Incarto n. 14.2017.136
Lugano 25 settembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.550 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 giugno 2017 dalla
CO 1 (rappr. dall’RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 22 giugno 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'640.40 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione fissata per il 13 luglio 2017, nessuna parte sembra essere comparsa.
C. Statuendo con decisione del 3 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 4 agosto 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– mentre aveva già chiesto alla creditrice il 23 giugno 2017 un acconto di fr. 1'000.– a copertura delle spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2017 per ottenere il conferimento dell’effetto sospensivo, chiedendo per il resto “un po’ di pazienza” così da permettergli di saldare l’esecuzione che ha portato al fallimento “nei prossimi giorni” e dopo le vacanze il resto delle sue pendenze. Con decreto del 14 agosto 2017, il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo e, dietro nuova domanda formulata dal reclamante il 22 agosto volta a sospendere la procedura fino al fine del mese, ha confermato con decreto del 23 agosto quello emanato il 14 agosto 2017. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 agosto 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 4 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha ammesso di non avere saldato l’esecuzione promossa dall’istante né risulta che vi abbia poi proceduto entro la scadenza del termine di reclamo, lunedì 14 agosto 2017 (sopra consid. 1), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 non è adempiuto e già per questo motivo il reclamo non può essere accolto.
2.3 Del resto anche il secondo requisito stabilito dalla legge – la solvibilità del fallito – non è stato reso verosimile dal reclamante, il quale non ha speso una parola in proposito, per tacere del fatto che da un controllo eseguito d’ufficio dalla Camera egli risulta gravato di 13 esecuzioni in corso per oltre fr. 23'000.– e di 9 attestati di carenza di beni per quasi fr. 14'000.–. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria del reclamante è durevolmente compromessa e ch’egli non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse. Anche per questo (secondo) motivo, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 (nato il 7 luglio 1966) pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna a far tempo da venerdì 4 agosto 2017 alle ore 10.00 è confermato.
2. Le spese processuali del presente giudizio, di fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).