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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.12.2017 14.2017.146

11. Dezember 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,680 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari fondati su una decisione a tutela dell’unione coniugale. Effetti della sentenza di divorzio, il cui dispositivo sugli alimenti è oggetto di appello

Volltext

Incarto n. 14.2017.146

Lugano 11 dicembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 2 marzo 2017 da

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 7 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 luglio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2016, indicando quale titolo di credito il “contributo alimentare per la moglie (fr. 1'000.00 mensili) di dicembre 2016, di gennaio 2017 e di febbraio 2017. Sentenza 29.10.2010 della Pretura di Locarno-Campa­gna (causa inc. __________)”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 aprile 2017, cui è seguita una replica scritta dell’istante del 26 aprile 2016.

                                  C.   Statuendo con decisione dell’11 luglio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 120.– a favore dell’istante. A quanto sembra, il successivo 20 luglio il Giudice di pace ha modificato la sua decisione (il nuovo dispositivo non figura però nel­l’incarto trasmesso alla Camera) e il 25 luglio ne ha trasmesso alle parti la motivazione scritta, con cui ha annullato la decisione del 20 luglio e cambiato il dispositivo, precisando che oltre al capitale di fr. 3'000.– il rigetto dell’opposizione si estende agli interessi del 5% su fr. 1'000.– dal 1° dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017 e dal 1° febbraio 2017 (e non, come chiesto dall’istante, agli interessi del 5% su fr. 3'000.– dal 1° dicembre 2016).

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) – e non trenta, come invece erratamente menzionato nella decisione emanata senza motivazione scritta l’11 luglio 2017. A scanso di equivoci, l’art. 321 cpv. 2 CPC è tuttora in vigore. Infatti, il termine “ex” anteposto dal Giudice di pace a tale norma si riferisce, con un trattino di troppo, al vocabolo latino che significa “secondo” e non all’aggettivo italiano usa­to per indicare che la norma non sarebbe più attuale.

                                  a)   Nel caso in cui, come nella fattispecie, la decisione è stata emessa senza motivazione scritta in virtù dell’art. 239 cpv. 1 CPC, qualora una parte ne abbia chiesto la motivazione entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione non motivata, il termine di reclamo decorre dalla notificazione di tale motivazione, mentre se la motivazione scritta non è stata (tempestivamente) postulata, si considera che le parti hanno rinunciato a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC). Ragione per cui i rimedi giuridici devono essere menzionati unicamente nella motivazione scritta e non nella decisione resa senza motivazione (sentenza della CEF 14.2014.120 dell’11 giugno 2014 consid. 3).

                                  b)   Poiché, nel caso concreto, la notifica della motivazione della sentenza impugnata è avvenuta al più presto il 26 luglio 2017 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine di dieci giorni, iniziato il 2 agosto 2017 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto sabato 12 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14 agosto 2017 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 7 agosto, il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   Ciò posto, occorre nuovamente invitare il Giudice di pace a modificare i suoi modelli di decisioni senza motivazione scritta, togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici (dispositivo n. 4 nella fattispecie) o precisando che il termine d’impugnazione decorre solo a partire dalla notificazione della sentenza motivata. Si ricorda inoltre che la motivazione scritta non è una nuova decisione ma, appunto, la motivazione di una decisione già emessa. Di conseguenza sia la data figurante sulla decisione motivata che il dispositivo devono essere identici alla data e al dispositivo della decisione emessa senza motivazione scritta, tranne su due punti: 1) il dispositivo della decisione motivata ovviamente non menziona la facoltà per le parti di chiedere la motivazione scritta; 2) la decisione motivata menziona i rimedi giuridici, che devono però figurare non nel dispositivo, ma in calce alla stessa (è un requisito di legge, non una decisione del tribunale). Fatte salve queste due riserve, in linea di massima il dispositivo della sentenze emessa senza motivazione scritta non può più essere modificato.

                                         Come detto, infine, le sentenze di rigetto dell’opposizione (e più generalmente tutte le sentenze a procedura sommaria della LEF menzionate all’art. 251 CPC) sono impugnabili con reclamo alla CEF e non alla Camera civile dei reclami (sopra consid. 1), entro il termine di dieci giorni e non di trenta (sopra consid. 1.1), come peraltro già ricordato in una precedente procedura (sentenza della CEF 14.2015.76 del 16 aprile 2015).

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

                                         Nel caso specifico, RE 1 si è limitato in gran parte a riprodurre integralmente nel reclamo le osservazioni inoltrate in prima sede il 6 aprile 2017. Ciò non è ammissibile. L’impugna­­zione è però ricevibile laddove RE 1 rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto della sentenza di divorzio senz’addurre alcuna motivazione. Su questa censura è dunque il caso di entrare nel merito (v. sotto consid. 6.1 e 6.2).

