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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.2016 14.2016.9

22. Januar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,048 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza di revisione. Inammissibilità

Volltext

Incarto n. 14.2016.9

Lugano 22 gennaio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 13 marzo 2015 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dalla Sezione della popolazione, Bellinzona)  

contro

IS 1  

e ora giudicando sulla domanda di revisione del 15 gennaio 2016 presentata da IS 1 contro la sentenza (inc. __________) emessa il 22 dicembre 2015 da questa Camera sul reclamo interposto dallo stesso avverso la decisione 9 maggio 2015 del Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con decisione del 9 maggio 2015, motivata per scritto il successivo 6 giugno , il Giudice di pace del Circolo della Melezza ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da IS 1 al precetto esecutivo n. __________ fattogli intimare dallo Stato del Canton Ticino per l’incasso di una tassa di cancelleria di fr. 50.– (compresi fr. 20.– per tassa di diffida) emessa dalla Sezione della popolazione per il rilascio di un’informazione relativa a un’ex inquilina dell’escusso;

                                  che con sentenza del 22 dicembre 2015, questa Camera ha parzialmente accolto un reclamo interposto da IS 1 contro la predetta decisione, riformandola nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 30.– e la parte della tassa di giustizia di fr. 40.– a carico dell’escusso a fr. 25.–, mentre le spese processuali di seconda istanza, di fr. 60.–, sono state poste a carico di lui per fr. 35.–;

                                  che con scritto del 15 gennaio 2016, IS 1 ha postulato la revisione della sentenza del 22 dicembre 2015, nel senso del suo integrale annullamento, compreso per quanto concerne tutte le tasse, spese, interessi e “indennità dirette e indirette”, della conferma dell’opposizione al precetto esecutivo e di “un congruo risarcimento, per il tempo impiegato, per le spese sopportate, risarcimento delle spese da [lui] avute per seguire le pratiche in questa sede e nelle sedi precedenti”;

                                  che secondo l’art. 328 cpv. 1 CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se sussiste uno dei motivi menzionati in questa norma (fatto o mezzo di prova nuovo, decisione influenzata da un atto penalmente reprimibile, inefficacia dell’acquiescenza, desistenza o transazione giudiziaria, violazione della CEDU accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uo­mo);

                                  che la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC);

                                 che la revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di correggere per determinati motivi una “decisione passata in giudicato”, ovvero che non è più impugnabile con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in prima o in seconda istanza (Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 24 ad art. 328 CPC);

                                  che scopo dell’istituto è di sottoporre a un nuovo esame, ove sussista un motivo di revisione, una decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata e perciò non può essere emendata con altri mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche o completamenti della sentenza o una nuova azione;

                                  che la decisione di cui è chiesta la revisione dev’essere pertanto passata in giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1; Herzog, op. cit., n. 27 ad art. 328; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 8-9 ad art. 328 CPC);

                                  che la regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo – come quelle di rigetto dell’opposizione – oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale ha una portata limitata alla procedura esecutiva o fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (cfr. DTF 138 III 384 consid. 3; 133 III 582 consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art. 59 CPC);

                                  che per questo motivo la Camera ha già avuto modo di statuire l’irricevibilità delle domande di revisione formulate nella procedura di rigetto dell’opposizione sia dal creditore (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) sia dal debitore (sentenza della CEF 14.2015.160 del 5 gennaio 2016 consid. 3.2), giacché, in questa seconda ipotesi, l’escusso può far annullare l’esecuzione con l’azione specifica degli art. 85 o 85a LEF, ove riesca a dimostrare che il debito posto in esecuzione si è estinto in seguito a pagamento, compensazione o prescrizione successivi all’ultimo stadio della procedura terminata con l’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, in cui si potevano ancora allegare il motivo d’estinzione in questione (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza della CEF 14.2014.115 del 13 ottobre 2014 consid. 7);

                                  che l’istanza di revisione in esame risulta pertanto irricevibile;

                                  che – detto per inciso – l’istanza sarebbe comunque formalmente inammissibile, dal momento che IS 1 non invoca nessuno dei motivi di revisione menzionati all’art. 328 CPC;

                                  che viste le peculiarità del caso si rinuncia, eccezionalmente, a prelevare la tassa di giustizia;

                                  che invece non si pone problema di ripetibili, l’istanza non essendo stata notificata alla controparte;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  La domanda di revisione è inammissibile.

                             2.  Non si riscuotono oneri processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –     .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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