Incarto n. 14.2017.160
Lugano 11 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. 07.17 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Quinto promossa con istanza 18 aprile 2017 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 13 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 agosto 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'000.–, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento degli affitti di Febbraio / Marzo da parte di Signori CO 1 /PI 1”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 aprile 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Quinto. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 luglio 2017. Con replica scritta del 26 luglio 2017, RE 1 ha preso posizione sulle menzionate osservazioni.
C. Statuendo con decisione del 17 agosto 2017, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 settembre 2017 per ottenerne l’annullamento e il rigetto dell’opposizione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
a) Presentato il 13 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 21 agosto, in concreto il reclamo sarebbe tardivo.
b) Sennonché nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata il Giudice di pace ha indicato per errore come rimedio giuridico il reclamo alla "Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello" (anziché alla Camera di esecuzione e fallimenti, sopra consid. 1) "entro il termine di 30 giorni" (in luogo di dieci). Di principio la parte laica non rappresentata nella procedura può fare affidamento sull’indicazione datagli dal giudice, eccezion fatta quando essa si è resa conto dell’errore o era in grado di scoprirlo grazie alle sue cognizioni di diritto (DTF 135 III 375, consid. 1.2.2; sentenze della CEF 14.2014.55 dell’11 giugno 2014 consid. 1.2 e 14.2011.48 del 12 aprile 2011, con rimandi). Nel caso di specie non risulta che la reclamante sia giurista o disponga altrimenti delle conoscenze né dell’esperienza necessarie per permetterle d’identificare le norme di legge pertinenti (sopra consid. 1.1). Per questo motivo, avendo l’escussa rispettato il termine di 30 giorni indicato dal primo giudice, il reclamo va considerato tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne segue che i documenti prodotti per la prima volta con il reclamo (scritti della reclamante dei 25 gennaio e 7 febbraio 2017) e le relative allegazioni di fatto non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza considerando che il contratto d’affitto invocato dall’istante era stato disdetto con effetto immediato senza contestazione da parte di quest’ultima, la quale non aveva neppure contestato le affermazioni espresse dall’Associazione svizzera degli inquilini (ASI) né era intervenuta a tutela degli interessi dei propri inquilini a seguito delle lamentele dei vicini.
4. Nel reclamo RE 1 fa valere di aver contestato la disdetta con lettera del 25 gennaio 2017 e di non considerare le indicazioni dell’ASI come un valido motivo di disdetta, dal momento che riguarda terze persone di cui essa non è responsabile. Afferma ad ogni modo di aver tentato di pacificare "certi diverbi", compito che ritiene comunque della giustizia civile. Lamenta infine l’assenza di un tentativo di conciliazione.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale come titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (sentenza della CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
5.2 Nella fattispecie, RE 1 chiede il pagamento delle pigioni di febbraio e marzo (doc. A) – del 2017, come si deduce dal contesto – e come titolo di rigetto ha prodotto, a richiesta del Giudice di pace, il contratto di locazione firmato dall’inquilina CO 1 il 30 ottobre 2013, “con scadenza il 1° marzo 2015, rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta, tramite raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza” (doc. D). Trattandosi di un contratto di durata indeterminata, vale di principio titolo di rigetto provvisorio per i fr. 3'000.– posti in esecuzione (due mensilità di fr. 1'500.– l’una).
6. CO 1 ha eccepito in prima sede di avere significato alla conduttrice “disdetta immediata” del contratto nel gennaio del 2016 (recte: 2017) “in quanto la vivibilità della casa è seriamente compromessa” (doc. III/B). La rescissione immediata nel senso dell’art. 259b lett. a CO è poi stata confermata dall’ASI con raccomandata del 26 gennaio 2017, in cui la conduttrice è stata informata che l’ente locato sarebbe stato messo a sua disposizione il 31 gennaio 2017, come poi effettivamente avvenuto.
6.1 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.2 Nel caso specifico, è pacifico che l’inquilina ha significato la disdetta con effetto immediato senza rispettare il termine di tre mesi prima della scadenza del 1° marzo pattuito dalle parti. Sennonché la reclamante non ha provato di averne contestato la validità. Come visto i suoi scritti del 25 gennaio e 7 febbraio 2017 non sono stati prodotti in prima sede, sicché il Giudice di pace non ne poteva avere conoscenza, e non possono neppure essere presi in considerazione in questa sede (sopra consid. 1.2). Ciò posto il locatore che ritiene nulla o inefficace la disdetta significata dall’inquilino, poiché a suo parere non sono dati i presupposti contrattuali o legali (segnatamente per le disdette straordinarie), non è tenuto a impugnarla all’autorità di conciliazione nel termine di trenta giorni di cui all’art. 273 cpv. 1 CO. Egli agisce però in modo abusivo – e pertanto indegno di protezione – se con il suo silenzio suscita nella controparte l’impressione di avere riconosciuto la validità della disdetta (DTF 121 III 160 consid. 1/c; 138 III 128 consid. 2.4.2). È in particolare il caso se il locatore non reagisce alla disdetta e aspetta che la stessa sia diventata definitiva prima di promuovere esecuzione contro il conduttore per incassare le pigioni successive alla scadenza della disdetta (sentenza della II Camera civile del Tribunale d’appello 12.2001.128 del 1° marzo 2002, tradotta in tedesco in mp 2003, 66, consid. 3; Aubert in: Bohnet/Carron/Montini [ed.], Droit du bail à loyer et à ferme, 2a ed. 2017, n. 25 ad art. 259b CO). Non può quindi dirsi che il primo argomento addotto dal Giudice di pace per respingere l’istanza sia giuridicamente errato.
