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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.06.2018 14.2017.214

4. Juni 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,986 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Verifica della conformità di un documento all’originale. Cessione del credito posto in esecuzione. Identità tra la pretesa in esecuzione, il credito riconosciuto e quello ceduto agli istanti. Esigibilità

Volltext

Incarto n. 14.2017.214

Lugano 4 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2017.641 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24 luglio 2017 da

CO 1, __________ CO 2, __________ CO 3, D-__________ CO 4, D-__________ CO 5, D-__________ (patrocinati dall’avv. PA 2, __________)  

contro

RE 1, (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 20 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 novembre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 9 marzo 2007 la fiduciaria (“Treuhand”) CO 1 (in seguito “il trust”) – società figlia della __________ F__________ (in seguito “la fondazione”) – da una parte e RE 1 dall’altra hanno sottoscritto una convenzione confidenziale (“Vertrauliche Vereinbarung”), con cui la prima si è impegnata, per conto e nell’interesse di PI 1 (“im Auftrag und zum Nutzen von Herrn PI 1”) ad acquisire dal secondo un quadro attribuito dalle parti al M__________ e a rivenderlo, pagandogli € 3'000'000.– nella misura in cui il ricavato netto della rivendita lo permettesse, oltre alla metà dell’eventuale eccedenza. Secondo il punto 5 del contratto il mutuo complessivo di fr. 740'000.– concesso al venditore fino a quel momento dal trust “o” da PI 1 per diversi investimenti ed esborsi può essere compensato dalla fiduciaria con il prodotto della vendita spettante al venditore in caso di rivendita (“Das bis heute dem “Verkäufer” von der “Treuhand” oder von Herrn PI 1 gegebene Gesamtdarlehen von 740'000.– SFR für diverse Investitionen und Aufwendungen kann von der “Treuhand” im Wiederverkaufsfalle mit dem “Verkäufer” zustehenden Verkaufserlös verrechnet werden”).

                                         PI 1 è deceduto il 29 gennaio 2013 e ha lasciato eredi la moglie PI 2 e i tre figli CO 2, CO 1 e PI 3.

                                  B.   Agendo in nome e per conto della comunione ereditaria fu PI 1, il 24 giugno 2014 l’esecutore testamentario, avv. __________, ha notificato a RE 1 la richiesta di restituzione del prestito di fr. 740'000.– entro sei settimane e il 19 febbraio 2015 l’ha escusso in nome e per conto del trust e degli eredi fu PI 1 per la stessa somma, oltre agli interessi del 5% dall’11 agosto 2014. Accogliendo il reclamo interposto dall’escusso, con sentenza (14.2016.68) del 19 settembre 2016 questa Camera ha riformato la decisione emessa il 10 marzo 2016 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campa­gna nel senso di respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Ha infatti considerato che il prestito è stato concesso sia dal trust sia dal defunto in una rispettiva proporzione non precisata, sicché non era certo che vi fosse identità tra escutenti (il trust e gli eredi in solido) e creditori (il trust e il defunto per singole parti indeterminate). Inoltre, appariva dubbia la validità della disdetta del mutuo, significata dal solo esecutore testamentario.

                                  C.   Il 9 maggio 2017 CO 2, CO 1 e gli eredi fu PI 3 (nel frattempo deceduta il 27 novembre 2016), ossia i di lei tre figli CO 3, CO 4 e CO 5, hanno raggiunto una transazione (denominata “Convenzione”) davanti alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna con PI 2, il trust e la fondazione, ai termini della quale il trust, la fondazione e la vedova, “nella sua qualità di beneficiaria finale di queste entità giuridiche”, hanno ceduto a CO 2, CO 1, CO 3, CO 4 e CO 5 un credito di complessivi fr. 1'100'000.– nei confronti di RE 1, con la seguente precisazione: “Si tratta in particolare di un prestito di fr. 740'000.– elargito all’epoca dal defunto al signor RE 1, e di un importo di fr. 360'000.– pagato dal defunto stesso a quest’ultimo quale acconto per l’acquisto del dipinto di cui sopra”. Il 10 maggio 2017, i cessionari hanno poi notificato a RE 1 una nuova disdetta del noto mutuo.

                                  D.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 luglio 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 hanno escusso RE 1per l’in­­casso di fr. 740'000.– oltre agli interessi del 5% dall’11 agosto 2014, indicando quale titolo di credito la “Convenzione 09.03.2007, disdetta 24.06.2014, disdetta 10.05.2017, transazione giudiziale 09.05.2017”.

                                  E.   Avendo RE 1 Metzger interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 luglio 2017 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. All’udien­­za di discussione tenutasi il 5 settembre 2017, gli istanti hanno confermato la loro domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.

