Incarto n. 14.2017.194
Lugano 22 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 giugno 2017 da
CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, (patrocinati dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. dott. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con rogito del 6 giugno 2007 la PINT2 1, in __________, ha concesso a PINT4 1 e a CO 1 dei diritti di compera illimitatamente trasmissibili per cessione o eredità su sei quote di comproprietà per piani (PPP) della particella n. __________ RFD di __________ (sulla quale sorgono due palazzine denominate __________) come pure su 14/28 della PPP n. __________ dello stesso fondo adibita a posteggi. Al punto 16 l’amministratore unico della società, ing. RE 1, si è costituito debitore solidale con la PINT2 1, in virtù dell’art. 175 CO, per tutti gli impegni economici e finanziari presenti e futuri che dovessero scaturire dall’atto di compravendita e si è riconosciuto legittimato passivamente in eventuali cause promosse dai beneficiari o futuri cessionari del diritto di compera.
Sulla scorta di quattro contratti di cessione ed esercizio dei diritti di compera in questione conclusi rispettivamente il 25 aprile 2008, il 29 novembre 2008, il 18 febbraio 2009 e il 20 marzo 2009 con PINT4 1 e CO 1, CO 6 e CO 7, CO 5, CO 2, CO 3 e CO 4 sono diventati proprietari delle unità n. __________, rispettivamente n. __________, __________ e __________, così come della relativa quota di comproprietà dell’unità adibita a posteggi. Salvo nel terzo rogito, il notaio ha reso edotti gli acquirenti dell’obbligo solidale assunto da RE 1 nel rogito del 6 giugno 2007. D’altronde, il 1° aprile 2009 PINT4 1 e CO 1 hanno esercitato il proprio diritto di compera sull’unità n. __________ e sulla relativa quota di comproprietà dell’unità adibita a posteggi, per poi il primo cedere la sua quota di comproprietà al secondo il 12 ottobre 2016.
B. Il 12 luglio 2013, i condomini appena citati, il 7 novembre 2013 la PINT2 1 quale “promotrice”, rappresentata dal suo amministratore unico RE 1, e in data imprecisata la società PINT3 1, in __________, hanno sottoscritto una “Convenzione” avente quale scopo principale quello di “evitare lunghe e costose procedure”, nonché di “giungere a una definizione certa dei difetti [riscontrati negli immobili] e degli eventuali interventi necessari alla loro eliminazione”. Per questo motivo i condomini e la PINT2 1 hanno nominato la PINT3 1 quale “Perito arbitratore”, incaricandola di allestire una perizia sui difetti riscontrati dagli istanti e già notificati alla promotrice. Al punto d) della convenzione, le parti hanno in particolare stabilito che “le conclusioni del nominato Perito arbitratore saranno vincolanti per le parti. Più precisamente, in caso di un eventuale futuro contenzioso, [esse] si danno atto che queste conclusioni vincoleranno pure il giudice di merito, ai sensi dell’art. 189 CPC”.
Inoltre, per quanto di rilievo nella presente procedura, con la suddetta Convenzione le parti hanno incaricato il perito di valutare ogni singolo presunto difetto notificato, esprimendosi al riguardo e definendo in particolare modalità e costi delle riparazioni nonché – qualora il difetto non potesse essere eliminato – il conseguente minor valore di ogni PPP della predetta particella. Essa prevedeva inoltre (al punto p) che entro i tre mesi seguenti la ricezione della perizia (rispettivamente delle eventuali risposte alle domande di delucidazione) la PINT2 1 avrebbe provveduto, per tutti i difetti non imputabili ai condomini, artigiani o terzi da quest’ultimi incaricati, a risarcire loro “tanto il minor valore accertato dal Perito arbitratore per i difetti non suscettibili di riparazione, quanto gli ulteriori pregiudizi come da quest’ultimo quantificati”.