                                1.4   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella motivazione della decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza emessa il 29 ottobre 2010 dalla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura a tutela dell’unione coniugale formata dalle parti costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi alimentari posti in esecuzione (da dicembre 2016 a febbraio 2017), nessun tribunale avendone sancito l’annullamento o la dilazione.

                                   4.   Nel reclamo RE 1, oltre alla censura relativa al termine d’impugnazione (già trattata sopra al consid. 1.1), sostiene che la sentenza di divorzio emessa il 7 settembre 2016 ha posto fine al proprio obbligo di mantenimento nei confronti della moglie giusta l’art. 163 CC, “non essendoci più unione coniugale”. Allega inoltre che il suo reddito si è ridotto “sotto zero” dopo che il suo inquilino ha dato la disdetta.

                                   5.   La decisione del 29 ottobre 2010 (__________), allegata all’istan­­za (quale doc. B), con cui il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha obbligato RE 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1'000.– anticipatamente ogni mese dal 1° luglio 2010, siccome incontestabilmente esecutiva (e pure passata in giudicato) costituisce in sé un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF per i tre contributi di fr. 1'000.– posti in esecuzione per il periodo dal dicembre del 2016 al febbraio del 2017, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) su ogni singolo contributo dalle scadenze (anticipate) previste dalla decisione, ossia il 1° dicembre 2016, il 1° gennaio 2017 e il 1° febbraio 2017.

                                         Ancorché discutibile (v. sopra consid. 1.3), in effetti, la modifica della scadenza indicata sul precetto esecutivo e nella decisione dell’11 luglio 2017, operata d’ufficio dal Giudice di pace nella motivazione (e verosimilmente già nella sentenza del 20 luglio 2017), è da considerare vincolante per le parti e dell’ufficio d’esecuzio­ne siccome non è stata contestata dall’istante ed è favorevole al convenuto.

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                         Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

                                6.1   Nel caso specifico, il reclamante sostiene che il divorzio ha posto fine all’unione coniugale e con essa al proprio dovere di mantenere la moglie giusta l’art. 163 CC. Sennonché egli non ha prodotto la sentenza di divorzio, sicché non è possibile verificare se la stessa abbia davvero revocato la decisione del 29 ottobre 2010 sulla quale l’istante fonda la sua pretesa. Corretta, quindi, la decisione del Giudice di pace di attenersi al contributo mensile di fr. 1'000.– stabilito in quest’ultima decisione.

                                6.2   Ad ogni modo, il divorzio in sé non annulla automaticamente le precedenti decisioni cautelari o di tutela dell’unione coniugale, anzi se il debitore è già stato condannato a erogare contributi di mantenimento in una decisione a tutela dell’unione coniugale o in un decreto cautelare, il giudice del divorzio non può fissare la decorrenza dei contributi prima del passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio (DTF 142 III 195 consid. 5.3). E finché la sentenza di divorzio non è passata in giudicato sulla questione degli alimenti, rimane in vigore la regolamentazione precedente adottata nella procedura di tutela dell’unione coniugale o in via cautelare (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami; sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 5.2/a).

                                         Orbene, nel caso di specie RE 1 risulta aver impugnato la sentenza di divorzio anche sulla questione degli alimenti (perlomeno egli non contesta l’allegazione formulata dalla moglie al punto 2 dell’istanza), perciò tale sentenza non ha per ora effetti al riguardo, dal momento che l’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315 cpv. 1 CPC). Essa non osta, in altre parole, la riscossione degli alimenti stabiliti con la decisione del 29 ottobre 2010. Il reclamo sarebbe di conseguenza infondato anche sotto questo punto di vista. Se la decisione sull’appello contro la sentenza di divorzio ridurrà o sopprimerà gli alimenti per il periodo dal dicembre del 2016 al febbraio 2017, rimarrà sempre al convenuto la facoltà di chiedere all’ex moglie la restituzione del­l’indebito arricchimento.

                                6.3   Poco importa poi, sempre per abbondanza, che l’Istituto delle assicurazioni sociali abbia rifiutato di trattenere gli alimenti sulla rendita AVS del marito dopo lo scioglimento del matrimonio (scritto del 14 novembre 2016), poiché ciò concerne la questione della diffida nel senso dell’art. 132 CC (e della sua relazione con l’art. 20 LPGA), e non dell’esistenza stessa del contributo alimentare.

                                6.4   Quanto alla pretesa riduzione dei redditi del reclamante in seguito al mancato introito locativo, non si tratta di un’eccezione che l’escusso può sollevare in virtù dell’art. 81 LEF, per tacere del fatto che poggia su un’allegazione nuova, e pertanto inammissibile (sopra consid. 1.4). Incombe semmai a RE 1 chiedere al Pretore di adattare i contributi correnti alla sua nuova situazione finanziaria. Finché la decisione del 29 ottobre 2010 non è mutata, comunque sia, essa continua a vincolare il giudice del rigetto secondo il suo tenore attuale. Ciò posto, il reclamo va respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –     .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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