Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2018 14.2017.201

16. März 2018·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,930 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Riconoscimento di fallimento estero. Estensione del fallimento della società in nome collettivo italiana ai soci. Compatibilità con l’ordine pubblico svizzero

Volltext

Incarto n. 14.2017.201

Lugano 16 marzo 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (riconoscimento di fallimento estero) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 ottobre 2017 dal curatore fallimentare

dr. RA 3, I-__________ (patrocinato dall’__________. RA 4 e dall’ RA 2 )  

intesa al riconoscimento in Svizzera della sentenza 23 settembre 2015 del Tribunale ordinario di __________, prima Sezione civile, con cui sono stati decretati i fallimenti di

RE 1, I-__________ e dei soci PI 1, I-__________ PI 2, I-__________

giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2017 presentato dal curatore dr. RA 3 contro la decisione emessa il 17 ottobre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 23 settembre 2015 (n. __________), il Tribunale ordinario di __________, prima Sezione civile, ha dichiarato il fallimento della RE 1 così come dei soci (e coniugi) PI 1 e PI 2, e ha nominato quale curatore del fallimento il dr. RA 3.

                                  B.   Con sentenza del 17 ottobre 2017, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza del curatore RA 3 volta al riconoscimento in Svizzera dei tre fallimenti decretati in Italia, ritenendo che la sentenza italiana non specificasse l’estensione del fallimento anche ai soci della società in nome collettivo e che gli unici beni situati in Svizzera indicati dall’istan­te risultavano appartenere al socio PI 2 e non alla società. Per il medesimo motivo, il Pretore ha respinto anche la richiesta di provvedimenti conservativi in via supercautelare presentata con l’istanza.

                                  C.   Contro la decisione appena citata, il curatore ha interposto recla­mo il 31 ottobre 2017 e ne ha postulato l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza. In via supercautelare egli ha anche chiesto di accogliere “l’istanza supercautelare di azione dei provvedimenti conservativi ai sensi dell’art. 168 LDIP”.

                                  D.   Con decisione del 24 novembre 2017, la Camera ha parzialmente accolto l’istanza supercautelare facendo ordine all’Ufficio fallimenti (UF) di Lugano di procedere immediatamente a inventariare il conto n. __________ intestato a PI 2 presso la C__________ SA di L__________ (con divieto di effettuare pagamenti da tale conto) e la cassetta di sicurezza presa in locazione dallo stesso PI 2, apponendovi i suoi sigilli. Ha parimenti ordinato all’UF d’inventariare presso l’__________ SA (in seguito l’__________) la polizza n. __________ intestata al socio PI 2 e a vietargli di pagare indennità in virtù di tale polizza. La Camera ha infine ordinato la notificazione dell’istanza, della decisione impu-gnata e del reclamo a PI 2 e ad PI 1, e per il loro tramite alla RE 1, ed è stato assegnato loro un termine per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza cautelare e all’istanza di riconoscimento.

                                  E.   La notifica della predetta ordinanza ai soci non essendo andata a buon fine per l’inesattezza dell’indirizzo fornito dall’istante, è stata rinnovata il 10 gennaio 2018 al nuovo recapito comunicato dall’istante. PI 1 l’ha ritirata il 22 gennaio 2018 mentre PI 2 l’ha respinta lo stesso giorno. Entro il termine di dieci giorni impartito loro, essi non hanno presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP), inesistenti nelle relazioni tra la Svizzera e l’Italia (sentenza della CEF 14.2001.40/14.2004.34 del 15 settembre 2004 consid. 2). Salvo disposizioni contrarie degli art. 166 segg. LDIP, la procedura di riconoscimento di un fallimento estero è disciplinata dagli art. 338 segg. CPC (art. 335 cpv. 3 CPC).

                                   2.   La sentenza impugnata – emanata in materia di riconoscimento di un fallimento estero – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC; Braconi in: Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 16 ad art. 167 LDIP) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 2 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 ottobre 2017 contro la sentenza notificata ai patrocinatori del curatore fallimentare il 23 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   3.   Per i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a-c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

                                        1)  la decisione da delibare decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art. 166 LDIP;

                                        2)  paia verosimile l’esistenza di beni del fallito nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino);

                                        3)  il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del fallito;

                                        4)  l’istante sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

                                        5)  all’istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto fallimentare straniero;

                                        6)  detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

                                        7)  non sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2); in caso di sentenza contumaciale, all’istanza deve essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente secondo il diritto della sua dimora abituale o della sua sede, ed in tempo congruo per presentare le proprie difese;

                                        8)  lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

                                   4.   Nella sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che il Tribunale ordinario di __________ avesse dichiarato il fallimento solo della società in nome collettivo, e non esplicitamente anche dei soci, ciò che a suo parere impediva il riconoscimento in Svizzera del­l’estensione del fallimento ai soci, sebbene tale estensione sia prevista dall’art. 147 comma 1 della legge fallimentare italiano, poiché oggetto della delibazione è la sentenza di fallimento e non la legge.

