua domanda di rinvio dell’udienza di contraddittorio solo dopo aver deciso nel merito, invece di avvisarlo del rifiuto per tempo, dandogli così la possibilità di organizzarsi in un altro modo. Il reclamante sostiene che la sua assenza all’udienza era oggettivamente giustificata, poiché era stato citato a comparire dinnanzi al Tribunale di Milano per il medesimo giorno alle ore 11:30. Egli si lamenta infine che la decisione di reiezione della richiesta di rinvio è priva di motivazione, se non per un richiamo all’art. 136 CPC palesemente senza rilievo nella fattispecie.

                             3.  Orbene, il Pretore ha tempestivamente statuito sulla domanda di rinvio formulata il 12 gennaio 2017 dal convenuto già il 16 gennaio. Che la decisione non gli sia giunta è addebitabile a colpa sua, perché egli avrebbe dovuto organizzarsi per ritirare la raccomandata della Pretura entro la scadenza del termine di gia­cenza postale fissata al 24 gennaio 2017 (act. III). Ad ogni modo essa è da reputarsi notificata a tale data, siccome il reclamante doveva ovviamente aspettarsi una risposta alla sua richiesta di rinvio (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Il fax inviato a fine pomeriggio del giorno precedente all’udienza era d’altronde manifestamente tardivo, nel senso dell’art. 135 lett. b CPC, per tacere del fatto che era una semplice copia della richiesta del 12 gennaio, già respinta dal Pretore il 16 gennaio. Contrariamente, infine, a quanto afferma il reclamante, le decisioni del Pretore (del 16 co­me del 31 gennaio) sono motivate e, a parte una svista nella citazione della norma topica (art. 136 anziché 135 CPC), sono anche corrette, perché indeterminate “ragioni lavorative” non sono in sé un motivo di rinvio, specie se non sono documentate. Quanto alla citazione di RE 1 all’udienza del Tribunale di Milano del 31 gennaio 2017 (doc. E accluso al reclamo), si tratta di un documento nuovo che non può essere preso in considerazione in questa sede (sopra consid. 1.2). Il diritto del reclamante di essere sentito non è quindi stato leso.

                             4.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 con­sid. 4.1.1). Nella fattispecie, l’accordo sottoscritto da RE 1 il 16 luglio 2014, con cui si è impegnato a versare a CO 1 fr. 50'000.– entro il 31 gennaio 2015 (doc. B annesso al­l’istanza) costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF per l’importo posto in esecuzione (doc. A). Nulla muta al riguardo l’accenno nel reclamo agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale che vede coinvolte le parti, trattandosi di allegazione nuova – e quindi irricevibile (sopra consid. 1.2) – peraltro non minimamente resa verosimile (giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF). Infondato, il reclamo va di conseguenza respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo.

                             5.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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