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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.04.2017 14.2017.11

3. April 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,360 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali per assegni familiari integrativi. Spese esecutive. Effetti estintivi di un pagamento parziale

Volltext

Incarto n. 14.2017.11

Lugano 3 aprile 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. 503/A/16/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 24 agosto 2016 da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2017 presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 16 gennaio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7.65 oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto 2015, indicando quale titolo di credito i “contributi personali 01.06.2012-31.12.2012 decisione: 18.08.2015”.

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 agosto 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. L’istanza non è stata intimata al convenuto per osservazioni.

                            C.  Statuendo con (una prima) decisione del 30 agosto 2016, il Giudice di pace ha dichiarato l’istanza irricevibile, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 50.–.

                            D.  In parziale accoglimento del reclamo interposto il 9 settembre 2016 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la sentenza appena citata, questa Camera l’ha annullata e ha rinviato la causa al primo giudice per nuovo giudizio, ricordando che il principio "minima non curat praetor" è estraneo alla concezione del diritto svizzero, secondo cui l’esecuzione di una pretesa pecuniaria in sé giustificata non può essere vietata solo perché è numericamente troppo esigua. Non sono state riscosse spese processuali.

                            E.  Statuendo nuovamente con decisione del 16 gennaio 2017, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, compensando la tassa di giustizia di fr. 50.– con quella già incassata per la precedente decisione annullata.

                             F.  Contro la sentenza appena citata la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è di nuovo insorta a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2017 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e il rinvio della causa al primo giudice “affinché proceda ai propri incombenti”, e ciò in via sia principale che subordinata. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al più presto il 17 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti B (decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 25 giugno 2013), E (diffida di pagamento del 29 settembre 2015) e M (estratto conto del 26 gennaio 2017), prodotti per la prima volta in questa sede, così come le allegazioni fondate sugli stessi sono di conseguenza inammissibili e non possono essere prese in considerazione ai fini del presente giudizio.

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ricordato che le pretese dell’istante ammontano a complessivi fr. 578.50 e che il debitore le ha versato fr. 570.85, lasciando lo scoperto di fr. 7.65 oggetto dell’istanza. Ora, egli ha rilevato, per la posizione "AVS spese esecutive" di fr. 53.– l’istante non ha prodotto alcuna decisione, motivo per cui l’istanza dev’essere respinta.

                             4.  Nel reclamo la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG sostiene che la sua pretesa di fr. 53.– per "AVS spese esecutive" non è oggetto della procedura esecutiva in esame, perché sarebbe già stata pagata dall’escusso il 12 dicembre 2013. Il saldo di fr. 7.65 corrisponderebbe alla parte scoperta dei contributi per assegni familiari integrativi (AFI), determinati in via provvisoria in fr. 2.55 con decisione del 25 giugno 2013 e poi aumentati, appunto di fr. 7.65, a fr. 10.20 con decisione del 18 agosto 2015 acclusa all’istanza, la quale costituirebbe quindi un valido titolo di rigetto definitivo per siffatto saldo.

                             5.  L’allegazione secondo cui la somma posta in esecuzione corrisponderebbe alla differenza tra l’importo del contributo AFI definitivo e quello provvisorio è nuova e quindi irricevibile, la reclamante non avendola formulata in prima istanza (art. 326 cpv. 1 CPC). Essa poggia d’altronde su documenti (B e M) presentati anch’essi per la prima volta in questa sede e perciò ugualmente inammissibili (v. sopra consid. 1.2). Ora, non può ritenersi manifestamente errato l’accertamento del Giudice di pace secondo cui il saldo posto in esecuzione, di fr. 7.65, si riferisce alla posizione "AVS spese esecutive" di fr. 53.– indicata nella fattura di chiusura del 18 agosto 2015 (doc. D accluso all’istanza) e non alla posizione “contributi assegni familiari integrativi (IND)” di fr. 10.20. Tale fattura, infatti, non indica alcuna cronologia dei diversi importi elencati. Non si sa, in altri termini, quali importi sono stati estinti con il pagamento di fr. 570.85. Nel dubbio era corretto respingere l’istanza, poiché per la posizione "AVS spese esecutive" l’istante non ha prodotto alcun titolo di rigetto definitivo (ossia alcuna decisione esecutiva).

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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