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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.07.2017 14.2017.120

25. Juli 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·927 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Debitore beneficiario di una rendita AI che a suo dire non copre il proprio minimo esistenziale

Volltext

Incarto n. 14.2017.120

Lugano 25 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 17 maggio 2017 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Sviz­zera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 57.75 oltre agli interessi del 3% dal 13 febbraio 2017 e di fr. 1.20, indicando quali titoli di credito l’imposta federale diretta 2015 e gli interessi aggiornati sino al 12 febbraio 2017;

                                  che con decisione del 14 luglio 2017, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza della procedente intesa al rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 35.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2017 facendo valere di essere al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità che non basta a coprire il proprio fabbisogno vitale;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pervenuto il 24 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 17 luglio in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 321 cpv. 2 e 251 lett. a CPC);

                                  che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

                                  che nel caso in esame RE 1 si limita ad affermare di non essere in grado di pagare il credito posto in esecuzione senza criticare la sentenza impugnata secondo cui la decisione di tassazione dell’imposta federale diretta 2015 prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta;

                                  che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­­nazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

                                  che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

                                  che censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per sospendere l’istanza di rigetto del­l’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e 14.2014.173 del 10 settembre 2014);

                                  che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AI e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

                                  che la legge, ad ogni modo, non vieta l’escussione di debitori al beneficio di una rendita d’invalidità, come pare pensare il reclamante, non essendo a priori da escludere l’esistenza di altri beni invece pignorabili;

                                  che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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