                                  F.   Statuendo con decisione del 3 novembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.– e un’indennità di fr. 3'700.– a favore dell’i­­stante.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 l’8 novembre 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto sabato 18 novembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 20 novembre, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   All’udienza di contraddittorio del 5 settembre 2018 gli istanti hanno mostrato al solo Pretore l’originale in versione integrale della “convenzione” (sopra ad C) prodotta in estratto quale doc. F, di cui egli ha constatato la conformità all’originale. Avverso tale modo di procedere l’escusso nulla ha eccepito in prima sede. Solo con il reclamo egli se ne lamenta, rimproverando al primo giudice di non avergli dato la possibilità di esperire la benché minima verifica al riguardo. Ora, eventuali vizi di forma che una parte può sollevare prima della sentenza devono essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in seguito, salvo offendere l’art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336 consid. 2.2, 134 I 21 consid. 4.3.1, 132 II 496 consid. 4.3). Una parte non può, in altri termini, attendere l’emanazione del giudizio per formulare censure d’ordine che avrebbe potuto opporre in precedenza (sentenza della CEF 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid. 1.1/a+c). Ne discende che l’asserita violazione del diritto del reclamante di consultare gli atti va respinta e il contenuto del doc. F considerato conforme all’originale.

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                   4.   Ricordato che nel sottoscrivere la convenzione “confidenziale” del 9 marzo 2007 il convenuto ha riconosciuto di avere un debito di complessivi fr. 740'000.– nei confronti del trust e del defunto PI 1, nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto valida la sua cessione a favore degli istanti, ritenendo in particolare che l’omessa indicazione della data sulla “convenzione” transattiva non ne pregiudica la validità, poiché l’estratto accluso all’istanza (doc. F) è conforme all’originale dell’accordo transattivo raggiunto in Pretura il 9 maggio 2017. E anche se la cessione in questione non menziona esplicitamente la convenzione del 9 marzo 2007, a mente del primo giudice è evidente l’i­dentità tra il credito di fr. 740'000.– indicato nella cessione e quello di medesima entità al quale fa riferimento il punto 5 della convenzione del 2007, poiché non risulta che RE 1 abbia ricevuto un altro mutuo di fr. 740'000.–. Del resto, stante quanto accertato nella precedente procedura di rigetto dell’oppo­­sizione, è chiara l’intenzione di tutte le parti di fare in modo che, con la sottoscrizione della cessione, vi sia un solo e unico titolare del credito di fr. 740'000.– oggetto del riconoscimento di debito. Più precisamente, il trust e la vedova hanno in tal modo chiaramente inteso cedere la propria parte del credito di fr. 740'000.– agli altri eredi del defunto già creditori per il restante importo, riconoscendo così esplicitamente che questi ultimi sono titolari dell’intero credito e sono legittimati a farlo valere nei confronti del debitore.

                                         Il Pretore ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata dal convenuto, secondo cui il diritto di chiedere la restituzione del mutuo era subordinato alla condizione, non ancora realizzatasi, dell’ac­­quisto e della successiva rivendita da parte del trust della tela del M__________ e poteva essere esercitato soltanto mediante compensazione con il prezzo della compravendita. Questo perché ciò non trova riscontro nella convenzione del 9 marzo 2007, dalla quale risulta invece che i mutuanti avevano la possibilità, ma non il dovere di compensare il mutuo con il prezzo della compravendita dell’opera.

                                   5.   Nel reclamo RE 1 rileva anzitutto che agli atti non vi è nulla che possa garantire l’assoluta identità fra il credito indicato nel precetto esecutivo, l’importo menzionato nello stralcio di convenzione di cessione accluso all’istanza e i fr. 740'000.– indicati nella convenzione confidenziale del 2007, benché secondo lui sarebbe stato facile per gli istanti fare espresso riferimento all’ac­­cordo del 2007 nella convenzione di cessione, se l’importo di cui si fa menzione fosse stato proprio quello. La cessione, invece, fa riferimento a un mutuo di fr. 740'000.– “elargito all’epoca dal defunto al signor RE 1”, motivo per il quale non vi è verosimiglian­za sull’identità del credito indicato in essa con quello menzionato nella convenzione del 2007, in quest’ultima la somma complessiva di fr. 740'000.– è espressamente ricondotta agli importi erogati in varie riprese dal trust o da PI 1 per diversi investimenti e spese.