C. Il 24 febbraio 2015 la PINT3 1 ha presentato alle parti il (primo) rapporto peritale, cui è seguito il complemento del 23 febbraio 2016, contenente le risposte alle domande supplementari formulate dai condomini. In particolare, per quanto concerne i difetti relativi all’isolamento fonico delle parti comuni, il perito arbitratore ha quantificato in fr. 721'091.12 il minor valore dell’opera. Con email del 7 aprile 2016 trasmessa, tra altri, a RE 1 e al precedente rappresentante dei condomini, la PINT3 1 ha indicato la ripartizione del suddetto importo in base ai millesimi di proprietà dei singoli condomini. Con lettera del 9 dicembre 2016 alcuni condomini hanno messo in mora la PINT2 1 e RE 1 per il pagamento di quanto loro dovuto.
D. Sulla scorta di cinque precetti esecutivi distinti, fra i quali quattro (n. __________, __________, __________, __________) emessi il 7 marzo e il quinto (n. __________) l’8 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 hanno escusso RE 1 per l’incasso totale di fr. 261'221.07, indicando quale titolo di credito per ognuno di essi: “Rogito di compravendita del fondo base n. __________ RFD L__________. Convenzione 12.07.2013/07.11.2013. Perizia dell’arbitratore ing. PINT1 1 ultimata in data 23.02.2016 – minor valore delle parti comuni del fondo base part. n. __________ RFD L__________”.
Nello specifico, il primo precetto n.__________, fatto spiccare da CO 1 (proprietario della PPP n. __________ di 63/1000) è volto all’incasso di fr. 48'848.11 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2017.
Con il secondo precetto esecutivo n. __________ CO 2, proprietario della PPP n. __________ di 59.8/1000 procede per l’incasso di fr. 46'366.93 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016.
Col terzo precetto n. __________ CO 3 e CO 4, proprietari della PPP n. __________ di 91/1000 postulano il pagamento di fr. 70'558.38 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016.
Il quarto precetto n. __________, fatto spiccare dal proprietario dell’unità PPP n. __________ (recte: __________) di 60.1/1000, CO 5, è volto all’incasso di fr. 46'599.54 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016.
Infine, sulla scorta del quinto precetto n. __________, CO 6 e CO 7 vantano, quali proprietari della PPP n. __________ di 63/1000, una pretesa di fr. 48'848.11 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016.
E. Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e cinque i precetti esecutivi, con istanza del 13 giugno 2017 i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 luglio 2017, chiedendo, in ordine, la disgiunzione della causa nelle singole azioni di ciascuna delle parti istanti. Replicando spontaneamente con uno scritto del 22 agosto 2017, gli istanti hanno confermato la loro domanda, contestando in particolare la richiesta di disgiungere le singole pretese.
F. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di complessivi fr. 1'200.– a favore degli istanti.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle loro osservazioni del 16 novembre 2017 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 hanno concluso per la reiezione del reclamo.
Con replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera il 29 novembre dal reclamante e il 7 dicembre 2017 dai procedenti, le parti hanno ribadito le loro posizioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’11 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, di primo acchito ci si potrebbe chiedere se il reclamo non sia da considerare irricevibile, giacché RE 1 si limita a riproporre i punti – invero senza nemmeno modificarli, operando una sorta di “copia e incolla” – già sollevati davanti al primo giudice. Occorre però entrare nel merito poiché il magistrato non si è determinato sulla censura secondo cui i documenti invocati dagli istanti quale titolo di rigetto provvisorio non consentivano alle parti di determinare l’importo riconosciuto al momento in cui sono stati sottoscritti.