6.3 Erra d’altronde la reclamante laddove sostiene che i problemi avuti degli inquilini con il vicinato non concernono affatto la propria persona. Il locatore risponde infatti oggettivamente dei difetti dell’ente locato, indipendentemente da una propria colpa. Essi si estendono alle perturbazioni che ne riducono o intralciano l’uso, anche se sono causate da vicini o terzi (Aubert, op. cit., n. 29 e 32a ad art. 258). Entra in considerazione in particolare l’inquinamento acustico quando eccede una certa soglia, ad esempio quando perturba il sonno. Qualora i disturbi minaccino gli interessi vitali dell’inquilino, in particolare la sua salute, oppure gli impediscano totalmente di abitare, durante un certo tempo, nell’alloggio locato o in una parte rilevante dello stesso, il difetto può essere considerato sufficientemente grave da giustificare una disdetta immediata nel senso dell’art. 259b lett. a CO (sentenza del Tribunale federale del 22 luglio 1999, consid. II/d, pubblicata in: mp 2000, pag. 45, e CdB 1/2000, pag. 23; Aubert, op. cit., n. 15 ad art. 259b; Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 5 ad art. 259b CO).
Nella fattispecie, la reclamante afferma in questa sede di essere intervenuta in più di un’occasione “in queste beghe” tentando di pacificare “certi” diverbi, ma purtroppo senza esito. Si tratta però di un’allegazione nuova – e perciò inammissibile (sopra consid. 1.2) – poiché in prima sede ha invece sostenuto che i problemi degli inquilini con i vicini e i loro cani, a lei noti (come giustamente rilevato dal Giudice di pace), non erano di sua competenza bensì della polizia (replica a pagg. 1 e 2 secondo paragrafo). Ci si potrebbe invero chiedere se i problemi in questione erano sufficientemente gravi da giustificare una disdetta immediata – ciò che incombeva all’inquilina di rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF e sopra consid. 6.1) – ma la reclamante non ha contestato che gli eventi menzionati dall’inquilina (abbaiamenti dei cani notte e giorno, rumori della radio e minacce dei vicini) abbiano perturbato la sua salute, costringendola a smettere di lavorare a fine del 2016 e ad abitare a casa dei suoi genitori a __________ per un certo tempo (v. osservazioni all’istanza); anzi essa ha scritto di capire che CO 1 volesse tutelare la sua gravidanza non rimanendo “in un paese dove sono recentemente sorti determinati problemi riguardanti la pacifica convivenza” (replica, seconda metà dell’ultima pagina), accennando addirittura nel reclamo a diversi alterchi con minacce di morte. Ora, fatti non contestati non devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Tutto sommato, in definitiva, anche il secondo motivo della decisione impugnata – l’assenza d’intervento della reclamante a difesa dell’inquilina – resiste alla critica.
7. La reclamante si duole infine della mancata convocazione delle parti a un’udienza, che a suo dire avrebbe compromesso un’eventuale conciliazione. Dal punto di vista giuridico, occorre ricordare che un tentativo di conciliazione non è obbligatorio nelle procedure di rigetto dell’opposizione (combinati art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC). Non si disconosce, invero, che sarebbe conforme allo spirito stesso dell’istituto della Giudicatura di pace privilegiare la procedura orale rispetto a quella puramente scritta, perlomeno per le cause di rigetto provvisorio (sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014 consid. 4). Nella fattispecie, tuttavia, in prima sede la reclamante non risulta aver chiesto al Giudice di pace di convocare le parti a un’udienza né accennato a una possibile conciliazione. Il reclamo cade così nel vuoto anche per questa censura, ciò che ne determina l’integrale reiezione, fermo restando che il carattere formale della procedura di rigetto (sopra consid. 2) non preclude alla reclamante la possibilità di eventualmente far valere le sue pretese in una causa ordinaria (art. 79 LEF).
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Quinto.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).