                                         Orbene, così argomentando il reclamante non dimostra il carattere per ipotesi manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC) dell’accertamento contrario del Pretore, secondo cui le parti hanno voluto con la cessione in questione (doc. F, punto 4) fare in modo che vi fosse un solo titolare dell’intero credito di restituzione del mutuo (gli eredi senza il trust) per ovviare al problema sorto nella precedente procedura di rigetto (doc. E). D’al­­tronde il reclamante non pretende, per avventura, che il “defunto”, ossia PI 1 (v. doc. F a pag. 1), gli abbia concesso un altro prestito di fr. 740'000.– nel contesto dell’“ac­­quisto del dipinto di cui sopra” (doc. F ad 4 i.f.). È quindi priva di rilievo la denominazione imprecisa del prestito (che sì non è stato elargito dal solo defunto) figurante nella convenzione di cessione, la vera volontà dei contraenti non lasciando dubbi (art. 18 cpv. 1 CO). La sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                   6.   RE 1, inoltre, ribadisce che agli atti non vi è alcun documento che attesti a quanto ammontava il credito vantato nei suoi confronti dal trust, dalla fondazione e dalla vedova, “nella sua qualità di beneficiaria finale di queste entità giuridiche”. Visto che tra i vari essentialia negotii di una cessione di credito si annovera l’esigenza di una designazione chiara del credito oggetto della cessione, egli sostiene che in concreto il credito ceduto, siccome non è né determinato né determinabile, non poteva essere oggetto di cessione.

                                6.1   Una volta ancora, però, il reclamante omette di confrontarsi compiutamente con l’argomentazione del Pretore, che a ragione ha considerato la questione superata nella procedura in esame, giacché il trust ha ceduto agli istanti la sua quota del credito – qualunque essa fosse – sicché essi, nella loro qualità di cessionari, sono titolari dell’intera pretesa di fr. 740'000.–.

                                6.2   Certo, a mente del reclamante sarebbe più che verosimile che PI 2, in quanto non è menzionata nella cessione tra gli istanti, sia rimasta creditrice nei suoi confronti di quella parte di credito vantato dal defunto marito a lei spettante per successione. Nulla negli atti indica, a suo parere, che la vedova abbia rinunciato a tutte le sue spettanze ereditarie a favore degli altri eredi oppure abbia ceduto agli stessi la sua quota parte di quel non meglio definito credito che il defunto marito avrebbe avuto nei confronti del reclamante. Al contrario, nella cessione è chiaramente scritto che la vedova interviene unicamente “nella sua qualità di beneficiaria finale di queste entità giuridiche” (il trust e la fondazione) e non nella sua veste di erede del defunto marito. La procedura esecutiva avrebbe quindi dovuto essere avviata anche da lei, quale membro della comunione ereditaria fu PI 1.

                                         Anche questa censura dev’essere disattesa. Infatti, PI 2 è menzionata solo tra i cedenti e non tra i cessionari, sicché nel sottoscrivere la transazione essa ha accettato che l’intera pretesa, specificatamente quantificata in fr. 740'000.– nell’atto di cessione (doc. F), fosse trasferita ai soli cessionari, compresa l’ipotetica quota ereditata dal defunto marito, alla quale essa non avrebbe già rinunciato prima della cessione. Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.

                                   7.   A mente del reclamante l’esigibilità del credito di fr. 740'000.– e la sua compensabilità è stata fissata unicamente in caso e al momento della rivendita dell’opera d’arte a terzi da parte del trust a un prezzo superiore a € 3'000'000.– al netto delle spese, delle provvigioni di terzi nonché degli onorari della fiduciaria.

                                7.1   Ebbene il contratto di compravendita del 2007 dispone espressamente che il credito di restituzione del mutuo può (“kann”) essere compensato dal trust in caso di rivendita del quadro con la parte del prezzo di vendita spettante a RE 1 (sopra ad A). Come correttamente evidenziato dal Pretore, con tale formulazione le parti non hanno condizionato l’esigibilità del credito alla rivendita dell’opera d’arte a terzi, ma si sono limitate a concedere al trust la possibilità (e non l’onere) di procedere a una compensazione nell’ipotesi l’operazione di acquisto e di rivendita del quadro si perfezionasse. Nulla ostava quindi a che il credito di rimborso diventasse esigibile alla scadenza del termine di disdetta di sei settimane (giusta l’art. 318 CO) intimato il 10 maggio 2017 dall’avv. PA 2 all’escusso per conto di tutti gli istanti (doc. G), ovvero prima dell’avvio dell’esecuzione – inteso come momento della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4; sentenze della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 7, 14.2014.85 del 10 set­tembre 2014 consid. 6.4, 14.2013.18 del 13 marzo 2013 consid. 3.2; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 77 ad art. 82 con numerosi riferimenti) – verificatosi nel caso specifico il 18 luglio 2017 (doc. H).

                                7.2   Ne discende che anche la censura d’inesigibilità del credito posto in esecuzione dev’essere respinta, ciò che segna la sorte del reclamo.

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 740'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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