                                         Secondo il Pretore manca poi un altro presupposto, quello del domicilio dei soci in Italia, il decreto da delibare essendo silente al riguardo. D’altronde, osserva il primo giudice, pure il fallimento della società non può essere riconosciuto perché gli unici beni situati in Svizzera indicati nell’istanza risultano di pertinenza di PI 2 e non della RE 1.

                                   5.   Nel reclamo il curatore fallimentare si dilunga sull’istituto del­l’estensione del fallimento ai soci e sulla sua compatibilità con l’ordine pubblico svizzero. Il problema è però un altro, giacché il Pretore non ha invocato alcuna violazione dell’ordine pubblico svizzero. In realtà, la motivazione della sentenza impugnata è errata perché nella sua sentenza del 23 settembre 2015 la prima sezione del Tribunale ordinario di __________ ha esplicitamente dichiarato “il fallimento della RE 1 […], di PI 1 […] e di PI 2 […]” (doc. C annesso all’istanza, pag. 2). Indubbiamente, quindi, il fallimento è stato decretato anche nei confronti dei soci personalmente.

                                   6.   Anche gli altri presupposti per il riconoscimento della decisione di fallimento italiana in Svizzera (sopra consid. 3) sono dati, e ciò sia per la società che per i soci PI 1 e PI 2. In effetti, l’istanza è stata presentata dal curatore fallimentare (doc. A e B), il giudizio italiano risulta provvisoriamente esecutivo in Italia e ne è stato prodotto un esemplare completo e autenticato (doc. C), non s’intravvedono motivi d’incompatibilità con l’ordine pubblico materiale o formale svizzero, in particolare per quanto riguarda l’estensione del fallimento della società ai soci (DTF 126 III 109 i.f.; sentenza della CEF 14.2005.7/8 dell’8 giugno 2005 consid. 3.6/a) e la citazione dei debitori contumaci (il fallimento è stato chiesto dallo stesso rappresentante legale della società, doc. C pag. 1), e infine l’Italia è considerata concedere la reciprocità (DTF 126 III 106 consid. 2/d).

                                6.1   È d’altronde adempiuto anche il presupposto dell’interesse degno di protezione e della competenza territoriale del giudice adito, siccome il socio PI 2 risulta titolare di un conto e di una cassetta di sicurezza presso la succursale luganese della CDB 2 SA (doc. D e F, ultima pagina [posizione “Location coffre annuel 2016”] accluso all’istanza) e di una polizza d’assicu­­razione previdenziale presso l’__________ con un valore di riscatto di € 48'492.15 al 1° ottobre 2016 (doc. H). Il fatto che l’istante non abbia reso verosimile l’esistenza in Svizzera di beni di pertinenza della società e dell’altra socia non osta al riconoscimento della decisione italiana, che ha carattere unitario.

                                6.2   Il fallimento è stato pronunciato nello Stato – l’Italia – in cui la società fallita ha la sede e i soci il domicilio (v. i certificati di residenza richiesti dalla Camera).

                                   7.   In definitiva, il reclamo va accolto, e dal momento che la causa è matura per il giudizio, la Camera può statuire essa stessa sul­l’istanza e riconoscere in Svizzera la sentenza 23 settembre 2015 del Tribunale ordinario di Como (art. 317 cpv. 3 lett. b CPC).

                                   8.   Le spese processuali relative al presente giudizio e al decreto cautelare del 24 novembre 2017, il cui importo è determinato in funzione della tariffa giudiziaria cantonale (art. 96 CPC, 1 e 14 LTG), oltre alle spese dell’ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all’eventuale sospensione per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico dell’istante (art. 169 cpv. 1 LEF per analogia) (Kaufmann-Kohler/Rigozzi in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 167 LDIP; Braco­ni, op. cit., n. 15 ad art. 167 LDIP).

                                   9.   La decisione che concede il riconoscimento dev’essere pubblicata e comunicata agli uffici di esecuzione e dei fallimenti, così come agli uffici dei registri fondiario e di commercio (art. 169 cpv. 1 LDIP). Contro la stessa è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, senza riguardo al valore litigioso (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; DTF 135 III 569; Braconi, op. cit., n. 18 ad art. 167).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e così riformata;

                                          1.    L’istanza è accolta.

                                          1.1  Di conseguenza, il fallimento della RE 1, I-__________, come pure dei soci PI 1, I-__________, e PI 2, I-__________, decretato il 23 settembre 2015 dal Tribunale ordinario di __________, prima Sezione civile, è riconosciuto in Svizzera.

                                                 1.1.1   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio dei fallimenti di Lugano perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni dei falliti situati in Svizzera.

                                                 1.1.2   Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico e da anticipare dall’istante, nella misura richiesta dall’Ufficio dei fallimenti di Lugano.

                                          1.2  È ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 1'500.–, è posta a carico dell’istante.

                                   3.   Notificazione a:

–; –  PI 1, __________, __________; –  PI 2, __________, __________; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2017.201 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.03.2018 14.2017.201 — Swissrulings