Incarto n. 14.2017.103
Lugano 9 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 18 maggio 2017 da
RE 1 (rappresentata da RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 18 maggio 2017 diretta contro la CO 1, compilata sul modulo messo a disposizione dall’Ufficio federale della giustizia, RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di ordinare il rigetto “definitivo” in virtù dell’art. 80 LEF per fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2016 in un’esecuzione di cui non ha precisato i riferimenti (lasciando in bianco i campi riferiti al numero dell’esecuzione e al nome dell’ufficio d’esecuzione). Alla stessa, l’istante ha allegato il contratto di locazione da lei concluso il 29 giugno 2016 con la convenuta, nonché una lettera del 20 dicembre 2016 con annessa una fattura per un “risarcimento danni” corrispondente all’importo preteso.
B. Con ordinanza del 31 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha assegnato un termine di cinque giorni alla parte istante per produrre il precetto esecutivo in originale, avvertendola che in caso d’inosservanza del termine la procedura avrebbe continuato il suo corso senza l’atto procedurale così omesso. La raccomandata, indirizzata al suo rappresentante, non è stata ritirata.
C. Constatato come la procedente non avesse prodotto il precetto esecutivo entro il termine assegnatole, con sentenza del 14 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico di RE 1, senza assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2017, ritenendola “inaccettabile” e chiedendo “il proseguo della pratica volta a conseguire il risarcimento del credito e dei danni subiti da parte di CO 1”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 giugno 2017 contro la sentenza notificata al rappresentante di RE 1 il 19 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha considerato che la mancata produzione del precetto esecutivo “indefinito” in merito al quale l’istante chiede il rigetto dell’opposizione rende di fatto impossibile una decisione nel merito. Nel reclamo, RE 1 afferma invece di aver già dato seguito alle richieste dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio producendo “gli incarti richiesti”, e di non risultare esserle mai pervenuta alcuna richiesta da parte della Pretura di Mendrisio-Sud “di presentare ulteriori osservazioni al riguardo”.
3. In realtà, RA 1, indicato dall’istante quale suo rappresentante nell’istanza, è stato avvisato il 1° giugno 2017 dalla Posta di __________ di venire a ritirare entro l’8 giugno la raccomandata contenente l’ordinanza del 31 maggio 2017 con cui il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine di cinque giorni per produrre il precetto esecutivo in originale (così come si evince dall’estratto EasyTrack relativo all’invio n. __________). Certo, egli non l’ha ritirata entro il termine di giacenza postale di sette giorni, ma in tal caso la notificazione si considera comunque avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). E che l’istante fosse già a conoscenza dell’esistenza della procedura giudiziaria in corso – condizione imprescindibile perché sia data la finzione legale di notifica (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid. 4) – è indubbio, dal momento che ha lei stessa avviato la causa.
4. Ciò posto, nell’omettere di produrre il precetto esecutivo l’istante non ha dimostrato l’esistenza dell’opposizione di cui postula il rigetto e quindi non ha reso verosimile un suo interesse degno di protezione a adire il giudice del rigetto (cfr. Seraina Fürst, Das Rechtsöffnungsverfahren, ZZZ 2017, 119 ad E; sentenza del Tribunale federale 5A_566/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 4.2.3). Giusta, pertanto, la decisione di quest’ultimo di non entrare nel merito dell’istanza, dichiarandola d’ufficio irricevibile per mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. e 2 lett. a, 60 CPC). Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di avviare una nuova procedura di rigetto dell’opposizione producendo il precetto esecutivo su cui fonda la propria pretesa, o di promuovere una procedura creditoria ordinaria nel senso dell’art. 79 LEF.
5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).