Incarto n. 14.2017.188
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Galimberti
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.4602 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 settembre 2017 da
CO 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 34'531.30 e di fr. 1'000.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente il “mancato pagamento affitto” e le “spese verniciatura”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 settembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con ordinanza dell’8 settembre 2017, il Pretore ha impartito al convenuto un termine di 20 giorni per produrre le proprie osservazioni scritte. La raccomandata essendo tornata al mittente con la menzione “non ritirata” (doc. II), la Pretura ha rispedito l’ordinanza allo stesso indirizzo per posta “A”, ma essa è di nuovo stata retrocessa il 28 settembre, questa volta con la menzione “respinto” (doc. IV). Il 3 ottobre l’ordinanza è stata infine rispedita al recapito del convenuto indicato nella banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) mediante raccomandata (doc. IV), giunta al destinatario il 4 ottobre 2017.
C. Statuendo con decisione del 9 ottobre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–. Non sono state assegnate indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2017 opponendosi alle spese di verniciatura e dolendosi di non avere avuto abbastanza tempo (solo 6 giorni) per esprimersi sull’istanza. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Il reclamo, presentato il 12 ottobre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1, il 9 ottobre, è senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Nel caso specifico, il reclamante non ha formulato conclusioni, limitandosi a opporsi alle spese di verniciatura. Risulta tuttavia chiara la sua intenzione – implicita – di ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione alla pretesa per pigioni, ad esclusione quindi della pretesa di fr. 1'000.– per spese di verniciatura. In questi limiti il reclamo è da considerare ammissibile.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Tale divieto non si applica quando, come nella fattispecie (sotto consid. 5), il reclamante non è stato posto nella situazione di potersi esprimere in prima istanza (sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid. 1.3, RtiD 2016 I 718 n. 41c [massima]).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato in modo generico che la documentazione prodotta costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio per l’intero credito, senza distinguere fra le diverse pretese (pigioni non pagate dell’appartamento e del parcheggio, spese di verniciatura).
4. Nel reclamo RE 1 sostiene di non dover pagare le spese di verniciatura di fr. 1'000.–, di cui dice di non essere stato informato, visto che non risulta dal contratto di locazione alcun obbligo al riguardo. Egli si duole pure di una violazione del proprio diritto di essere sentito, poiché il Pretore ha emesso la sentenza impugnata, il 9 ottobre 2017, appena sei giorni dopo la notifica dell’ordinanza in cui gli era stato assegnato un termine (di 20 giorni) per presentare osservazioni all’istanza, non lasciandogli sufficiente tempo per potersi esprimere sull’istanza.
5. Se l’istanza non risulta manifestamente inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare le proprie osservazioni, oralmente o per iscritto (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC).
5.1 Nel caso specifico, la sentenza impugnata è stata emessa il 9 ottobre 2017, appena 5 giorni dopo la notifica dell’ordinanza con cui il Pretore aveva assegnato al convenuto 20 giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza (sopra ad B). Risulta così evidente che il reclamante non è stato posto nella situazione di potersi esprimere in prima istanza entro la scadenza assegnatagli.
5.2 Ora, la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico, tuttavia, non è necessario rinviare la causa al primo giudice per sanare la violazione, siccome il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in tal senso, ma si è limitato a contestare le spese di verniciatura, ciò che a ben vedere riguarda la portata del titolo di rigetto (il contratto di locazione), questione che la Camera può esaminare d’ufficio (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1) e liberamente (art. 320 lett. a CPC e sopra consid. 1.2). La causa è d’altronde matura per il giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6. In ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie il reclamante rileva a ragione che il contratto di locazione (doc. B) non stabiliva a suo carico alcun obbligo di verniciatura al momento della riconsegna dei locali, per tacere del fatto che l’importo delle relative spese non è menzionato. Ne discende che il contratto di locazione può costituire un valido titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF solo per le pigioni arretrate, ma non per le “spese verniciatura”. Per quanto concerne quest’ultime, la sentenza impugnata è di conseguenza giuridicamente errata e va riformata nel senso di escludere dal rigetto le spese di verniciatura, fermo restando che il pronunciato odierno non priva il locatore del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (sopra consid. 2).
6.2 Contrariamente a quanto indicato nell’istanza, per abbondanza vale la pena di precisare che la dichiarazione del convenuto del 6 aprile 2017, con la quale egli si era impegnato “a pagare al sig. CO 1 tutti gli arretrati accumulati ad oggi 06.04.2017” (doc. F), non costituisce alcun riconoscimento di debito (atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione), manco meno per le spese di verniciatura (non citate), perché non verte su un importo determinato né rinvia esplicitamente o implicitamente a documenti (agli atti) che permettano di determinarlo (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82). La stessa osservazione vale per la ricevuta dell’11 settembre 2013 (doc. E).
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e di un valore litigioso che in questa sede si riduce a fr. 1'000.–, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo il reclamante formulato alcuna richiesta in merito (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC).
Quanto alle spese processuali di prima sede, l’escusso risulta quasi integralmente soccombente, sicché anche la ridottissima parte per cui ottiene ragione (fr. 1'000.– su fr. 35'531.30) va posta a suo carico. La decisione del Pretore di non assegnare ripetibili può rimanere immutata, giacché l’istante non l’ha impugnata e – comunque sia – non ha motivato la sua richiesta al riguardo (contrariamente a quanto esige l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 34'531.30.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Fatta salva la compensazione con eventuali altri debiti di RE 1, la parte eccedente dell’anticipo da lui versato, di fr. 280.–, gli è retrocessa.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).