1.4 Il reclamante contesta nuovamente sia la legittimazione attiva degli istanti sia la propria legittimazione passiva e chiede di conseguenza la disgiunzione delle azioni dei singoli condomini. La legittimazione delle parti è una questione di merito da esaminare come tale (limitatamente, nelle cause di rigetto, alla domanda: chi ha riconosciuto quanto a favore di chi). Sul piano processuale, invece, poiché fondano le loro pretese sullo stesso titolo giuridico e su fatti simili, i sei procedenti formano un litisconsorzio facoltativo (art. 71 CPC). Poco importa che la loro qualità di proprietario risulti da titoli distinti (i contratti di cessione ed esercizio dei singoli diritti di compera), perché non è oggetto di contestazione. Essi potevano quindi agire con un’unica istanza, le loro singole pretese essendo sottoposte allo stesso tipo (sommario, sopra consid. 1.2) di procedura. Non sussistono d’altronde motivi per disgiungere le azioni (nel senso dell’art. 125 lett. b CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso, poiché i crediti vantati dagli istanti si basano su diversi rogiti e una convenzione di nomina di un perito arbitratore – prodotti dagli istanti quale titolo di rigetto – per le quali sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 127 CO e non quelle relative al contratto d’appalto né le norme SIA. In particolare, dal momento che la convenzione prevedeva la nomina di un perito, per il primo giudice le pretese sono diventate esigibili dal giorno della consegna della perizia, ossia il 23 febbraio 2016, da cui la validità dei precetti esecutivi fatti spiccare il 7 e 8 marzo 2017. Egli ha poi considerato pacifica la legittimazione attiva degli istanti i quali, nella loro qualità di condomini, hanno sottoscritto la convenzione con la PINT2 1, mentre la legittimazione passiva di RE 1 poggia sul fatto ch’egli si è esplicitamente costituito debitore solidale di quest’ultima. Per quanto riguarda l’esistenza di un titolo di rigetto, il Pretore si è limitato a citare i documenti prodotti al riguardo dagli istanti (rogiti di cessione ed esercizio del diritto di compera e convenzione di nomina del perito arbitratore) senza determinarsi, come visto, sulle eccezioni sollevate dal convenuto.
4. Nel reclamo, oltre ad altre censure, RE 1 ribadisce che la convenzione e i rogiti prodotti dalle parti istanti non costituiscono un valido riconoscimento di debito a lui opponibile poiché al momento della loro sottoscrizione di quegli atti il credito non era ancora determinato né determinabile, e neppure esigibile, poiché il perito arbitratore non aveva ancora stabilito l’esistenza (a quel momento eventuale) e l’importo dei debiti poi posti in esecuzione.
5. Nelle loro osservazioni al reclamo, i procedenti rilevano come le parti, con la sottoscrizione della convenzione del 2013, abbiano già stabilito che le conclusioni del perito sarebbero state vincolanti, sicché la stessa costituisce a loro parere un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo stabilito dal perito.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).
Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 27 ad art. 82 LEF).
6.2 Nella fattispecie, gli istanti fondano le loro pretese sulla base del rogito di costituzione del diritto di compera in cui il 6 giugno 2007 RE 1 ha assunto solidalmente con la società di cui è amministratore unico (in virtù dell’art. 175 CO) tutti gli impegni economici e finanziari presenti e futuri che dovessero scaturire dall’atto di compravendita (doc. E1). Al momento della sua sottoscrizione l’importo riconosciuto non era determinato e neppure determinabile. Da sé solo, il rogito non costituisce quindi un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Quanto alla convenzione di nomina del perito arbitratore del 7 novembre 2013 (doc. D), è firmata dall’ing. RE 1, ma non personalmente, bensì nella sua qualità di amministratore unico in rappresentanza dell’PINT2 1. Visto l’impegno assunto il 6 giugno 2007, si potrebbe sostenere invero ch’egli ha accettato che le conclusioni del perito arbitratore sarebbero state vincolanti anche per lui personalmente (doc. D, punto d). Sta comunque di fatto che al momento della sottoscrizione, il 7 novembre 2013, l’importo riconosciuto non era né determinato né determinabile, la perizia PINT3 1 essendo stata allestita solo il 23 febbraio 2016 (doc. C). Esso sarebbe potuto essere determinato solo con la consegna della perizia.
