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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.11.2017 14.2017.140

20. November 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,278 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture non firmate dall’escusso. Contratti di fornitura di personale prodotti solo con il reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2017.140

Lugano 20 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.569 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 luglio 2017 dalla

RE 1  

contro  

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 21 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 agosto 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 8'878.80 oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento fatture: nr. __________ / nr. __________ / nr. __________ / nr. __________”.

                                  B.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 luglio 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 luglio 2017.

                                  C.   Statuendo con decisione del 10 agosto 2017, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 450.– a favore della parte convenuta.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’e­­sito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 agosto 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

                               1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, di conseguenza, i documenti allegati al reclamo (verbale d’udienza, contratti fornitura di personale e di missione e buste paga) sono inammissibili, poiché la reclamante non li ha prodotti in prima sede, sicché non possono essere presi in considerazione.

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha giustificato la reiezione dell’istanza con l’assenza nei documenti prodotti dalla RE 1 (il precetto esecutivo e quattro fatture) di un titolo di rigetto dell’opposizione, ovvero di un riconoscimento di debito scritto firmato dalla convenuta nel senso dell’art. 82 LEF.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 allega per la prima volta che l’art. 12 delle condizioni generali dei loro contratti di fornitura di personale a prestito prevedono un’indennità a carico dell’azien­­da acquisitrice qualora l’impiego del lavoratore temporaneo sia durato meno di tre mesi ed essa lo abbia assunto o impiegato tramite un’altra agenzia di collocamento meno di tre mesi dopo il termine dell’impiego temporaneo. Siccome la CO 1 avrebbe confessato, in un verbale d’udienza (di cui però sono state prodotte solo la terza e quarta pagina), di avere assunto tramite la __________ diversi suoi collaboratori, le indennità in que­stione sarebbero dovute.

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Come giustamente rilevato dal primo giudice, le fatture prodotte dalla RE 1 con l’istanza non sono firmate dalla CO 1 e non costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Quanto alle allegazioni di fatto contenute nel reclamo (sopra ad 4) e ai documenti acclusi sono tutti nuovi e pertanto inammissibili (sopra doc. 1.2). Il reclamo, nelle predette circostanze, non può ch’essere respinto. Rimane comunque salva la facoltà per la RE 1 di ripresentare una nuova istanza di rigetto (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) accludendovi tutti i documenti (completi) idonei a dimostrare che la convenuta ha riconosciuto per scritto le indennità poste in esecuzione, che le condizioni dell’art. 12 sono riunite e l’importo delle stesse è determinabile. In alternativa essa potrebbe chiedere il rigetto definitivo dell’op­posizione in una causa ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'878.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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