Incarto n. 14.2017.110
Lugano 8 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.1958 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 aprile 2017 da
RE 1
contro
CO 1 (patrocinato dall’__________. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 7 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 29 marzo 2017 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro presso l’__________ di __________ del “cc n. __________ ed eventuali altri rapporti/titoli/strumenti finanziari intestati al debitore RE 1”, il tutto fino a concorrenza di € 17'393.– oltre agli interessi dello 0.15% dal 26 luglio 2016 su € 16'460.–. Quale titolo del credito, CO 1 ha indicato l’“istanza di exequatur accolta. Di conseguenza è riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. 3424/2016 emesso dal Tribunale ordinario di __________ (Italia) in data 16 settembre 2016 con cui – su istanza del dottor CO 1 – al sig. RE 1 è stato ingiunto di pagare la somma di euro 16'442.34 oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione (queste ultime sono così determinate: euro 540.00 per compenso, euro 145.50 per esborsi, I.v.a. e c.p.a, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014)”.
B. Avendo il Pretore, il 30 marzo 2017, accolto integralmente l’istanza e decretato il sequestro come richiesto, RE 1 ha formulato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice, riservandosi “alcuni giorni per dare tutte le spiegazioni e chiarimenti del caso a sostegno dell’opposizione”. Con scritto datato 30 maggio 2017 ma pervenuto alla Pretura solo il 14 giugno, RE 1 ha poi presentato le proprie argomentazioni. All’udienza di discussione del 20 giugno 2017 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro.
C. Statuendo con decisione del 20 giugno 2017 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 250.– e ripetibili di fr. 1'000.– a favore della parte sequestrante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Con decreto 10 luglio 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. RE 1 ha ancora integrato il reclamo con un allegato del 14 agosto 2017. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Interposto il 7 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29 giugno (estratto EasyTrack accluso alla sentenza prodotta con il reclamo), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 L’allegato inoltrato da RE 1 solo il 14 agosto 2017 risulta invece ovviamente tardivo e va estromesso dall’incarto, siccome è stato spedito dopo la scadenza del termine d’impugnazione (come detto di 10 giorni), del 3 agosto 2017 (art. 56 cpv. 1 cifra 2 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) nell’ipotesi più favorevole all’opponente, in cui egli abbia avuto conoscenza della decisione impugnata solo il 7 luglio 2017, giorno in cui ha interposto il reclamo.
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
a) Nell’atto di ricorso del 7 luglio 2017 RE 1 chiede di “poter discutere e proporre i modi e le soluzioni più appropriate al sequestro con la dovuta soddisfazione di tutte le parti in causa”, proponendo in particolare la cessione del quinto del suo stipendio e della sua pensione. Così facendo, tuttavia, egli non si confronta minimamente con la decisione impugnata, né dal profilo giuridico né sul piano dell’accertamento dei fatti (art. 320 CPC). Egli omette infatti di designare i punti contestati della stessa e di spiegare per quali ragioni la motivazione della decisione sarebbe erronea. Il reclamo risulta pertanto insufficientemente motivato giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC e dunque inammissibile.
b) Stante l’inammissibilità del reclamo, è pure irricevibile la richiesta con cui RE 1 chiede “di portare in Tribunale nuovi documenti per ottenere una nuova sentenza […] definitiva ed appropriata”, per tacere del fatto che se nell’ambito di un reclamo contro la decisione emessa in tema di opposizione al sequestro, le parti possono sì far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), lo possono fare autonomamente solo fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3).
2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'649.82, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).