a) Per importo “determinabile” al momento della firma del riconoscimento di debito, invero, si può intendere due significati diversi: secondo una prima accezione, già in quel momento dev’essere possibile per il dichiarante determinare, ovvero calcolare, l’importo di quanto si riconosce debitore, ad esempio nel caso in cui egli riconosce di dover pagare la fornitura di un tot di litri di carburante al prezzo pubblicato sul sito internet della ditta fornitrice. Ma l’importo potrebbe anche essere considerato determinabile se il modo di stabilirlo in maniera univoca e indipendente dalla volontà unilaterale di una parte è già definito al momento della firma del riconoscimento, anche se allora l’importo concreto non è ancora quantificabile, ciò che è precisamente il caso se il debitore s’impegna a pagare la somma che verrà accertata da un perito o da un tribunale. La questione è controversa (pro: Staehelin, op. cit., n. 27 ad art. 82; sentenze del Tribunale cantonale vodese in JdT 1964 II 55 e della Corte di giustizia di Ginevra in SJ 1971, 345 seg. ad c; nel risultato e con cognizione limitata all’arbitrario: sentenza del Tribunale federale del 25 febbraio 1993 in re Banca X. SA c. Y, in Rep 1994, 254; contra: Veuillet, op. cit., n. 48 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 191; sentenze della Corte d’appello di Berna in ZBJV 1948, 508 consid. 2 e del Tribunale cantonale vallesano in RVJ/ZWR 1976, 98 consid. 2/a; non chiari: Vock/Aepli-Wirz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 6 e 13 ad art. 82 LEF).
b) Nella sua sentenza di principio sul riconoscimento di debito fondato su un insieme di documenti (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1, sopra consid. 6.1), il Tribunale federale ha precisato che il contenuto dei documenti ai quali rinvia il riconoscimento firmato dal dichiarante dev’essere da lui conosciuto al momento della sottoscrizione. Così un atto di pegno firmato dal comproprietario di piano a garanzia del suo contributo alle spese e agli oneri comuni costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF solo per le spese e gli oneri a lui noti al momento della firma, ovvero che sono oggetto di un conteggio approvato dall’assemblea dei comproprietari, e non per le spese e gli oneri che devono ancora essere stabiliti e approvati (consid. 2.4). La volontà del dichiarante di riconoscere un suo obbligo deve infatti vertere non solo sulla sua esistenza ma anche sulla sua ampiezza, di cui egli dev’essere cosciente.
Certo, il Tribunale federale ha ammesso eccezioni al principio appena ricordato, in particolare considerando quale valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF la convenzione di affiliazione a un istituto di previdenza a favore del personale sottoscritta dal debitore del contributo sebbene l’ammontare di quest’ultimo dipenda dall’adattamento periodico all’AVS, previsto legalmente, del salario coordinato (DTF 114 III 71 segg.), oppure la clausola d’indicizzazione di una rendita dopo divorzio in funzione dell’indice dei prezzi al consumo (DTF 116 III 62 segg.), ovvero per importi determinati in base a fattori futuri per definizione ignoti al dichiarante al momento della sottoscrizione. Tuttavia, si tratta appunto di eccezioni, che si giustificano per motivi di mera praticità in ragione del carattere accessorio dell’adattamento dell’importo principale e della sua portata solitamente limitata rispetto all’importo principale, al pari degli interessi di mora, cui si estende il rigetto provvisorio dell’opposizione anche se, come spesso capita, non sono esplicitamente contemplati nel riconoscimento di debito (sentenza della CEF 14.2014.82 del 3 settembre 2014 consid. 5.2; Staehelin, op. cit., n. 32 ad art. 82; Veuillet, op. cit., n. 62 ad art. 82).
