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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.2018 14.2017.230

24. Mai 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,278 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione. E-mail presentata solo in seconda istanza. Divieto dei nova

Volltext

Incarto n. 14.2017.230

Lugano 24 maggio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0329-2017-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 23 novembre 2017 dalla

RE 1 (rappresentata dall’RA 1, __________)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 14 dicembre 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 dicembre 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 3'240.– oltre agli interessi del 5% dal 28 novembre 2015, indicando quale titolo di credito la “Fattura __________ (__________) in sospeso del 29.10.2015 per acquisto film adesivo catarifrangente tutelato”.

                                  B.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 novembre 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Il Giudice di pace adito, rilevato che la convenuta ha sede a S. Antonino, ha trasmesso gli atti alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco per competenza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 4 dicembre 2017, il Giudice di pace del Circolo di Giubiasco ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 50.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 dicembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 6 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che non è stato prodotto il precetto esecutivo menzionato nell’istanza e che inoltre, tra i documenti versati agli atti, non vi è traccia di alcuna documentazione che possa costituire riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Da qui la reiezione del­l’istanza.

                                   4.   Al reclamo la RE 1 allega copia della domanda d’ese­­cuzione e un’e-mail inviatale da __________ della CO 1, con la quale l’escussa comunicava all’escutente che per poter procedere al pagamento della fattura n. __________ – emessa dall’istante per il servizio di fustellatura di materiali difficili prestato dalla PI 1 – necessitava di un documento ufficiale confermante che la RE 1 aveva rilevato il pacchetto clienti della PI 1. Sennonché trattasi di un documento prodotto per la prima volta in questa sede, di cui non è possibile tenere conto stante il divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Siccome, d’altronde, tra i documenti acclusi all’istanza non figura alcun riconoscimento di debito recante la firma della convenuta, manca la condizione essenziale stabilita dall’art. 82 cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. La decisione impugnata merita pertanto conferma.

                                   5.   Per abbondanza, giova precisare, a scanso di equivoci, che costituisce riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare all’escutente una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). La validità di un’e-mail quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione è di principio vincolata all’esistenza di una firma elettronica riconosciuta (Veuillet, in: Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 30 ad art. 82 LEF). In tal senso, appare già di primo acchito alquanto dubbia la qualità di titolo di rigetto dell’e-mail inviata da __________, per tacere del fatto che la volontà di pagare dell’escussa pare vincolata non solo alla presentazione di un documento ufficiale confermante che la RE 1 ha rilevato il pacchetto clienti della PI 1, ma anche alla conferma che i costi causati da un errore di calcolazione della PI 1 sono “ripresi” dalla RE 1. Nulla osta, ad ogni modo, a che la reclamante faccia valere le sue ragioni in una procedura ordinaria di merito (v. sopra consid. 2).

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni in questa sede.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'240.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–, ; –.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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