6.3 Nel caso in esame, il contenuto della perizia cui rinvia la convenzione di nomina del perito arbitratore – e in particolare la quantificazione del “minor valore” per i difetti non suscettibili di riparazione e degli “ulteriori pregiudizi” (sopra ad B) – non era noto al momento della sua sottoscrizione. D’altronde, non si tratta di una clausola accessoria di poco conto per cui si potrebbe ammettere un’eccezione all’esigenza di determinabilità dell’importo del debito riconosciuto. Come rileva a ragione il reclamante, al momento della firma della convenzione le parti non erano in grado di determinare l’esito della perizia e neppure di ritenere scontata l’esistenza di un effettivo minor valore delle quote di comproprietà, sicché persino l’esistenza dell’obbligo da lui assunto di risarcire i “presunti” difetti (doc. D punto h) non era certa. Contrariamente poi a quanto reputano gli istanti, il fatto per le parti di aver stabilito che le conclusioni del perito arbitratore sarebbero state vincolanti in una causa di merito (doc. D, punto d) nulla cambia. Certo, dal profilo del diritto civile un simile accordo è efficace, tanto che potrebbe fondare un’azione di accertamento del debito riconosciuto e l’ottenimento di una sentenza condannatoria con la quale chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF), ciò che il giudizio odierno non osta (sopra consid. 2). Fatto sta, però, che un simile riconoscimento, “in bianco” (ovvero non cifrato), non pare poter ricadere sotto la definizione dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Veuillet, op. cit., n. 48 ad art. 82) perché il vantaggio processuale conferito da questa norma non poggia più solo sul riconoscimento informato del debitore ma anche su atti di terzi.
6.4 Non a torto, invero, gli istanti ricordano che il riconoscimento di un obbligo subordinato a una condizione sospensiva vale titolo di rigetto provvisorio se l’avvenimento della condizione, per definizione successivo alla firma del riconoscimento, è provato (sentenza del Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, pubblicata in SJ 2012, 149, consid. 5.1; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82; Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82; Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338). Ciò riguarda però i casi in cui l’esistenza stessa del debito è condizionale, mentre il suo importo è già determinato (o calcolabile) in occasione della firma del riconoscimento. È ad esempio il caso della pattuizione secondo cui il versamento del conguaglio convenuto è subordinato al raggiungimento di un accordo comune delle parti per quanto riguarda le modalità e i tempi del trasferimento del denaro (sentenza della CEF 14.2016.66 del 20 maggio 2016 consid. 6.2) o del rimborso di un mutuo subordinato a un’intesa delle parti (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.2). V’è da chiedersi se ciò vale anche quando condizionale non è l’esistenza della pretesa bensì il suo importo, la cui determinazione è lasciata dal dichiarante a un terzo (come un perito) o a un accordo delle stesse parti. Cometta (op. cit., loc. cit.) pare ammettere tale possibilità laddove scrive che l’importo riconosciuto dev’essere facilmente determinabile “secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti”, riferendosi però a una decisione – la DTF 114 III 71 segg. – che sembra avere carattere piuttosto eccezionale (v. sopra consid. 6.2).
6.5 A bene vedere, nella fattispecie la questione di sapere se un riconoscimento di debito scritto “in bianco” costituisce un titolo di rigetto provvisorio può rimanere indecisa. In effetti, come d’altronde già rilevato, il reclamante non ha firmato la convenzione del 2013 personalmente e solidalmente con la società. Manca pertanto un suo esplicito e personale riconoscimento dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF. E la sua dichiarazione di assunzione solidale del debito dell’PINT2 1 nel rogito del 6 giugno 2007 (sopra ad A) non si riferisce – e per ovvi motivi non poteva riferirsi – alla convenzione del 2013. Gli potranno forse essere imputati in una causa di merito i debiti riconosciuti alla PINT2 1, ma ciò ancora non significa ch’egli abbia riconosciuto i singoli crediti posti in esecuzione.
In definitiva, troppi sono gli elementi d’incertezza per attribuire alla documentazione prodotta dagli istanti valore di titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Va infatti ricordato che l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve così risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi soltanto sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1). In assenza di un chiaro riconoscimento personale dei debiti posti in esecuzione da parte del reclamante, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza. Il reclamo va quindi accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza, ferma restando la facoltà per gli istanti di fare valere le loro ragioni davanti al giudice del merito (sopra consid. 2).
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso di complessivi fr. 261'221.07, costituito dalla somma delle pretese dedotte in giudizio nel caso di litisconsorzio facoltativo (art. 93 cpv. 1 CPC), supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dagli istanti, sono poste a loro carico in solido. Essi sono tenuti solidalmente a rifondere a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 2, CO 1, CO 3 e CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7, tenuti, sempre in solido, a rifondere a RE 1 fr. 3'200.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).